§ 98.1.26629 - Legge 4 agosto 1990, n. 227.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1990
Numero:227


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26629 - Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

(G.U. 10 agosto 1990, n. 186)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167

     All'art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze".

     All'art. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi".

     All'art. 3, al comma 3, le parole da: "nonchè a trasferimenti attuati" fino a: "per le relative esigenze gestionali" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili".

     All'art. 6, al comma 1, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1,"; dopo le parole: "i redditi" è inserita la seguente: "effettivi"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte".

     All'art. 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

     All'art. 8:

     al comma 2, le parole: "e di incassare" sono sostituite dalle seguenti: "o di incassare";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero sono assoggettate a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione".