§ 98.1.28158 - D.L. 27 aprile 1990, n. 91 .
Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/1990
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Trasferimenti attraverso intermediari
Art. 2.  Trasferimenti attraverso non residenti
Art. 3.  Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari
Art. 4.  Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività
Art. 5.  Sanzioni
Art. 6.  Tassazione presuntiva
Art. 7.  Criteri e modalità di applicazione
Art. 8.  Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 98.1.28158 - D.L. 27 aprile 1990, n. 91 [1].

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

(G.U. 30 aprile 1990, n. 99)

 

     Art. 1. Trasferimenti attraverso intermediari

     Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

     Analoghe evidenze devono essere mantenute da intermediari professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

     Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relativi a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

 

          Art. 2. Trasferimenti attraverso non residenti

     Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 4 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

 

          Art. 3. Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

     L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

     L'esportazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

     Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1 e 2.

 

          Art. 4. Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

     Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

     Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

     In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

     L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

     Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione si considerano effettuati nell'anno 1990.

 

          Art. 5. Sanzioni

     Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono.

     La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a lire 20 milioni.

     Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

     La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

     La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

     Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

     Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

     Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

 

          Art. 6. Tassazione presuntiva

     Le somme in denaro, titoli, o valori mobiliari trasferiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.

 

          Art. 7. Criteri e modalità di applicazione

     Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 8. Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero

     I redditi di capitale percepiti all'estero da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, su redditi della medesima natura, la ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota applicata a titolo di ritenuta di imposta.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 4 agosto 1990, n. 227, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.