§ 95.26.65 - Legge 31 ottobre 1966, n. 940.
Modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:31/10/1966
Numero:940


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 1 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, modificato dall'art. 1, punto 2), comma secondo, del decreto [...]
Art. 3.      L'art. 2 del testo unico delle leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 sostituito, da [...]
Art. 4.      L'art. 11 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli [...]


§ 95.26.65 - Legge 31 ottobre 1966, n. 940. [1]

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica.

(G.U. 15 novembre 1966, n. 286)

 

 

     Art. 1. [2]

     Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

     1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.

     a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;

     Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:

     b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;

     2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

     a) per uso di illuminazione: lire 4,00;

     b) per applicazioni diverse dalla illuminazione:

     L. 0,50 fino a 6.000 Kwh di consumo al mese;

     L. 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da oltre 6.000 e fino a 200.000 Kwh;

     L. 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.

     Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e sempre che non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), lettera a), è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2, lettera b), del presente articolo l'energia elettrica impiegata:

     a) per l'alimentazione degli apparecchi elettromedicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;

     b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di film cinematografici nelle apposite industrie;

     c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione di film nelle sale cinematografiche;

     d) per la carica di accumulatori portatili;

     e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

     f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

     g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

     h) per le riprese televisive.

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 1 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, modificato dall'art. 1, punto 2), comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è sostituito dal seguente:

     "E' esente dall'imposta:

     a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte comprese nell'ambito di fiere, di aeroporti, ovvero utilizzati nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni.

     L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

     b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;

     c) l'energia elettrica per l'illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie dello Stato e di quelle date in concessione e l'energia elettrica ed il gas consumati nelle officine gestite direttamente dalle ferrovie dello Stato;

     d) l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome, o dagli stessi date in concessione;

     e) l'energia elettrica ed il gas impiegati, in usi diversi dall'illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

     f) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per i servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento dell'acqua nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;

     g) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte della Radio Televisione Italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;

     h) l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori), nonché quella prodotta dai gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;

     i) l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

     l) l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt;

     m) l'energia elettrica ed il gas che lo Stato, le Province ed i Comuni e gli altri Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni, impiegano per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso; di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al Demanio pubblico; di zone ove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico.

     L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicati;

     n) l'energia elettrica impiegata per la aerazione delle gallerie autostradali.

     Non è soggetta ad imposta l'energia elettrica ed il gas impiegati negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri".

 

          Art. 3.

     L'art. 2 del testo unico delle leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 sostituito, da ultimo, dall'art. 3 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, osservate le norme stabilite dal regolamento ed ottenerne la licenza.

     Sono soggetti agli stessi obblighi e sono considerati fabbricanti, a tutti gli effetti della presente legge:

     a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita;

     b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 200 metri cubi di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 200 KW di energia elettrica.

     Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio ed impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 KW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata;

     c) gli acquirenti di energia elettrica per la carica di accumulatori o per azionare raddrizzatori di corrente, convertitori a motore dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

     Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma:

     gli esercenti generatori elettrici installati a bordo di autoveicoli, aeromobili e navi, quando l'energia prodotta è utilizzata soltanto in detti automezzi, nonché le forze armate dello Stato ed i Corpi ad esse assimilati per i gruppi elettrogeni mobili da essi utilizzati;

     gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale a solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 110 KV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione;

     gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, lettera l), o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico".

 

          Art. 4.

     L'art. 11 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituito dal seguente:

     "Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

     In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo. Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso".

 

          Art. 5.

     Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti, effettuate dal giorno 20 del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le officine ammesse a presentare dichiarazioni mensili e, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, per quelle ammesse a presentare dichiarazioni bimestrali.

     Similmente nei confronti delle officine per uso proprio a contatore, le nuove aliquote d'imposta saranno applicate per i consumi verificatisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918.