§ 80.9.182 - Legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/12/1961
Numero:1264


Sommario
Art. 1.  Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi
Art. 2.  Ordinamento dell'Amministrazione centrale
Art. 3.  Vice provveditori agli studi
Art. 4.  Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi
Art. 5.  Personale di carriera esecutiva
Art. 6.  Assegnazioni e trasferimenti
Art. 7.  Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori
Art. 8.  Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati
Art. 9.  Concorso riservato a posti di consigliere di terza classe
Art. 10.  Concorso riservato a posti di vice segretario
Art. 11.  Concorso riservato a posti di agente tecnico
Art. 12.  Limite dei posti da mettere a concorso
Art. 13.  Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti
Art. 14.  Economati
Art. 15.  Nomina degli ispettori e degli architetti
Art. 16.  Promozione a direttore
Art. 17.  Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro
Art. 18.  Nomine nei ruoli della carriera di concetto
Art. 19.  Nomine nei ruoli della carriera esecutiva
Art. 20.  Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva
Art. 21.  Personale ausiliario
Art. 22.  Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze
Art. 23.  Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze
Art. 24.  Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro
Art. 25.  Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva.
Art. 26.  Ruoli aggiunti della carriera di concetto
Art. 27.  Passaggio dei ruoli dei ragionieri e dei geometri
Art. 28.  Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti
Art. 29.  Concorso riservato agli operatori
Art. 30.  Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria
Art. 31.  Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496
Art. 32.  Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato
Art. 33.  Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto
Art. 34.  Ordinamento
Art. 35.  Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
Art. 36.  Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
Art. 37.  Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
Art. 38.  Direttore dell'Istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea
Art. 39.  Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze bibliografiche
Art. 40.  Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche
Art. 41.  Riduzione di anzianità
Art. 42.  Norme incompatibili - Onere


§ 80.9.182 - Legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.

(G.U. 12 dicembre 1961, n. 307)

 

 

Titolo I

 

CARRIERE, RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE

 

     Art. 1. Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi

     Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

     E' fatto divieto di disporre il comando e il distacco anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti dalla legge.

     Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo art. 12.

 

Titolo II

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

 

          Art. 2. Ordinamento dell'Amministrazione centrale

     L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

     Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;

     Direzione generale dell'istruzione elementare;

     Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

     Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

     Direzione generale dell'istruzione tecnica;

     Direzione generale dell'istruzione professionale;

     Direzione generale dell'istruzione universitaria;

     Direzione generale delle antichità e belle arti;

     Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

     Direzione generale dell'educazione popolare;

     Direzione generale per gli scambi culturali;

     Direzione generale per l'istruzione media non statale:

     Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

     Ispettorato per l'istruzione artistica;

     Ispettorato per l'assistenza scolastica;

     Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;

     Ispettorato per le pensioni;

     Servizio per la scuola materna.

 

          Art. 3. Vice provveditori agli studi

     Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

     Nelle Provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

     Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 276, lettera c), e dell'art. 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dell'art. 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

 

          Art. 4. Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi

     Ferme restando le norme di cui all'art. 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e nell'altro ruolo, è distintamente indicato nel bando di concorso.

     Salvo il disposto del successivo art. 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

 

          Art. 5. Personale di carriera esecutiva

     Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

     Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

     il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;

     i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

     Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'art. 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.

 

          Art. 6. Assegnazioni e trasferimenti

     L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonchè il trasferimento da uffici dell'Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E, ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

     Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

 

          Art. 7. Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori

     I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E, ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.

     Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, all'entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'art. 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

     Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/d, 51/c, 71/c annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/d ed ai quadri 51/c e 71/c nonchè quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

     In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 8. Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati

     Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

 

          Art. 9. Concorso riservato a posti di consigliere di terza classe

     Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui alla allegata tabella A, è riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.

     Ai vincitori del concorso di cui sopra, il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

 

          Art. 10. Concorso riservato a posti di vice segretario

     Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui alla allegata tabella D, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici della Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado e abbiano per almeno 3 anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto.

     Un altro quinto dei posti da calcolarsi secondo i criteri di cui al comma precedente, è conferito mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

     L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

     Un ulteriore quinto dei posti da calcolarsi parimenti secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n.320.

     Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

     Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320.

 

          Art. 11. Concorso riservato a posti di agente tecnico

     Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella F, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

 

          Art. 12. Limite dei posti da mettere a concorso

     I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo, insegnante e non insegnante, già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.

     Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

 

Titolo III

 

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

 

          Art. 13. Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti

     Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:

Soprintendenze alle antichità n. 25

Soprintendenze alle gallerie n. 16

Soprintendenze ai monumenti n. 15

Soprintendenze ai monumenti e gallerie n. 10

     Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dall'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.

     L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.

     Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.

     La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.

 

          Art. 14. Economati [1]

 

          Art. 15. Nomina degli ispettori e degli architetti

     La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

     Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

     Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

     Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

     Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.

 

          Art. 16. Promozione a direttore

     La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.

 

          Art. 17. Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro

     Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

     Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

     La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico.

 

          Art. 18. Nomine nei ruoli della carriera di concetto

     L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella H, lettera a), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

     L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella H, lettere c), d) ed e), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

     1) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

     2) per il ruolo dei geometri, diploma di geometra o di perito edile;

     3) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

 

          Art. 19. Nomine nei ruoli della carriera esecutiva

     La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie.

     La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

     Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici.

 

          Art. 20. Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva

     Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

     Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

     a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova nonchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;

     b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

     I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

     Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'art. 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 21. Personale ausiliario

     La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.

     Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

     Le promozioni a primo custode sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica di custode.

     Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode.

     Le promozioni a custode capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode principale.

     Le disposizioni dell'art. 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.

     L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 700 per ogni notte di servizio di dodici ore [2] .

 

          Art. 22. Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze

     Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

     Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

     Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.

     Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

     Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purchè non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

 

          Art. 23. Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze

     Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva, di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c) è riservato, mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, al personale della carriera di concetto in servizio di ruolo da non meno di cinque anni presso le Soprintendenze, che abbia lodevolmente svolto da almeno tre anni mansioni proprie degli ispettori e degli architetti della carriera direttiva e che sia in possesso di una delle seguenti lauree: lettere, filosofia, giurisprudenza, materie letterarie, pedagogia, architettura e ingegneria edile.

     Ai vincitori del concorso di cui sopra il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

 

          Art. 24. Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro

     Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva delI'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 25. Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte di cui alla tabella H, allegata alla presente legge.

     Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella I, allegata alla presente legge.

     Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.

 

          Art. 26. Ruoli aggiunti della carriera di concetto

     Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:

     1) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

     2) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile;

     3) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di Istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

 

          Art. 27. Passaggio dei ruoli dei ragionieri e dei geometri

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'art. 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

     1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

     2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

     Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

     Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.

     Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed equiparate.

 

          Art. 28. Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti

     I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella I allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

     Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente art. 25, comma secondo, e del presente articolo.

     L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.

 

          Art. 29. Concorso riservato agli operatori

     Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, sono conferiti, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10 della presente legge riservato al personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito del concorso di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

     Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

 

          Art. 30. Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria

     Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle H e I, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

     a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;

     b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.

     Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.

     Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella L sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

     L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

 

          Art. 31. Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496

     Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle G, H, I, allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

     In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

 

          Art. 32. Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato

     Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente art. 14, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

 

          Art. 33. Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto

     Con le modalità di cui all'art. 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.

     Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

 

Titolo IV

 

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

 

          Art. 34. Ordinamento

     Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.

     Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

     Ad ogni biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un direttore di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

     Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere successivamente modificati con la stessa procedura.

     La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate.

     Le promozioni a Soprintendente bibliografico di 1ª classe e a direttore di biblioteca di 1ª classe si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i Soprintendenti bibliografici di 2ª classe e i direttori di biblioteca di 2ª classe, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 35. Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche

     L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     La dotazione annuale prevista dall'art. 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1° luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.

 

          Art. 36. Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche

     Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.

     Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.

     Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

     L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

     Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.

     Al personale, che non è inquadrato ai sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, compete una indennità commisurata ad una mensilità del solo stipendio escluso ogni altro emolumento, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio, per ciascun anno di servizio prestato o per frazione di anno superiore a sei mesi, integrata di una somma pari a tre mensilità.

 

          Art. 37. Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche

     Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

     Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, o di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 38. Direttore dell'Istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea

     Il direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

     Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.

     Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 39. Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze bibliografiche

     Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo di cui alla tabella M, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, riservato al personale della carriera di concetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.

     Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

 

          Art. 40. Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche

     Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione dei ruoli della carriera del personale di concetto di cui alla tabella N, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di aiutante.

     Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di vice aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario e primo aiuto bibliotecario.

     Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

     Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

     Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI COMUNI

 

          Art. 41. Riduzione di anzianità

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

 

          Art. 42. Norme incompatibili - Onere

     Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'art. 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - Carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi.

 

 

Coefficiente

Carriera direttiva dell'Amministrazione centrale

Carriera direttiva dei provveditorati agli studi

 

Qualifica

Organico

Qualifica

Organico

900

Direttori generali

13

 

 

670

Ispettori generali

36 (a)

Provveditori agli studi di 1ª classe

109 (b)

500

Direttori di divisione ispettori capi

100

Provveditori agli studi di 2ª classe

 

402

Direttori di sezione

140

Vice provveditori

160

 

Totale

289

Totale

269

 

 

 

 

 

(a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(b) Oltre a 15 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 14 posti restano a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unit il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'art. 282, lett. b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961, si applicano quelli fissati dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Tabella A

Coefficiente

Qualifica

Organico

325

Consiglieri di 1ª classe

600 (c)

271

Consiglieri di 2ª classe

 

229

Consiglieri di 3ª classe

 

 

Totale

600 (c)

 

 

 

(c) Agli effetti dell'art. 6 della presente legge, le dotazioni sono cos stabilite: 230 posti per l'Amministrazione centrale; 370 posti per i Provveditorati agli studi.

 

     Tabella B - Ispettori centrali per l'istruzione elementare, media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica e per le antichità e belle arti

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori centrali di 1ª classe

233

500

Ispettori centrali di 2ª classe

 

 

Totale

233 (a)

 

 

 

(a) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 202 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale e per l'istruzione media non statale, compresi gli ispettori centrali per l'educazione fisica e sportiva; 5 per le antichit e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati: per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 54 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69; per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per la istruzione elementare.

Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano quelli fissati dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

 

     Tabella C - Carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

Carriera direttiva

670

Ispettori centrali di ragioneria

3

500

Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di 1ª classe

55 (a)

402

Direttori di ragioneria di 2ª classe

105

325

Vice Direttori di ragioneria

180

 

Totale

343

Carriera di concetto

271

Ragionieri

415

229

Ragionieri aggiunti

 

202

Vice Ragionieri

 

 

Totale

758 (b)

 

 

 

(a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(b) Agli effetti dell'art. 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono cos stabilite: 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 Ispettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere.

 

     Tabella D - Carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

500

Segretari capi

30

402

Segretari principali

105

325

Primi segretari

190

271

Segretari

665

229

Segretari aggiunti

 

202

Vice segretari

 

 

Totale

990 (a)

 

 

 

(a) Agli effetti degli articoli 6, 8 e 10 le dotazioni sono cosi stabilite; per l'amministrazione centrale: 14 posti di segretario capo, 33 posti di segretario principale, 39 posti di primo segretario, 172 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario; per i provveditorati agli studi: 16 posti di segretario capo, 72 posti di segretario principale, 151 posti di primo segretario, 493 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.

 

     Tabella E - Carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi [3]

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

325

Archivisti capi

150

271

Archivisti capi

300

229

Primi archivisti e assistente alla vigilanza

623+1

202

Archivisti

1.500

 

Applicati tecnici di 1ª classe

 

 

Dattilografi di 1ª classe

 

180

Applicati

 

157

Applicati tecnici di 2ª classe

 

 

Dattilografi di 2ª classe

 

 

Applicati aggiunti

 

 

Applicati tecnici aggiunti

 

 

Dattilografi aggiunti

 

 

Totale

2.523+1 (a)

 

 

 

(a) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite: per l'amministrazione centrale: 115 posti di archivista capo, 251 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 550 di archivista, applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate; per i provveditorati agli studi: 185 posti di archivista capo, 350 di primo archivista, 1050 di archivista, applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate. Gli applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

 

     Tabella F - Carriere del personale ausiliario dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

 

Coefficiente

Personale addetto agli uffici

Personale tecnico (a)

 

Qualifica

Organico

Qualifica

Organico

180

Commessi capi

1

--

--

173

Commessi

150

Agenti tecnici capi

1

 

 

 

Agenti tecnici

31

159

Uscieri capi

730

 

 

151

Uscieri

 

 

 

142

Inservienti

 

 

 

 

Totale

881 (b)

Totale

32

 

 

 

 

 

(a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

(b) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite: per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 40 di commesso, 230 di usciere capo, usciere e di inserviente; per i provveditorati agli studi: 110 di commesso, 500 di usciere capo, di usciere ed inserviente.

 

     Tabella G - Carriera del personale direttivo delle sopraintendenze alle antichità e belle arti

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI

670

Soprintendenti di 1ª classe

8 (a)

500

Soprintendenti di 2ª classe

17

402

Direttori

27

325

Ispettori principali

43

271

Ispettori

 

 

Totale

95

B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE

670

Soprintendenti di 1ª classe

8 (b)

500

Soprintendenti di 2ª classe

14

402

Direttori

27

325

Ispettori principali

43

271

Ispettori

 

 

Totale

92

C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI

670

Soprintendenti di 1ª classe

9 (c)

500

Soprintendenti di 2ª classe

15

402

Direttori

30

325

Architetti principali

53

271

Architetti

 

 

Totale

107

D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGICI

500

Chimici, fisici e microbiologi

6 (d)

450

 

 

402

 

 

325

 

 

271

 

 

 

Totale

6

 

 

 

(a) Oltre a 4 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(b) Oltre a 2 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(c) Oltre a 6 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(d) Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano i coefficienti stabiliti dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

 

     Tabella H - Carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità' e belle arti

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

A) RUOLO DEGLI RAGIONIERI

500

Ispettori di ragioneria

5

402

Ragionieri superiori

12

325

Primi ragionieri

22

271

Ragionieri

71

229

Ragionieri aggiunti

 

202

Vice ragionieri

 

 

Totale

110

B) RUOLO DEI SEGRETARI

500

Segretari capi

3

402

Segretari principali

8

325

Primi segretari

16

271

Segretari

53

229

Segretari aggiunti

 

202

Vice segretari

 

 

Totale

80

C) RUOLO DEI DISEGNATORI

500

Disegnatori capi

4

402

Disegnatori principali

10

325

Primi disegnatori

20

271

Disegnatori

66

229

Disegnatori aggiunti

 

202

Vice disegnatori

 

 

Totale

100

D) RUOLO DEI GEOMETRI

500

Geometri capi

2

402

Geometri principali

5

325

Primi geometri

9

271

Geometri

29

229

Geometri aggiunti

 

202

Vice geometri

 

E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE

500

Restauratori capi

2

402

Restauratori principali

4

325

Primi restauratori

8

271

Restauratori

26

229

Restauratori aggiunti

 

202

Vice restauratori

 

 

Totale

40

 

     Tabella I - Carriera del personale esecutivo delle sopraintendenze alle antichità e belle arti

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI

271

Assistenti capi

22

229

Primi assistenti

49

202

Assistenti

64

 

Totale

135

B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI

271

Operatori tecnici capi

19

229

Primi operatori tecnici

43

202

Operatori tecnici

58

 

Totale

120

C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO

271

Archivisti capi

30

229

Primi archivisti

75

202

Archivisti

30

180

Applicati

 

157

Applicati aggiunti

 

 

Totale

350

 

     Tabella L - Carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti [4]

 

Coefficiente

Qualifica

Organico al 1.7.65

Organico al 1.1.66

Organico al 1.1.67

180

Custodi capi

23

34

45

173

Custodi principali

100

130

160

163

Primi custodi

480

640

800

153

Custodi e guardie notturne

1.747

2.296

2.845

 

Totale

2.350

3.100

3.850

 

     Tabella M - Carriera direttiva [5]

 

 

 

 

Posti in aumento

 

 

Ex coeff.

Qualifica

Tabelle organ. legge 1264

1967 1°gen.

1968 1°gen.

1969 1°gen.

1970 1°gen.

Totale

Tabelle organ. finali (al 1970)

670

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe

52 (a

19

5

3

3

30

82 (a)

500

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe

 

 

 

 

 

 

 

402

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe

60

30

7

6

7

50

110

325

Bibliotecari di 1ª classe

118

73

17

15

15

120

238

271

Bibliotecari di 2ª classe

 

 

 

 

 

 

 

229

Bibliotecari di 3ª classe

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

230

122

29

24

25

200

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Oltre a 7 posti in soprannumero (ora ridotti a 4) da assorbire per la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, - 8 posti sono attribuiti alla qualifica di ispettore bibliografico e di ispettore generale bibliografico.

 

     Tabella N - Carriera di concetto [6]

 

 

 

 

Posti in aumento

 

 

Ex coeff.

Qualifica

Tabelle organ. legge 1264

1967 1°gen.

1968 1°gen.

1969 1°gen.

1970 1°gen.

Totale

Tabelle organ. finali (al 1970)

Aiuto bibliotecari

500

Aiuto bibliotecari capi

10

8

2

_

_

10

20

402

Aiuto bibliotecari principali

22

13

3

2

2

20

42

325

Primi aiuto bibliotecari

38

20

4

3

3

30

68

271

Aiuto bibliotecari

130

77

16

13

14

120

250

229

Vice aiuto bibliotecari

 

 

 

 

 

 

 

202

Vice aiuto bibliotecari aggiunti

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

200

118

25

18

19

180

380

Ragionieri

500

Ragionieri capi

3

5

_

_

_

5 (a)

8 (a)

402

Ragionieri principali

7

3

1

1

1

6

13

325

Primi ragionieri

13

4

1

1

1

7

20

271

Ragionieri

37

8

2

1

1

12

49

229

Ragionieri aggiunti

 

 

 

 

 

 

 

202

Vice ragionieri

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

60

20

4

3

3

30

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Di cui 3 con la qualifica di ispettore di ragioneria.

 

     Tabella O - Carriera esecutiva [7]

 

 

 

 

Posti in aumento

 

 

Ex coeff.

Qualifica

Tabelle organ. legge 1264

1967 1°gen.

1968 1°gen.

1969 1°gen.

1970 1°gen.

Totale

Tabelle organ. finali (al 1970)

271

Aiutanti capi

36 (a

25

5

4

3

39

75

229

Primi aiutanti

80

41

9

7

8

65

145

202

Aiutanti

251

125

39

23

24

211

462

180

dattilografi o distributori

 

 

 

 

 

 

 

157

Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

367

191

53

34

37

315

682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Un posto in più in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

 

     Tabella P - Carriera personale ausiliario [8]

 

 

 

 

Posti in aumento

 

 

Ex coeff.

Qualifica

Tabelle organ. legge 1264

1967 1°gen.

1968 1°gen.

1969 1°gen.

1970 1°gen.

Totale

Tabelle organ. finali (al 1970)

173

Sorveglianti

80

36

10

9

10

65

145

163

Custodi

320

156

40

29

30

255

575

153

Fattorini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

400

192

50

38

40

320

720

 

     Tabella Q - Contingente massimo del personale da inquadrare ai sensi dell'art. 36 della presente legge

 

 

Numero dei posti

Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria 1ª B

32

Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2ª categoria

37

Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3ª categoria

37

Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4ª categoria

7

Totale

113

 

     Tabella R - Carriere speciali per l'Istituto di patologia del libro e i laboratori di restauro delle biblioteche statali [9]

 

 

 

Posti in aumento

 

 

Ex coeff.

Qualifica

Tabelle organ. legge 1264

1967 1°gen.

1968 1°gen.

1969 1°gen.

1970 1°gen.

Totale

Tabelle organ. finali (al 1970)

500

Chimici, fisici, biologi e tecnologi

4 (a)

3

1

1

1

6

10 (a)

402

 

 

 

 

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

271

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

4

3

1

1

1

6

10

Carriera esecutiva

271

Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai

8 (b)

5

2

2

1

10

18 (a)

229

 

 

 

 

 

 

 

 

202

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

8

5

2

2

1

10

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore in conformità con la nota alla tabella R annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

(b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore in conformità con la nota alla tabella R annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

 


[1]  Articolo da ultimo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n.441.

[2]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3]  Tabella così sostituita dall'art. 2 della L. 19 luglio 1967, n. 593.

[4]  Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 4 agosto 1965, n. 1027.

[5]  Tabella così sostituita dalla tabella A annessa alla L. 1° marzo 1968, n. 208.

[6]   Tabella così sostituita dalla tabella B annessa alla L. 1° marzo 1968, n. 208.

[7]  Tabella così sostituita dalla tabella C annessa alla L. 1° marzo 1968, n. 208.

[8]  Tabella così sostituita dalla tabella D annessa alla L. 1° marzo 1968, n. 208.

[9]  Tabella così sostituita dalla tabella E annessa alla L. 1° marzo 1968, n. 208.