§ 40.1.7 - D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400.
Attuazione della direttiva (C.E.E.) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:08/06/1982
Numero:400


Sommario
Art. 1.      L'art. 11 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è modificato come segue:
Art. 2.      L'art. 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla voce distillati di petrolio, è modificato come segue:
Art. 3.      All'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, dopo la frase "sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili", aggiungere il seguente punto:
Art. 4.      Alla legge 13 luglio 1966, n. 615, è aggiunto, dopo l'art. 14, l'art. 14 bis:
Art. 5.      Per consentire lo smaltimento delle giacenze dei distillati di petroli non conformi alla percentuale fissata dagli articoli 2 e 3 è concesso un termine di 6 mesi e decorrere dalla data di [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 40.1.7 - D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400.

Attuazione della direttiva (C.E.E.) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

(G.U. 3 luglio 1982, n. 181).

 

Art. 1.

     L'art. 11 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla voce distillati di petrolio, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, dopo la frase "sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili", aggiungere il seguente punto:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Alla legge 13 luglio 1966, n. 615, è aggiunto, dopo l'art. 14, l'art. 14 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Per consentire lo smaltimento delle giacenze dei distillati di petroli non conformi alla percentuale fissata dagli articoli 2 e 3 è concesso un termine di 6 mesi e decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.