§ 57.7.548 - Legge 19 luglio 1967, n. 593.
Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/07/1967
Numero:593


Sommario
Art. 1.      Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è istituita la qualifica di archivista superiore.
Art. 2.      La tabella E annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita dall'allegata tabella.
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 88 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, e facente carico per lire 33 milioni sul capitolo n. 1061 e per lire 55 milioni sul capitolo n. [...]


§ 57.7.548 - Legge 19 luglio 1967, n. 593. [1]

Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

(G.U. 31 luglio 1967, n. 191)

 

     Art. 1.

     Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è istituita la qualifica di archivista superiore.

     La promozione a detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli archivisti capi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 2.

     La tabella E annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita dall'allegata tabella.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 88 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, e facente carico per lire 33 milioni sul capitolo n. 1061 e per lire 55 milioni sul capitolo n. 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, sarà provveduto mediante riduzione dei seguenti capitoli del medesimo stato di previsione, per le misure appresso indicate:

     Capitolo n. 1102, per lire 31.500.000;

     Capitolo n. 1104, per lire 10.000.000;

     Capitolo n. 1437, per lire 5.000.000;

     Capitolo n. 1604, per lire 1.000.000;

     Capitolo n. 1621, per lire 4.000.000;

     Capitolo n. 1861, per lire 4.000.000;

     Capitolo n. 2052, per lire 10.000.000;

     Capitolo n. 2125, per lire 1.000.000;

     Capitolo n. 2162, per lire 1.500.000;

     Capitolo n. 2372, per lire 5.000.000;

     Capitolo n. 2474, per lire 4.000.000;

     Capitolo n. 2508, per lire 6.000.000;

     Capitolo n. 2713, per lire 5.000.000;

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

TABELLA

Carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

325

Archivisti superiori

150

271

Archivisti capi

250

229

Primi archivisti e assistente alla vigilanza

623 + 1

202

Archivisti

1.500

 

Applicati tecnici di 1ª classe

 

 

Dattilografi di 1ª classe

 

180

Applicati

 

 

Applicati tecnici di 2ª classe

 

 

Dattilografi di 2ª classe

 

157

Applicati aggiunti

 

 

Applicati tecnici aggiunti

 

 

Dattilografi aggiunti

 

 

Totale [a]

2.523+1

 

     [a] Agli effetti degli articoli 6 e 8 della legge 7 dicembre 1961, n.1264, le dotazioni sono così stabilite:

     per l'Amministrazione centrale: 57 posti di archivista superiore; 95 di archivista capo; 251 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza; 515 di archivista, applicato e applicato aggiunto o qualifiche equiparate; per i Provveditorati agli studi: 93 posti di archivista superiore; 155 di archivista capo; 350 di primo archivista; 985 di archivista, applicato e applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

     Gli applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati aggiunti agli esami scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.