§ 98.1.30524 - D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323.
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1971
Numero:323


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Limiti di opacità dei fumi
Art. 3.  Metodo di accertamento
Art. 4.  Apparecchi di misura
Art. 5.  Termini di applicazione


§ 98.1.30524 - D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323. [1]

Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel.

(G.U. 9 giugno 1971, n. 145, S.O.)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

     Uditi i pareri della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, del Consiglio superiore di sanità, e del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel.

 

 

     Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Le presenti norme si applicano ai veicoli indicati nell'art. 21, lettere e), f), i), l) ed m) del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, quando detti veicoli siano muniti di motore diesel e circolino su strada.

 

          Art. 2. Limiti di opacità dei fumi

     I valori di opacità dei fumi emessi dallo scappamento di un veicolo, accertati con le modalità e gli apparecchi indicati nei successivi articoli 3 e 4, non debbono superare i limiti seguenti:

     A. - Veicoli nuovi: all'atto della omologazione del tipo oppure alla visita e prova per l'ammissione alla circolazione di un singolo esemplare:

     45% per gli autobus urbani;

     50% per tutti gli altri veicoli.

     B. - Veicoli in circolazione:

     65% per gli autobus urbani;

     70% per tutti gli altri veicoli.

 

          Art. 3. Metodo di accertamento

     A. - Veicoli nuovi.

     L'accertamento va eseguito con le seguenti modalità:

     1) Veicolo fermo, motore regolato secondo le prescrizioni del costruttore, alle temperature normali di funzionamento, alimentato con combustibile rispondente alle prescrizioni delle tabelle di normalizzazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell'art. 462 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

     2) L'apparecchio di misura deve essere collegato all'uscita del tubo di scarico del veicolo. Prima del controllo dovranno essere disinseriti gli eventuali dispositivi che possano ridurre la fumosità dei gas mediante miscelazione con aria;

     3) Prima di eseguire le misure debbono essere effettuate tre accelerazioni a fondo, successive, e nel tempo più breve possibile, portando ogni volta il motore al regime di massima potenza oppure, qualora esista un regolatore, al regime massimo da questo consentito;

     4) Le misure vengono eseguite nel corso di ulteriori accelerazioni a fondo che seguono immediatamente le accelerazioni di cui al punto precedente. I valori massimi letti sull'apparecchio rappresentano i risultati delle misure. Debbono essere eseguite cinque letture ed il risultato finale è espresso dalla media aritmetica dei tre valori più vicini tra loro; qualora si presenti più di una terna di valori rispondenti ugualmente al requisito di cui sopra, si assume per risultato quello corrispondente alla terna che dà luogo al valore medio più elevato;

     5) Nel caso di motori muniti di dispositivo di sovralimentazione azionato dai gas di scarico, le accelerazioni debbono partire da un regime superiore a quello minimo del motore e sufficientemente elevato in modo da assicurare una corretta alimentazione d'aria;

     6) Nel caso di motori muniti di sistema di sovralimentazione d'aria inseribile dal conducente, deve essere eseguito un duplice accertamento: con sovralimentazione inserita e con sovralimentazione esclusa. In entrambi i casi la opacità dei fumi non deve essere superiore ai limiti fissati dal precedente art. 2;

     7) L'accertamento deve essere eseguito in località situate a quota non superiore a 800 metri sul livello del mare.

     B. - Veicoli in circolarzione.

     Gli accertamenti, eseguiti con le modalità previste dalla precedente lettera A, vanno effettuati con motore e combustibile nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso.

 

          Art. 4. Apparecchi di misura

     Agli effetti delle presenti norme, l'opacità dei fumi allo scarico è definita dalla percentuale del flusso di luce incolore assorbita da una colonna di fumo di 40 centimetri di spessore; il valore zero dell'opacità corrisponde alla completa trasparenza.

     La misura della opacità deve essere eseguita con apparecchio ottico riconosciuto idoneo e tarato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, anche se operante su colonna di spessore diverso da quello fissato nel precedente comma.

     L'apparecchio deve consentire di misurare l'opacità in maniera continua e di seguire i fenomeni transitori.

 

          Art. 5. Termini di applicazione

     Le norme contenute nel presente regolamento avranno effetto trascorsi sei mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con la decorrenza ivi prevista.