§ 8.1.12 - D.L. 30 agosto 1968, n. 918.
Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:30/08/1968
Numero:918


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento previsto dal 1 comma dell'art. 9 della L. 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al D.L. 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 11 marzo 1965, n. 123, modificata ed integrata dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'art. 2 [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della L. 18 dicembre 1961, n. 1470, e all'art. 1 della L. [...]
Art. 4.      Il termine di cui al 3 comma dell'art. 5 della L. 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con L. 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. [...]
Art. 5.      Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949, sono [...]
Art. 6.      Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella L. 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo
Art. 8.      Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, e dell'imposta sulle società per l'esercizio in [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9.      Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto l'attività almeno per un esercizio, l'eccedenza, agli [...]
Art. 10.      Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto o che all'entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora compiuto un esercizio di attività, la [...]
Art. 11.      Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti
Art. 12. 
Art. 13.      La detrazione prevista dagli articoli precedenti del presente titolo opera anche nella determinazione della perdita ai fini dell'applicazione dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle [...]
Art. 14.      Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle società per azioni, in accomandita per azioni e a [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo saranno applicate a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica relative ai periodi di consumo che avranno inizio [...]
Art. 17.      All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 68.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del [...]
Art. 17 bis. 
Art. 18. 
Art. 19.      L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale [...]
Art. 20.      Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni [...]


§ 8.1.12 - D.L. 30 agosto 1968, n. 918. [1]

Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(G.U. 30 agosto 1968, n. 220).

TITOLO I

Incentivi per l'industria,

il commercio e l'artigianato

 

Art. 1.

     Lo stanziamento previsto dal 1 comma dell'art. 9 della L. 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

     Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al D.L. 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 11 marzo 1965, n. 123, modificata ed integrata dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 342, è conferita all'Istituto mobiliare italiano la somma di lire 7 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

     Alle operazioni da effettuare con la somma di cui al precedente comma si applicano le norme e le esenzioni fiscali previste dall'art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 342.

 

     Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della L. 18 dicembre 1961, n. 1470, e all'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 342, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della predetta L. 18 dicembre 1961, n. 1470, entro il limite della somma di lire 8 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

     A partire dal 1° gennaio 1969 le somme versate annualmente dall'Istituto mobiliare italiano, in relazione ai rientri dei finanziamenti suddetti, affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnate con decreti del Ministro per il tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio nel quale verranno introitate, e saranno utilizzate per ulteriori somministrazioni all'Istituto mobiliare italiano ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi della L. 18 dicembre 1961, n. 1470, in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.

     Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita dall'art. 2 della L. 15 febbraio 1967, n. 38 [2].

 

     Art. 4.

     Il termine di cui al 3 comma dell'art. 5 della L. 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con L. 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della L. 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni.

     Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

 

     Art. 5.

     Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

 

     Art. 6.

     Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella L. 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 4.500 milioni.

     La somma di lire 4.500 milioni verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

     All'onere di lire 24.200 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo numero 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

Agevolazioni tributarie

 

     Art. 8.

     Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, e dell'imposta sulle società per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, è detraibile il cinquanta per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore del presente decreto.

     Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati [2].

     La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società e relative addizionali [2].

     Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi [2].

 

     Art. 8 bis. [3]

     Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista dall'art. 34 della L. 29 luglio 1957, n. 634, e successive proroghe, è concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti.

 

     Art. 9.

     Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto l'attività almeno per un esercizio, l'eccedenza, agli effetti previsti dall'articolo precedente, si determina in confronto alla media dell'ammontare degli investimenti effettuati negli esercizi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto o all'ammontare degli investimenti effettuati nell'unico esercizio.

 

     Art. 10.

     Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto o che all'entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi.

 

     Art. 11.

     Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

     Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della società che ha ricevuto l'apporto.

 

     Art. 12. [4]

     Le disposizioni degli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche ai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, a condizione che si proceda alla tassazione in base al bilancio per gli anni per i quali si chiede la detrazione e che i soggetti interessati abbiano redatto e presentato per la vidimazione l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del c.c., oltre che per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per i cinque anni anteriori nell'ipotesi di cui all'art. 8 e per il minor numero di anni decorsi dall'inizio della attività nell'ipotesi di cui all'art. 9.

 

     Art. 13.

     La detrazione prevista dagli articoli precedenti del presente titolo opera anche nella determinazione della perdita ai fini dell'applicazione dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645.

 

     Art. 14.

     Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché delle società cooperative e loro consorzi, deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per le società che si costituiscono entro il predetto termine, le agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di costituzione ed a quelle successive, purché il conferimento effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.

     Per le società che abbiano o che portino il loro capitale al di sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di cui alla L. 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego dell'aumento del capitale stesso è corrispondente alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica [5].

 

     Art. 15. [6]

 

     Art. 16.

     Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo saranno applicate a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 17.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 68.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17 bis. [3]

     Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 KW sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970.

TITOLO III

Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno

 

     Art. 18. [7]

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

     Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge [8].

     Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orari ridotti o sospesi.

     Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il compenso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

     Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

     Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

     I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

     I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

     Art. 19.

     L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

     lire 27.600 milioni per l'anno 1968;

     lire 86.600 milioni per l'anno 1969;

     lire 100.700 milioni per l'anno 1970;

     lire 116.800 milioni per l'anno 1971;

     lire 134.800 milioni per l'anno 1972 [9].

     Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

 

     Art. 20.

     Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni ripartito come segue:

     lire 27.600 milioni per l'anno finan. 1968;

     lire 86.600 milioni per l'anno finan. 1969;

     lire 100.700 milioni per l'anno finan. 1970;

     lire 116.800 milioni per l'anno finan. 1971;

     lire 134.800 milioni per l'anno finan. 1972 [9].

     Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

     I certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1967, numero 267.

     Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi sugli stessi relativi agli anni 1968 e 1969, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, numero 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. La medesima disposizione si applica anche per le estrazioni a sorte dei certificati di credito di cui alle leggi 23 agosto 1962, n. 1335 e 13 dicembre 1964, n. 1403, e ai decreti legge 17 marzo 1967, n. 80 e 2 ottobre 1967, numero 867.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni dal 1968 al 1973, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[6] Sostituisce i commi primo e secondo, art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 1948, n. 1199 e l'art. 1 della L. 31 ottobre 1966, n. 940.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089. La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 1987, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui consente l'applicabilità degli sgravi contributivi anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 261, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano soggette a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.