§ 12.8.1 - D.L. 14 gennaio 1965, n. 1.
Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.8 i.m.i
Data:14/01/1965
Numero:1


Sommario
Art. 1.      E' costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il "Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere" con le disponibilità di cui ai seguenti [...]
Art. 2.      Al fondo di cui all'art. 1 è conferito l'importo di lire 25 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964
Art. 3.      E' altresì attribuito al Fondo di cui all'art. 1 il ricavo di obbligazioni che, fino all'importo nominale massimo di 75 miliardi l'Istituto mobiliare italiano, su conformi deliberazioni del [...]
Art. 4.      Nei limiti delle disponibilità del "Fondo", e con utilizzo delle stesse, l'Istituto mobiliare italiano può effettuare le operazioni seguenti
Art. 5.      In caso di inadempienze agli obblighi assunti contrattualmente dalle imprese in dipendenza delle operazioni disciplinate dal presente decreto, l'Istituto mobiliare italiano sempre salva la [...]
Art. 6.      Tutte le operazioni previste dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'art. 3, il loro svolgimento [...]
Art. 7.      Il "Fondo" di cui al presente decreto costituisce una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano, il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può disporre, con [...]
Art. 9.      All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 15 novembre 1964, n. 1162 per il periodo 1° luglio-31 [...]


§ 12.8.1 - D.L. 14 gennaio 1965, n. 1. [1]

Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.

(G.U. 15 gennaio 1965, n. 12).

 

Art. 1.

     E' costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il "Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere" con le disponibilità di cui ai seguenti articoli.

     Detto fondo è destinato al finanziamento di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni, idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

     Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono fissati i criteri per la definizione delle categorie d'imprese finanziabili ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 2.

     Al fondo di cui all'art. 1 è conferito l'importo di lire 25 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

 

     Art. 3.

     E' altresì attribuito al Fondo di cui all'art. 1 il ricavo di obbligazioni che, fino all'importo nominale massimo di 75 miliardi l'Istituto mobiliare italiano, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è autorizzato ad emettere, in una o più volte, mediante serie speciali, di durata non superiore ai venti anni.

     A tali obbligazioni può essere concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

     Le condizioni di emissione delle obbligazioni di cui sopra devono contemplare la facoltà di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione.

     Le obbligazioni di cui al precedente comma sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), nonchè presso altri istituti ed enti previdenziali, assicurativi o finanziari. Gli enti o gli istituti predetti sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni legislative e regolamentari, a sottoscrivere le obbligazioni stesse.

 

     Art. 4.

     Nei limiti delle disponibilità del "Fondo", e con utilizzo delle stesse, l'Istituto mobiliare italiano può effettuare le operazioni seguenti:

     a) finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci;

     b) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente nonchè assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate, ed, in casi particolari, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese suddette [2];

     c) sottoscrizione od acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, che le imprese emettono per il loro riassetto;

     d) finanziamenti a persone o società che assumano partecipazioni nelle imprese di cui all'art. 1, ai fini del loro potenziamento, alla condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalità alle imprese stesse.

     Le operazioni possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse potrà anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni [3].

 

     Art. 5.

     In caso di inadempienze agli obblighi assunti contrattualmente dalle imprese in dipendenza delle operazioni disciplinate dal presente decreto, l'Istituto mobiliare italiano sempre salva la facoltà di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti può chiedere al Ministro per il tesoro la nomina di un commissario straordinario dell'impresa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale decadono i normali organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili. La nomina del commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro emanato di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio [4].

     Con la procedura di cui al precedente comma è disposta - su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano - la revoca della gestione commissariale quando si riconosca che le condizioni dell'impresa siano ritornate normali ovvero quando risulti integralmente soddisfatto ogni loro debito ed obbligo verso il predetto Istituto dipendente dalle operazioni effettuate.

     Nel caso in cui ritenga inattuabile un riassetto dell'impresa che consenta l'ordinato svolgimento della sua attività, il commissario, sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, può provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la liquidazione dell'impresa [5].

 

     Art. 6.

     Tutte le operazioni previste dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'art. 3, il loro svolgimento e la loro estinzione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo" e le convenzioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, diretti o indiretti, personali o reali, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali, fatta eccezione:

     della tassa di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

     delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio;

     degli emolumenti spettanti agli uffici dei registri immobiliari.

     Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente art. 4 [6].

 

     Art. 7.

     Il "Fondo" di cui al presente decreto costituisce una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano, il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni attive e passive ad esso "Fondo" inerenti.

     Apposite convenzioni sono stipulate dal Ministro per il tesoro con l'Istituto mobiliare italiano per regolare le modalità degli interventi a favore delle imprese beneficiarie, la durata ed il tasso dei finanziamenti, la contabilizzazione delle partite di debiti e crediti afferenti al "Fondo", compresi gli oneri per ammortamenti, interessi e scarti delle obbligazioni, le commissioni a favore dell'Istituto medesimo a copertura della quota spese generali e di amministrazione, gli interessi da riconoscere sulle eventuali giacenze di fondi nonchè le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi e quant'altro necessario per l'attuazione del presente decreto [7].

     Delle deliberazioni degli organi dell'Istituto mobiliare italiano concernenti le operazioni di cui al presente decreto è tenuta distinta verbalizzazione. Al 31 dicembre di ogni anno verrà dall'Istituto predetto trasmesso al Ministero del tesoro un rapporto illustrativo della situazione delle operazioni del "Fondo" ed il rendiconto della gestione delle operazioni stesse.

 

     Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può disporre, con proprio decreto, la cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1 salve le eventuali proroghe dell'operazione in corso che si manifestassero opportune ai fini di un migliore ricupero.

     L'Istituto mobiliare italiano provvederà all'amministrazione e liquidazione delle operazioni in essere ed i relativi ricavi netti (ivi compresi i realizzi dei titoli e valori) saranno con prelazione utilizzati per l'estinzione - anche anticipata - delle obbligazioni di cui all'art. 8 e per i pagamenti dei relativi interessi [8].

     Nel caso di incapienza del Fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato [9].

     Le ulteriori disponibilità liquide nette che venissero via a risultare, dopo la totale estinzione delle obbligazioni anzidette, saranno annualmente devolute ad incremento dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sempre senza responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli articoli 2 e 3 [10].

     Su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano il Ministro per il tesoro stabilirà con propri successivi decreti la destinazione degli eventuali titoli ed altri beni e valori provenienti dalle operazioni del "Fondo" ancora in essere dopo la totale estinzione delle obbligazioni di cui all'art. 3 e dei quali non risultasse possibile o conveniente il realizzo.

 

     Art. 9.

     All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 15 novembre 1964, n. 1162 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1965, n. 123. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1965, n. 123.