§ 12.8.b - Legge 11 marzo 1965, n. 123.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.8 i.m.i
Data:11/03/1965
Numero:123


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie [...]


§ 12.8.b - Legge 11 marzo 1965, n. 123. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.

(G.U. 15 marzo 1965, n. 66).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 4: nel primo comma, lettera b), le parole: "ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate" sono sostituite con le altre: "nonchè assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate"; nel secondo comma, le parole: "può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni" sono sostituite con le altre: "potrà anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni".

     All'art. 5: nel primo comma, dopo le parole: "In caso di" è soppressa la parola: "gravi"; dopo le parole: "l'Istituto mobiliare italiano" sono inserite le altre: "sempre salva la facoltà di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti"; le parole: "sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione e Collegi sindacali" sono sostituite con le altre: "decadono i normali organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili";

     nel terzo comma, la parola: "impossibile" è sostituita con la parola: "inattuabile"; l'ultima parte, dalle parole: "su conforme parere", fino alla fine, è sostituita con le seguenti parole: "sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, può provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la liquidazione dell'impresa".

     All'art. 6: è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente art. 4".

     All'art. 7: nel secondo comma, dopo le parole: "compresi gli oneri per", è inserita l'altra: "ammortamenti" e dopo le parole: "sulle eventuali giacenze di fondi", sono inserite le altre: "nonchè le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi".

     All'art. 8: nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i pagamenti dei relativi interessi"; dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Nel caso di incapienza del Fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato"; nel terzo comma, le parole: "senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'art. 2" sono sostituite con le altre: "sempre senza responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei riferimenti di cui agli articoli 2 e 3".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.