§ 56.5.1 - D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962.
Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.5 inquinamento idrico
Data:20/09/1973
Numero:962


Sommario
Art. 1.      Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall'art. 9, comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque [...]
Art. 2.      Gli impianti di depurazione devono comprendere uno o più dei seguenti trattamenti:
Art. 3.      Tutti gli impianti di depurazione da realizzarsi in corrispondenza degli scarichi soggetti alla disciplina della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del presente decreto, quali che siano la [...]
Art. 4.      Tutti gli impianti di depurazione devono presentare strutture discontinue, con zone di verde intercalate tra le varie unità e schermi arborei che li circondino e li sottraggano alla vista ed [...]
Art. 5.      Ai progetti degli impianti di depurazione deve essere allegata un'esauriente documentazione da cui risulti:
Art. 6.      I requisiti di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione di cui all'art. 3 sono fissati dalla tabella allegata, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, ai fini del [...]
Art. 7.      Per gli impianti di depurazione che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già costituiti da non più di dieci anni, o siano in corso di costruzione, e per quelli a servizio [...]
Art. 8.      Ai fini del presente decreto sono considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque diverse dagli impianti di depurazione di cui all'art. 3 le opere per interventi vari, a carattere [...]
Art. 9.      Per la costruzione dei nuovi impianti di depurazione indicati nell'art. 3 e per l'adeguamento di quelli esistenti alle caratteristiche previste nell'articolo medesimo la regione Veneto è [...]
Art. 10.      Per la costruzione di opere e per attrezzature di difesa delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 8 diverse dagli impianti di depurazione, possono essere concessi contributi nella misura e [...]
Art. 11.      Le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 debbono essere presentate alla regione Veneto, entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 12.      L'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo sono disposte dalla regione Veneto previo parere favorevole del magistrato alle acque di Venezia per gli aspetti relativi alla [...]
Art. 13. 


§ 56.5.1 - D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962.

Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

(G.U. 1 febbraio 1974, n. 30).

 

Art. 1.

     Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall'art. 9, comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare nonché alla posizione topografica dell'impianto.

     In relazione alla provenienza ed ai caratteri delle acque da trattare gli impianti di depurazione vanno differenziati a seconda che le acque stesse provengano prevalentemente da:

     a) scarichi di fognature urbane e simili;

     b) scarichi di acque di rifiuto industriali o provenienti da allevamenti intensivi di animali;

     c) opere di drenaggio e raccolta nonché impianti di sollevamento di acque inquinate da prodotti usati in agricoltura.

     Nei casi di acque di origine promiscua devono essere considerati tutti i caratteri delle acque presenti, con particolare riguardo a quelli delle acque di maggiore pericolosità e nocuità.

     In relazione alla posizione topografica gli impianti vanno differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito:

     a) direttamente nelle acque della laguna;

     b) nei corsi d'acqua naturali sversanti nella laguna anche attraverso scolmatori;

     c) nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravità o con sollevamento;

     d) direttamente in mare aperto in prossimità della laguna, ovvero nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare aperto in prossimità della laguna, limitatamente a quei casi nei quali le acque scaricate possano, in qualsiasi modo o misura - a giudizio del magistrato alle acque di Venezia - interessare le acque della laguna ed incidere negativamente sui loro caratteri, per effetto delle correnti, dei venti, delle maree e di qualsiasi altro fattore;

     e) in reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.

 

     Art. 2.

     Gli impianti di depurazione devono comprendere uno o più dei seguenti trattamenti:

     a) grigliatura e stacciatura, o trattamento preliminare, eventualmente integrata da triturazione a dimensioni minute o disintegrazione del materiale separato;

     b) separazione delle sostanze minute in sospensione per sedimentazione naturale, o primaria, ivi inclusa la dissabbiatura, eventuale flottazione e separazione degli olii e dei grassi, coagulazione, flocculazione e successiva sedimentazione, filtrazione o microstacciatura e simili;

     c) trattamenti di trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti, prevalentemente intesi all'abbattimento del carico di sostanze organiche, per stabilizzazione biologica, con successiva sedimentazione, o sedimentazione secondaria, ivi inclusi i trattamenti ad aerazione estesa, o cosiddetta ossidazione totale, anche senza separato trattamento dei fanghi, o equivalenti trattamenti chimici, o fisici, o fisico-chimici;

     d) trattamenti, di ogni genere e tipo, intesi all'abbattimento del carico di sostanze inorganiche ed organiche e per la riduzione del contenuto di sostanze eutrofizzanti, di sostanze tossiche, di sostanze radioattive e di altre sostanze non altrimenti trasformabili per via biologica o di sostanze in soluzione che eccedono i limiti di cui alla tabella dei valori-limite dei caratteri degli effluenti degli impianti, da smaltire nei vari ricettori, allegata al presente decreto;

     e) trattamenti di disinfezione, con funzioni anche di trattamento di sicurezza in condizioni di emergenza dal punto di vista igienica, laddove necessario;

     f) trattamenti dei fanghi e di tutti i sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, per la loro concentrazione, trasformazione e stabilizzazione, per digestione anaerobica o per stabilizzazione aerobica, e successiva disidratazione, o altri equivalenti trattamenti, eventuale incenerimento e comunque smaltimento definitivo e totale dei prodotti finali di risulta, con mezzi e modalità tali da non dare luogo ad inconveniente alcuno e da non arrecare nocumento all'ambiente;

     g) trattamenti e sistemi di utilizzazione dei sottoprodotti dei processi di depurazione delle acque per produzione autonoma di energia per le esigenze dell'impianto o altre eventuali utilizzazioni, limitatamente a quelle che non producano inquinamento;

     h) altri eventuali trattamenti che possano essere validamente sostituiti ad uno o più dei trattamenti precedentemente indicati, anche se di differente natura e tipo, ma equivalenti ai fini della depurazione delle acque.

 

     Art. 3.

     Tutti gli impianti di depurazione da realizzarsi in corrispondenza degli scarichi soggetti alla disciplina della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del presente decreto, quali che siano la provenienza ed i caratteri delle acque trattate e le caratteristiche del ricettore, devono comprendere, anche nel caso di scarichi non soggetti ad obbligo di ulteriori trattamenti, almeno il trattamento di grigliatura.

     E' fatta eccezione solo per quei particolari casi nei quali le acque dello scarico da trattare non contengano in sospensione materiali di dimensioni eccedenti i limiti fissati per l'effluente, in relazione al suo ricettore, dalla tabella allegata al presente decreto, e l'eccezione venga, di volta in volta, riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

     Il trattamento di grigliatura può essere integrato, od eventualmente sostituito, laddove la soluzione sia tecnicamente valida, con il trattamento di stacciatura.

     Gli impianti di grigliatura e di stacciatura devono essere completi di mezzi e sistemi per il corretto smaltimento, fino a destino finale, dei materiali separati.

     Rientrano tra i sistemi ammessi per lo smaltimento dei materiali separati:

     la triturazione, o disintegrazione, e restituzione nelle acque a valle;

     lo smaltimento, insieme agli altri sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, nel caso di impianti comprendenti ulteriori trattamenti;

     il trasferimento, con le debite precauzioni di carattere igienico, ad impianti di smaltimento di rifiuti solidi o ad altri impianti di depurazione delle acque, per lo smaltimento insieme agli analoghi sottoprodotti di risulta dei trattamenti degli impianti stessi.

     Il trattamento di grigliatura è obbligatorio anche per gli scarichi degli scolmatori di piena lungo le canalizzazioni delle reti di fognatura a sistema unitario o misto, canali e simili.

     Nei casi di cui al comma precedente e in tutti i casi di impianti non comprendenti altri trattamenti, la restituzione del materiale separato e ridotto a dimensioni minute nelle acque a valle, e quindi direttamente nel ricettore, è consentita solo se riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

     Gli impianti di depurazione di acque di reti di fognature urbane di qualunque tipo, separatore, unitario o misto, devono comprendere, oltre al trattamento di grigliatura, ed eventualmente a quello di stacciatura:

     a) trattamenti di sedimentazione naturale ed eventualmente di flottazione, di separazione di olii e grassi e di dissabbiatura; la dissabbiatura è sempre prescritta nel caso di fognature del sistema unitario o misto;

     b) trattamenti di trasformazione e stabilizzazione biologica o, nei casi nei quali l'alternativa sia valida, di equivalente trattamento chimico, fisico o fisico-chimico;

     c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;

     d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, di cui all'art. 2, lettera f).

     Gli impianti che sversano l'effluente direttamente nella laguna, ovvero in corsi d'acqua o in canali artificiali sversanti a loro volta nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissione dell'effluente dell'impianto, devono comprendere anche trattamenti per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti, tossiche, non trasformabili per via biologica, e simili, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata per gli effluenti smaltiti nelle acque della laguna.

     Gli impianti di depurazione di acque provenienti da reti di fognatura a sistema unitario o misto devono comprendere anche adeguati trattamenti di sedimentazione per le portate comprese tra quella soggetta a trattamento completo e quella da scaricarsi con il solo trattamento della grigliatura.

     Gli impianti di comunità isolate, costituite da civili abitazioni, con popolazione servita non superiore a 1.000 abitanti, che non siano collegabili, per motivi di carattere tecnico-economico, alle fognature dinamiche, possono, anche se con scarico diretto in laguna, essere realizzati sostituendo i trattamenti di stabilizzazione biologica dei liquami e simili e quelli dei fanghi con un unico trattamento del tipo ad aerazione estesa, o così detta ossidazione totale, senza separato trattamento dei fanghi, ma sempre completi del trattamento di disinfezione.

     E' consentito che gli impianti per abitazioni isolate, sino ad un massimo di popolazione servita di 100 abitanti, fornite di distribuzione idrica interna che non siano collegabili a reti di fognatura dinamica, smaltiscano le acque reflue attraverso una fossa settica a tre comparti, di capacità non inferiore a mc 0,4 per abitante servito.

     L'effluente delle fosse settiche può essere smaltito direttamente in laguna, o per subirrigazione, o in corsi d'acqua che garantiscano una diluizione non inferiore ad 1: 10, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, anche se più restrittive. Le opere devono consentire la periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di carattere igienico.

     Nei casi previsti dai due precedenti comma i caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione ammessi possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

     Per le abitazioni isolate e loro piccoli aggregati, non collegabili a fognature dinamiche, privi di distribuzione idrica interna, è consentito smaltire i rifiuti liquidi in pozzi neri a tenuta.

     Gli impianti di depurazione degli scarichi dei complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi mediche e simili debbono sempre comprendere il trattamento di disinfezione, con capacità adeguata alle specifiche esigenze richieste dal tipo di stabilimento ospedaliero, con particolare riferimento agli ospedali specializzati per malattie infettive ed ai reparti infettivi degli ospedali generali e simili, fermo restando l'obbligo del rispetto delle altre norme vigenti.

     E' fatto obbligo ai complessi ospedalieri e simili, indicati nel comma precedente, che scarichino direttamente nelle fognature antibiotici o sostanze tossiche, di adottare le misure necessarie per evitare che il materiale scaricato pregiudichi il funzionamento degli impianti di depurazione terminali delle fognature medesime.

     Gli impianti di depurazione delle acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali devono comprendere:

     a) trattamenti di grigliatura ed eventuale stacciatura, di sedimentazione naturale, di dissabbiatura, flottazione ed altri di cui all'art. 2, lettera b);

     b) trattamenti di natura chimica o fisica o fisico-chimica, o biologica nei casi nei quali quest'ultima forma di trattamento sia valida, per la trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti, nonché di correzione di particolari caratteri, quali acidità e alcalinità, ed altri trattamenti di cui all'art. 2, lettere c) e d);

     c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;

     d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).

     Uno o più dei trattamenti di cui al precedente comma può essere omesso, ove non sia necessario in relazione alle caratteristiche delle acque da trattare nel loro complesso.

     Gli impianti di depurazione di acque di rifiuto industriale o provenienti da allevamenti intensivi di animali, devono, in ogni caso, comprendere:

     a) trattamenti di riduzione, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche, delle sostanze di particolare aggressività sui materiali delle canalizzazioni di eventuali ricettori artificiali, e delle sostanze eutrofizzanti; il trattamento di riduzione delle sostanze eutrofizzanti è obbligatorio quando gli effluenti degli impianti sversino direttamente in laguna o in corsi d'acqua o canali sversanti a loro volta in laguna con punto di immissione dell'effluente a distanza minore di km 10 dalla laguna;

     b) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).

     I trattamenti di acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali sono prescritti come pretrattamento per la riduzione ai limiti stabiliti dalla tabella allegata quando l'effluente dell'impianto scarichi in una rete di fognatura dinamica, nella misura richiesta caso per caso in relazione alle caratteristiche delle acque di scarico ed all'esigenza di salvaguardare le canalizzazioni della fognatura ricettrice ed il regolare funzionamento dell'impianto terminale di depurazione previsto per la fognatura.

     La difesa delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura viene, di norma, eseguita con opere differenti dagli impianti di depurazione, secondo quanto precisato al successivo art. 8. Il ricorso alla costruzione di impianti di depurazione è limitato ai casi nei quali venga disposto dalla regione Veneto, conformemente al parere espresso dal magistrato alle acque di Venezia, in relazione alle condizioni locali ed alla portata delle acque da trattare.

     In tale caso gli impianti di depurazione degli scarichi devono comprendere:

     a) trattamenti di grigliatura, di sedimentazione primaria, di dissabbiatura, eventuale flottazione e simili, di cui all'art. 2, lettere a) e b);

     b) trattamenti, di norma chimici o fisici o fisico-chimici per la riduzione, fino ai limiti prescritti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche derivanti dall'uso di fitofarmaci e simili, nonché delle sostanze eutrofizzanti provenienti dall'uso di fertilizzanti nel caso di scarichi diretti in laguna od in canali artificiali o corsi d'acqua sversanti in laguna con punto di immissione dell'effluente trattato a distanza minore di km 10 dalla laguna stessa;

     c) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).

     Tutti gli impianti di depurazione di acque di fognature urbane, di industrie e simili, o inquinate da prodotti usati in agricoltura, con scarico in mare aperto in prossimità della laguna, diretto o indiretto, di cui all'art. 1, comma quarto, lettera d), devono comprendere tutti o alcuni dei trattamenti indicati al precedente art. 2, secondo criteri da fissarsi caso per caso in sede di approvazione del progetto delle opere, in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare, alla posizione del punto di smaltimento dell'effluente ed agli elementi di cui al medesimo art. 1, comma quarto, lettera d).

     Per gli impianti di depurazione ubicati in zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, si deve provvedere all'allontanamento dagli impianti dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, ed al loro convogliamento, allo stato liquido o previa disidratazione, nella forma, caso per caso, più conveniente, ad impianti centralizzati di smaltimento, anche mediante incenerimento, eventualmente abbinati a quelli di smaltimento di rifiuti solidi, da dislocarsi fuori delle zone suddette e possibilmente in zone industriali e da realizzarsi nel rispetto delle norme sull'inquinamento atmosferico.

     E' vietato lo scarico dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, sia allo stato liquido, sia disidratati, nella laguna, nei corsi d'acqua, nei canali o in mare aperto in zone nelle quali i fanghi stessi possano interessare le acque della laguna, incidendo negativamente sui caratteri di queste, o determinare danni ai popolamenti vegetali ed animali dell'ambiente marino tenuto debito conto, in particolare, dei caratteri dei fanghi di origine industriale.

     Tutti gli impianti possono prevedere anche l'utilizzazione dei sottoprodotti di risulta dei trattamenti per produzione di energia necessaria all'impianto o per altri usi, purché ciò non comporti aggravio dell'inquinamento dell'ambiente e possibilmente contribuisca a minimizzarlo.

     E' ammessa, in deroga alle prescrizioni precedenti, l'adozione di trattamenti rientranti tra quelli di cui all'art. 2, lettera h), in sostituzione di quelli di cui allo stesso art. 2, lettera da a) a g), prescritti per i vari casi contemplati nel presente art. 3.

     I trattamenti indicati nel citato art. 2, lettera h), devono comunque essere tali da assicurare all'effluente dell'impianto caratteri di qualità rientranti nei limiti fissati dalla tabella allegata.

     L'ammissibilità della sostituzione dei trattamenti indicati alle lettere da a) a g) dell'art. 2, con quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 2, è stabilita, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto.

     La validità dei trattamenti prescelti è verificata, caso per caso, sulla base del progetto delle opere, dal magistrato alle acque di Venezia, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto, e definitivamente accertata dalla regione Veneto in sede di approvazione del progetto.

     E' vietato lo smaltimento, anche indiretto, in mare aperto, nei casi indicati nell'art. 1, comma quarto, lettera d), di acque di rifiuto con caratteri eccedenti i limiti fissati dalla tabella allegata, applicati secondo i criteri prescritti dal successivo art. 6, secondo comma, e di altri rifiuti di qualsiasi genere, anche allo stato solido.

     Nel territorio dei comuni indicati nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è vietata l'immissione o la dispersione di acque di rifiuto non trattate nel terreno in zone nelle quali possano determinare l'inquinamento delle falde sotterranee comunque in collegamento con le acque della laguna o corsi d'acqua qualsiasi confluenti nella laguna; è fatta eccezione per i sistemi di dispersione per subirrigazione degli effluenti delle fosse settiche, ammesse per le abitazioni isolate fino a un massimo di 100 abitanti.

     Lo scarico o il seppellimento nel terreno di rifiuti solidi che possano comunque venire in contatto con le falde idriche di cui al comma precedente sono ammessi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme e regolamenti anche locali in materia, solo se effettuati con misure cautelative riconosciute valide in sede di autorizzazione dello scarico.

     A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti per la costruzione di immobili a qualsiasi uso destinati e per l'installazione di impianti industriali o di esercizi di attività terziarie, devono prevedere gli impianti di depurazione di cui alle presenti norme.

     Non possono essere concesse dall'autorità amministrativa competente, autorizzazioni all'uso di immobili o all'esercizio di attività produttive quando l'impianto di depurazione prescritto non sia stato realizzato.

 

     Art. 4.

     Tutti gli impianti di depurazione devono presentare strutture discontinue, con zone di verde intercalate tra le varie unità e schermi arborei che li circondino e li sottraggano alla vista ed essere circondati da una zona di rispetto sistemata a verde, di congrua ampiezza, con profondità da fissarsi volta per volta in sede di approvazione del progetto dell'opera, in misura in ogni caso non inferiore a m 150.

     Tutte le strutture aperte delle opere realizzate in prossimità della laguna non devono avere bordi a livello inferiore a m 1,70 sopra il livello medio mare.

     Gli impianti di depurazione da realizzarsi nelle zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, devono essere costituiti da opere che emergano dal terreno con altezze ridotte. Essi debbono svilupparsi in profondità per quanto possibile, tenuto conto della presenza della falda, ed estendersi in superficie per quanto possibile, compatibilmente con la disponibilità di area loro destinata, al fine di non compromettere le caratteristiche estetiche dell'ambiente circostante.

 

     Art. 5.

     Ai progetti degli impianti di depurazione deve essere allegata un'esauriente documentazione da cui risulti:

     a) che le caratteristiche dell'impianto corrispondono a quelle prescritte dalle presenti norme in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare ed alla posizione dell'impianto stesso, con particolare riguardo ai casi nei quali la definizione delle condizioni non sia immediata, come per gli scarichi in mare aperto, direttamente o attraverso fiumi o canali, in prossimità della laguna;

     b) che le caratteristiche dell'impianto, per il quale sia richiesto il contributo nella misura maggiorata di cui al successivo art. 9, rispondono all'effettiva necessità del trattamento di riduzione delle sostanze eutrofizzanti, in relazione al contenuto delle acque da trattare, e, nel caso di impianto con caratteri di avanzata tecnologia, rispondono alle esigenze ed ai vantaggi conseguibili nel caso specifico.

     In caso di mancanza o difetto della documentazione di cui sopra i progetti non possono essere approvati.

 

     Art. 6.

     I requisiti di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione di cui all'art. 3 sono fissati dalla tabella allegata, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, ai fini del risanamento e della tutela dell'ambiente ed in particolare della laguna, in modo da assicurare nel ricettore la normale vita della flora e della fauna e la possibilità della balneazione nelle zone ad essa destinate. L'accertamento dei requisiti viene effettuato in corrispondenza del punto di immissione delle acque nel ricettore.

     Per le opere con scarico in mare aperto in prossimità della laguna, diretto o indiretto, di cui all'art. 1, lettera d), i requisiti delle acque trattate dagli impianti sono caso per caso assimilati a quelli delle acque scaricate in mare o in laguna o a valori intermedi da fissarsi in sede di approvazione del progetto delle opere in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare, alla posizione della foce ed agli elementi di cui al suddetto art. 1, lettera d).

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la sanità, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore di sanità, nonché la regione Veneto, si provvede a revisioni e ad aggiornamenti della tabella allegata, sia in dipendenza della realizzazione delle opere previste per la modifica del regime delle acque lagunari, sia in dipendenza dell'evoluzione nel tempo dei caratteri delle acque di rifiuto e del progresso tecnologico dei trattamenti delle acque stesse. A questo scopo il Ministero dei lavori pubblici in collaborazione con il Ministero della sanità svolge le necessarie indagini sullo stato delle fonti di inquinamento della laguna, sulla loro localizzazione e sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative.

     Lo stesso decreto fissa il termine entro il quale gli impianti esistenti o quelli in corso di costruzione debbono essere modificati in modo da soddisfare ai nuovi requisiti.

     La regione Veneto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti al valori-limite di cui alla tabella allegata e l'attribuzione delle relative competenze in materia d'esecuzione dei controlli stessi.

 

     Art. 7.

     Per gli impianti di depurazione che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già costituiti da non più di dieci anni, o siano in corso di costruzione, e per quelli a servizio di stabilimenti industriali e simili destinati, nell'imminenza del termine del loro periodo di ammortamento, ad essere disattivati e demoliti o ricostruiti entro i prossimi sei anni, la regione Veneto, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ha facoltà di concedere il superamento di uno o più dei limiti di cui alla tabella allegata. Tali limiti potranno essere superati, fino al 31 dicembre 1977 del 20% e fino al 31 dicembre 1979 del 10%, fatta eccezione per i seguenti caratteri: pH, temperatura, azoto nitrico come NO3 .

 

     Art. 8.

     Ai fini del presente decreto sono considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque diverse dagli impianti di depurazione di cui all'art. 3 le opere per interventi vari, a carattere risanatorio o difensivo, da eseguirsi sulle acque nel loro ambiente e nei ricettori naturali o artificiali, quali aerazione delle acque della laguna o dei canali e corsi d'acqua, regolazione delle portate o modifica dei regimi di deflusso nei canali e nei corsi d'acqua ai fini della correzione dei caratteri di qualità delle acque stesse, realizzazione di sistemi di intercettazione di prodotti galleggianti, come sostanze petrolifere, a mezzo di strutture galleggianti o di immissione di aria compressa e simili, nonché le attrezzature, anche mobili, che abbiano funzione di difesa delle acque dall'inquinamento, direttamente, ovvero indirettamente, come le macchine per il diserbamento dei canali in terra non rivestiti e simili.

     Restano fermi i divieti e le prescrizioni imposti per il carico, lo scarico ed il trasporto dei prodotti petroliferi e l'obbligo primario per i privati di provvedere ad evitare l'inquinamento o a porvi rimedio. In caso di inosservanza provvede all'eliminazione dell'inquinamento l'autorità pubblica salvo rivalsa nei confronti dei trasgressori.

     Sono altresì considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque, diverse dagli impianti di depurazione, le opere di intercettazione e di convogliamento delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura per allontanarle e portarle allo scarico, nel rispetto delle norme vigenti, in zone costiere di fronte al mare aperto per le quali possa escludersi qualsiasi effetto negativo sull'ambiente lagunare.

 

     Art. 9.

     Per la costruzione dei nuovi impianti di depurazione indicati nell'art. 3 e per l'adeguamento di quelli esistenti alle caratteristiche previste nell'articolo medesimo la regione Veneto è autorizzata a concedere ad enti pubblici, imprese o privati, contributi in capitale.

     I contributi da concedersi agli enti pubblici sono commisurati come segue:

     a) dal 70 per cento al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1973 registri un disavanzo. I limiti stessi sono rispettivamente aumentati al 90% ed al 70% per gli impianti di depurazione relativi a fognature urbane. La misura del contributo è determinata in relazione al bilancio sulla base dell'attestazione dell'autorità tutoria;

     b) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1972 non registri disavanzo.

     Sono considerati enti pubblici, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al comma precedente, i comuni e i loro consorzi, le provincie, i consorzi di bonifica, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza.

     I contributi da concedersi ad imprese o privati, o loro consorzi, sono commisurati come segue:

     a) al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l'impresa o per i privati che non risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;

     b) al 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le imprese o per i privati, che risultino iscritti rispettivamente per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile non superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 6 milioni, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;

     c) al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per le imprese o per i privati che risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli rispettivamente dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 6 milioni.

     Per le imprese costituitesi nell'anno 1973 l'iscrizione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sarà riferita all'anno medesimo.

     Alle imprese o privati titolari di più impianti il contributo è concesso nella misura spettante per ciascuno di essi.

     (Omissis) [1].

     Il contributo è concesso nella misura del 35% nel caso che gli impianti siano a servizio di edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, nonché di edifici appartenenti a cooperative edilizie ed edifici di culto, che non siano allacciabili a fognature pubbliche.

     Quando, in sede di approvazione del progetto, venga accertato che il trattamento per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti risponde ad effettiva necessità o venga accertato che l'impianto rivesta carattere di avanzata tecnologia, i contributi previsti nel presenta articolo vengono maggiorati del 5% dell'importo ammissibile. Le due maggiorazioni non sono cumulabili.

     I consorzi che sono costituiti dalla regione Veneto in adempimento del disposto di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, con la finalità di costruire, mantenere e gestire gli impianti per la depurazione delle acque o altro scopo previsto dalla legge medesima, hanno titolo al contributo nella misura prevista dalla lettera a) del comma secondo se consorzi costituiti con la partecipazione di enti pubblici, dalla lettera a) del comma quarto se costituiti con l'esclusiva partecipazione di privati.

     Per la costruzione degli impianti di cui all'art. 3, ad uso comune di più soggetti non costituiti in consorzio, il contributo è concesso a ciascun partecipante in relazione alla sua qualità ed in proporzione alla spesa per la quale è quotato.

 

     Art. 10.

     Per la costruzione di opere e per attrezzature di difesa delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 8 diverse dagli impianti di depurazione, possono essere concessi contributi nella misura e con le stesse modalità indicate nel precedente articolo, ivi compresa la maggiorazione del 5% quando, in sede di approvazione del progetto, venga riconosciuto che le opere conseguono finalità di particolare valore per il risanamento ambientale.

 

     Art. 11.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 debbono essere presentate alla regione Veneto, entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nella domanda devono essere indicate la portata e le caratteristiche essenziali degli scarichi, con esplicito riferimento a quanto precisato nelle norme del presente decreto, le opere che si intendono eseguire, nonché la spesa prevista ed il contributo al quale il richiedente ritiene di avere diritto.

     La regione Veneto si pronuncia sull'ammissibilità delle opere entro il termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fissa un termine, non inferiore a mesi tre, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere e della documentazione afferente alla concessione del contributo.

 

     Art. 12.

     L'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo sono disposte dalla regione Veneto previo parere favorevole del magistrato alle acque di Venezia per gli aspetti relativi alla sfera delle sue competenze.

     Ai soggetti che ne facciano richiesta possono essere corrisposti, nel corso dei lavori, acconti fino al 90% del contributo, secondo gli stati di avanzamento.

     La residua parte del contributo è corrisposta a lavori ultimati, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il rilascio dei quali è subordinato all'accertamento della rispondenza dei caratteri di qualità dell'effluente dell'impianto di depurazione ai requisiti prescritti, dopo la definitiva entrata in funzione dell'impianto.

 

     Art. 13. [2]

     1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'art. 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

 

 

TABELLA A

LIMITI ALLO SCARICO NELLA LAGUNA DI VENEZIA E NEI CORPI IDRICI DEL SUO BACINO SCOLANTE. [3]

 

     Sezione 1:

     Parametri in relazione ai quali sono stati fissati gli obbiettivi di qualità (decreto interministeriale 23 aprile 1998) ed i carichi massimi ammissibili (decreto interministeriale 9 febbraio 1999).

 

 

 

PARAMETRO                       Limite

                                 (mi)g/l)

ALLUMINIO                       500

ANTIMONIO                       50

ARGENTO                         5

BERILLIO                        5

COBALTO                         30

CROMO TOTALE                    100

FERRO                           500

MANGANESE                       500

NICHEL                          100

RAME                            50

SELENIO                         10

VANADIO                         50

ZINCO                           250

TENSIOATTIVI ANIONICI [1]       500

TENSIOATTIVI NON IONICI [2]     500

FENOLI TOTALI                   50

DICLOROFENOLI                   50

PENTACLOROFENOLO                50

(SIGMA)SOLVENTI ORGANICI        400

ALOGENATI [3]

PENTACLOROBENZENE               20

(SIGMA)SOLVENTI ORGANICI        100

AROMATICI [4]

BENZENE                         100

TOLUENE                         100

XILENE                          100

(SIGMA)PESTICIDI                10

ORGANOFOSFORICI

(SIGMA)ERBICIDI E               10

ASSIMILABILI

                                 (mg/l)

BOD                             25

AZOTO TOTALE [5]                10

FOSFORO TOTALE                  1

CLORO RESIDUO                   0,02

 

 

 

     Sezione 2:

     Parametri in relazione ai quali non sono stati fissati gli obbiettivi di qualità ed i carichi massimi ammissibili.

 

 

 

PH                                           6.0 - 9.0

COLORE                                       Non percettibile su

                                              spessore di 10 cm

                                              dopo diluizione

                                              1:10

ODORE                                        Non deve essere

                                              causa di molestia

MATERIALI GROSSOLANI                         assenti

SOLIDI SEDIMENTABILI            (ml/l)       eliminato

SOLIDI SOSPESI TOTALI           (mg/l)       35

COD                             (mg/l O2)    120

AZOTO AMMONIACALE               (mg/l N)     2

AZOTO NITROSO                   (mg/l N)     0,3

AZOTO NITRICO                                eliminato

FOSFATI                         (mg/l P)     0,5

FLORURI                         (mg/l)       6

CLORURI                         (mg/l)       300 (per il bacino

                                              scolante)

SOLFURI                         (mg/l S)     0,5

SOLFITI                         (mg/l SO2)   1,0

 

SOLFATI                         (mg/l S03)   500 (per il bilancio

                                              scolante)

BARIO                           (mg/l)       10

BORO                            (mg/l)       2

CROMO TRIVALENTE                             eliminato

CROMO ESAVALENTE                (mg/l Cr)    0,1

SOMMA ELEMENTI TOSSICI          (mg/l)       eliminato

GRASSI ED OLI: ANIMALI E        (mg/l)       10

VEGETALI

IDROCARBURI TOTALI              (mg/l)       2

ALDEIDI                         (mg/l)       1

MERCAPTANI                      (mg/l S)     0,05

COMPOSTI ORGANICI AZOTATI       (mg/l)       0,1

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI     (mg/l)       0,05

[6]

ESCHERICHIA COLI                (UFC/100ml)  5.000

 

SAGGIO DI TOSSICITA'                         si

CLORITO                         (mg/l Cl     [7]

                                 O2)

BROMATO                         (mg/l Br     [7]

                                 O3)

 

 

 

     Sezione 3:

     La Sezione indica, con riferimento alle sostanze cui si applicano il punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e l'art. 3 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, i limiti che, sulla base di quanto indicato nel documento tecnico di supporto pubblicato in allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 1999, appaiono oggi conseguibili con le migliori tecnologie di processo e depurazione (riferite ai trattamenti di depurazione a piè d'impianto nel caso in cui non possa essere eliminata alla fonte la causa della formazione dell'inquinante) disponibili per gli impianti industriali.

 

 

 

Limite di

                                 concentrazione [8]

IPA [9]                         10 (mi)g/l

DIOSSINE                        50 pg/l (TE)

CIANURI                         50 (mi)g/l

ARSENICO                        10 (mi)g/l

PIOMBO                          50 (mi)g/l

CADMIO                          5 (mi)g/l

MERCURIO [10]                   3 (mi)g/l

POLICLOROBIFENILI               assenti [11]

PESTICIDI ORGANUCLORURATI       assenti [11]

TRIBUTILSTAGNO                  assenti [11]

 

 

 

     Sezione 4:

     La Sezione indica, con riferimento alle sostanze cui si applicano il punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e l'art. 3 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, i limiti che, sulla base di quanto indicato nel documento tecnico di supporto pubblicato in allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 1999, appaiono oggi conseguibili con l'adozione di misure tecniche supplementari di depurazione dei rifiuti liquidi industriali, quali misure supplementari previste dall'art. 10 della Direttiva 61/96/CE finalizzate all'ottenimento di una qualità ambientale più rigorosa di quella attualmente conseguibile con le migliori tecnologie disponibili.

 

 

 

Sostanza                        Limite di

                                 concentrazione [12]

                                 [13]

IPA [14] ...........            1 (mi)g/l

DIOSSINE .................      0,5 pg/l (TE)

CIANURI....................     5 (mi)g/l

ARSENICO..............          1 (mi)g/l

PIOMBO...................       10 (mi)g/l

CADMIO...................       1 (mi)g/l

MERCURIO [15] ............      0,5 (mi)g/l

POLICLOROBIFENILI.............  assenti [16]

...

PESTICIDI ORGANUCLORURATI..     assenti [16]

TRIBUTILSTAGNO...............   assenti [16]

 

 

 

[1] Misurati con metodi aspecifici (MBAS)

[2] Misurati con metodi aspecifici (BIAS, ecc.)

[3] Sommatoria dei seguenti composti: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2- Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tretraclorobenzene.

[4] Sommatoria dei seguenti composti: Benzene, Toluene, Xileni. [5] Sommatoria di Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico.

[6] Composti organici clorurati non citati altrove.

[7] Valori da fissare da parte dell'Amministrazione che autorizza allo scarico.

[8] Il valore limite di concentrazione si riferisce allo scarico contenente la specifica sostanza inquinante e deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.

[9] Sommatoria dei seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzeno(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h) antracene, Indeno (1,2,3-cd)pirene.

[10] Per la produzione di cloro-soda si ritiene possibile eliminare alla fonte l'emissione di mercurio, per cui si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.

[11] Per i policlorobifenili, inquinante ubiquitario, e per i pesticidi organuclorurati ed il tributilstagno, che si ritengono non presenti nei processi industriali che insistono sulla laguna di Venezia, si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.

[12] Il valore limite di concentrazione si riferisce allo scarico contenente la specifica sostanza inquinante e deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.

[13] Qualora il trattamento supplementare di depurazione avvenga in un impianto comune a più scarichi il valore limite di concentrazione va ridotto, moltiplicando per il fattore di diluizione (inteso come il rapporto tra le portate in entrata autorizzate sulla base dei valori della tabella A-Sezione 3 e la portata media giornaliera di tempo secco in uscita dell'impianto comune).

[14] Sommatoria dei seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzeno(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h) antracene, Indeno (1,2,3-cd)pirene.

[15] Per la produzione di cloro-soda si ritiene possibile eliminare alla fonte l'emissione di mercurio, per cui si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.

[16] Per i policlorobifenili, inquinante ubiquitario, e per i pesticidi organuclorurati ed il tributilstagno, che si ritengono non presenti nei processi industriali che insistono sulla laguna di Venezia, si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.

 

 


[1] Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[3] Tabella così sostituita dalla Tabella A allegata al D.M. 30 luglio 1999, per effetto dell'art. 1 dello stesso D.M. 30 luglio 1999.