§ 95.15.78 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:10/11/1997
Numero:442


Sommario
Art. 1.  Opzione e revoca
Art. 2.  Obbligo di comunicazione.
Art. 3.  Durata dell'opzione.
Art. 4.  Società controllanti e controllate.
Art. 5.  Norma finale.


§ 95.15.78 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette

(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298)

 

 

     Art. 1. Opzione e revoca [1].

     1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

     2. In presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 2. Obbligo di comunicazione.

     1. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

     2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. [2]

     3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.

 

          Art. 3. Durata dell'opzione.

     1. L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

          Art. 4. Società controllanti e controllate.

     1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, restano ferme le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate.

 

          Art. 5. Norma finale.

     1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.