§ 56.2.1 - L. 13 luglio 1966, n. 615.
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:13/07/1966
Numero:615


Sommario
Art. 1.      L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che [...]
Art. 2.      Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due «zone» di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.
Art. 3.      Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:
Art. 4.      La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:
Art. 5.      In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro [...]
Art. 6.  Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:
Art. 7.  Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico avvalendosi dell'opera dei [...]
Art. 8.  Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti [...]
Art. 9.  Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare [...]
Art. 10.  Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili [...]
Art. 11.  I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il [...]
Art. 12.  Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate;
Art. 13.  Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili;
Art. 14.  Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme [...]
Art. 14 bis.  I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.
Art. 15.  Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare tina combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 [...]
Art. 16.  Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del [...]
Art. 17.  In ogni Provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale [...]
Art. 18.  Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.
Art. 19.  La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni [...]
Art. 20.  Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, [...]
Art. 21.  Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle [...]
Art. 25.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la [...]
Art. 26.  Le Amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro [...]
Art. 27.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonché degli [...]


§ 56.2.1 - L. 13 luglio 1966, n. 615. [1]

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(G.U. 13 agosto 1966, n. 201).

 

Capo I - Norme generali.

 

Art. 1.

     L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due «zone» di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.

     La zona A comprende:

     1) i comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'art. 3:

     2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale:

     3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

     La zona B comprende:

     1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

     2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purché presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche e geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

     Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

     Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.

 

     Art. 3.

     Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:

     dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

     dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno:

     dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

     dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria:

     dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

     dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

     dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

     dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

     da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari di igiene;

     da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;

     da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

     da un esperto di meteorologia;

     da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

     da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;

     da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

     Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

     La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

     Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

 

     Art. 4.

     La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:

     a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;

     b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;

     c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.

 

     Art. 5.

     In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

     dal presidente della regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dal presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede;

     dall'assessore alla sanità della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della Provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del presidente;

     dal medico provinciale del capoluogo della regione;

     dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;

     dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

     dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

     dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;

     da un esperto meteorologo;

     dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

     dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

     dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;

     da un rappresentante delle Province della regione;

     da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

     dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione e da un suo esperto.

     Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

     Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

     Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati.

     Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni.

     Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

 

     Art. 6. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

     a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;

     b) esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle Amministrazioni comunali a norma della presente legge;

     c) promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

 

     Art. 7. Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

     Al servizio di cui al comma Precedente possono provvedere direttamente anche i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

 

Capo II - Impianti termici. Installazioni.

 

     Art. 8. Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 9. Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.

     Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.

     Il provvedimento del prefetto è definitivo.

     Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione.

 

     Art. 10. Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

     Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.

     Il provvedimento del prefetto è definitivo.

     Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

     Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila.

 

Capo III - Combustibili.

 

     Art. 11. I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto disposto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio [2].

 

     Art. 12. Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate;

     combustibili gassosi (metano e simili);

     distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3 0n peso; fino al 30 giugno 1985 è ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5 0n peso [3];

     coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento;

     antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento;

     legna e carbone di legna.

     La Commissione centrale di cui all'articolo 3, potrà, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione di eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo.

     Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanità.

 

     Art. 13. Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili;

     olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50°C e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50°C.; nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona A; nella zona B è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriale di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I Comuni tuttavia potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

     olii combustibili con viscosità superiori a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

     carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego e consentito, previa domanda all'Amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

     carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'Amministrazione comunale;

     agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

     ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona B;

     distillati di petrolio con contenuto in zolfo non superiore allo 0,8 0n peso fino al 30 settembre 1983 e contenuto in zolfo non superiore allo 0,5 0n peso a partire dal 1° ottobre 1983.

     Il loro impiego è consentito nelle parti di territorio nazionale non comprese nelle zone di controllo A e B, salvo quanto disposto dall'articolo 12 [4].

     Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente Motivata e documentata al sindaco del Comune che provvederà sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficio sanitario.

     Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al prefetto.

 

     Art. 14. Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila.

     Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

     Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilità del fornitore la penalità ricadrà su quest'ultimo e sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso.

 

     Art. 14 bis. I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche all'impiego di distillati di petrolio per usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

     I commi precedenti non si applicano ai distillati di petrolio:

     impiegati nelle centrali elettriche;

     impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima;

     contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale [5].

 

Capo IV - Conduzione. Vigilanza.

 

     Art. 15. Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare tina combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

     Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

     Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.

     Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.

 

     Art. 16. Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

     Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le località sedi di esami.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

     Il patentino di cui al primo comma diverrà obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel secondo comma.

 

     Art. 17. In ogni Provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale registro deve essere tenuta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 18. Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

 

     Art. 19. La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge.

     I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopraluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici termici comunali.

     I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanità.

     Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge ed al regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

     Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento.

     Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che, l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmette entro 15 giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

     I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

 

Capo V - Industrie.

 

     Art. 20. Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque, pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico.

     Su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, è affidato al Comitato regionale di cui all'articolo 5.

     A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita Commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del Comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto di chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal Comitato regionale.

     Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

     Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

     Il provvedimento del prefetto è definitivo.

     La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai Comuni e alle Province.

     Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro per la sanità; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

 

     Art. 21. Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

 

Capo VI - Veicoli a motore.

 

     Artt. 22. - 24. [6]

 

Capo VII - Disposizioni finali.

 

     Art. 25. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

 

     Art. 26. Le Amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità.

 

     Art. 27. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro per l'interno.

     Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché il termine entro il quale dovranno essere effettuati.

     Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 289 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400.

[3] Alinea così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400.

[4] Periodo aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400.

[6] Il Capo VI della presente legge è stato abrogato dall'art. 231 (corretto poi con avviso pubblicato in G.U. 9 febbraio 1993, n. 32) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con decorrenza 1° gennaio 1993.