§ 95.1.125 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:18/12/1997
Numero:462


Sommario
Art. 1.  Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali
Art. 2.  Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici
Art. 3.  Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali
Art. 3 bis.  (Rateazione delle somme dovute).
Art. 4.  Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
Art. 5.  Decorrenza


§ 95.1.125 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 3 gennaio 1997, n. 2, S.O.)

 

     Art. 1. Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

     1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

     2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva.

     3. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attività di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

     4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

 

          Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

     1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo [1].

     1-bis. [Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata] [2].

     2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione [3].

 

          Art. 3. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali

     1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione [4].

 

     Art. 3 bis. (Rateazione delle somme dovute). [5]

     1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo [6].

     2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

     3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

          Art. 4. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

     1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, è sostituito dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.".

 

          Art. 5. Decorrenza

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.


[1] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 e abrogato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[3] Comma sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per modifiche al termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, l'art. 7 quater, comma 17, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e l'art. 37 quater del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per una sospensione dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 7 quater, comma 17, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[6] Comma così modificato dall'art. 1, comma 159, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.