§ 55.1.16 - Legge 23 dicembre 1966, n. 1133.
Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:23/12/1966
Numero:1133


Sommario
Art. 1.      In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. [...]
Art. 2.      Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge di cui all'articolo precedente, fra le inadempienze per le quali l'Istituto mobiliare italiano può chiedere la nomina di un [...]
Art. 3.      Le agevolazioni fiscali di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si intendono applicabili a tutte le operazioni, atti, contratti e [...]
Art. 4.      L'Istituto mobiliare italiano, quale gestore del Fondo di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è [...]


§ 55.1.16 - Legge 23 dicembre 1966, n. 1133. [1]

Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

(G.U. 29 dicembre 1966, n. 327)

 

 

     Art. 1.

     In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è attribuito al fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte secondo le norme recate dal ripetuto decreto-legge.

 

          Art. 2.

     Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge di cui all'articolo precedente, fra le inadempienze per le quali l'Istituto mobiliare italiano può chiedere la nomina di un commissario straordinario, è compresa anche l'ipotesi che si verifichino eventi pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva.

 

          Art. 3.

     Le agevolazioni fiscali di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si intendono applicabili a tutte le operazioni, atti, contratti e formalità, inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano, oltre che in sede di concessione dei finanziamenti anche durante il corso dei finanziamenti stessi.

 

          Art. 4.

     L'Istituto mobiliare italiano, quale gestore del Fondo di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è autorizzato a costituire, con le disponibilità del Fondo, una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del Fondo stesso il quale è autorizzato a fornire alla società gli occorrenti mezzi finanziari ed a trasferirle in proprietà, anche per l'eventuale alienazione, le partecipazioni di cui sopra.

     Le esenzioni di cui all'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si applicano alla società di cui al precedente comma anche per quanto riguarda i rapporti della società stessa con le imprese finanziate; l'imposta sulle società sarà corrisposta nella misura di cui all'ultimo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645.

     Con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge istitutiva del Fondo, saranno disciplinate le norme relative allo statuto e regolamentazione della società e i suoi rapporti con il Fondo.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.