§ 27.7.228 - D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:12/07/2004
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Interventi correttivi di finanza pubblica
Art. 1 bis.  (Ulteriori interventi correttivi).
Art. 2.  Disposizioni in materia fiscale
Art. 3.  Disposizioni in materia di finanza regionale
Art. 4.  Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici
Art. 5.  Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 27.7.228 - D.L. 12 luglio 2004, n. 168. [1]

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

(G.U. 12 luglio 2004, n. 161 - S.O. n. 122)

 

Art. 1. Interventi correttivi di finanza pubblica

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonchè dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

     4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

     b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;

     c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.» [2].

     5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.».

     6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

     7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

     8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

     9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente [3].

     10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente [4].

     11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonchè alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonchè il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e inno al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto [5].

     12. [Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola] [6].

     13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti:

«come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero» [7].

 

     Art. 1 bis. (Ulteriori interventi correttivi). [8]

     1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

     2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di cura per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

     3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

     4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.

     5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.

     6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [9].

     7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

     9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.2 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, primo comma; dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

"3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.";

     b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonchè le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.";

     c) all'articolo 39:

     1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonchè le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";

     2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo camma del presente articolo";

     d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

     1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11";

     2) all'articolo 1:

     2.1) nel comma 1-bis le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";

     2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32" sono sostituite dalle seguenti:

"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

b) se presentate da società di persone, euro 45;

c) se presentate da società di capitali, euro 50";

     3) all'articolo 6:

     3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille";

     3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta '10T è sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";

     4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: "per ogni mille lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";

     5) all'articolo 14; comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonchè i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";

     6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" è sostituito dal seguente: "0,1 per mille";

     7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

     11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede:

     a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

     b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia fiscale

     1. All'articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

     b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.» [10].

     2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;

     b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [11].

     4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma 1».

     5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento.

Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

     6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.».

     7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.

     8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente» sono sostituite dalla seguente: «2004» [12].

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di finanza regionale

     1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».

     2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.»;

     b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.» [13];

     c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;

     d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio 2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2004».

     3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.

 

     Art. 4. Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici

     1. All'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.

2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.

2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonchè quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.» [14].

     2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel secondo periodo, dopo la parola: «adibiti» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;

     b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;

     c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

 

     Art. 5. Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi

     1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto legge n. 264 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche [15]:

     a) al comma 15:

     1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

     2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005» [16];

     b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

     c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004» [17];

     d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

     2. Nell'Allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

     2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato artitolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali [18].

     2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretc fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesime decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali [19].

     2-quater. [Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004] [20].

     2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004 [21].

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI

 

Tabella 1 [22]

(prevista dall'art. 1, comma 6)

 

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

milioni di euro 

 

 

1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 

 

1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla 

 

 

costituzione e sul funzionamento del Consiglio. Superiore della 

 

 

Magistratura (3.1.5.19 - Consiglio Superiore della Magistratura - 

 

 

cap. 2195) TAB C 

1,09 

 

 

 

 

Legge n.17 del 1973: aumento dell'assegnazione annua a favore 

 

 

del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 

 

 

(3.1.5.18 - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - cap. 

 

 

2192) TAB C 

0,15 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato 

 

 

mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (Consob) 

 

 

(3.1.2.11 - Consob - cap. 1560) TAB C 

1,11 

 

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: 

 

 

«Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del 

 

 

Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul 

 

 

riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della 

 

 

Pubblica Amministrazione». (12.1.2.15 - Scuola superiore della 

 

 

pubblica amministrazione - cap. 5217) TAB C 

0,40 

 

 

 

 

Legge n. 468 del 1978. Riforma di alcune norme di contabilità 

 

 

generale dello Stato in materia di bilancio: 

 

 

- art. 9-ter Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri 

 

 

fondi di riserva - cap. 3003) 

180,00 

 

 

 

 

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

1980): 

 

 

- art. 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di 

 

 

statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale dl statistica - cap. 1680) 

 

 

TAB C 

5,97 

 

 

 

 

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti 

 

 

aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo 

 

 

(3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 

 

 

7415) 

10,00 

 

 

 

 

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) 

 

 

- art. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni 

 

 

a pagamento differito (1.2.3.4. - Fondo unico da ripartire 

 

 

investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 

12,91 

 

 

 

 

Legge n. 183 del 1989: 

 

 

- art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

 

 

difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti 

 

 

difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) 

79,11 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi 

 

 

informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche 

 

 

- art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica 

 

 

amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella 

 

 

pubblica amministrazione - cap. 1707) TAB C 

0,47 

 

 

 

 

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e 

 

 

controllo della Corte dei conti 

 

 

- art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte 

 

 

dei conti - cap. 2160) TAB C 

8,95 

 

 

 

 

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici 

 

 

- art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - 

 

 

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) TAB C 

0,75 

 

 

 

 

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane 

 

 

- art. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - 

 

 

Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) 

30,74 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi - cap. 1613) TAB C 

0,09 

 

 

 

 

Legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la 

 

 

ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali 

 

 

avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima 

 

 

decade del mese di novembre 1994: 

 

 

- art. 2, comma 1. Fondo per contributi conto interessi su 

 

 

finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - 

 

 

investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 

90,99 

 

 

 

 

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti 

 

 

rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del 

 

 

Garante per la tutela della privacy - cap. 1733) TAB C 

0,40 

 

 

 

 

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e 

 

 

successive modificazioni e integrazioni, recante norme di 

 

 

contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al 

 

 

governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del 

 

 

bilancio dello Stato 

 

 

- art. 7, comma 6: contributo in favore dell'Istituto di studi e 

 

 

analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti dl ricerche e studi 

 

 

economici e congiunturali - cap. 1321) TAB C 

0,41 

 

 

 

 

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie 

 

 

nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni 

 

 

e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle 

 

 

comunicazioni - cap.1575) TAB C 

0,91 

 

 

 

 

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: 

 

 

- art. 12, comma 2: (1.2.3.4 Fondo unico da ripartire - 

 

 

investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 

12,91 

 

 

 

 

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 53, comma 13: Ente Poste Italiane, personale comandato 

 

 

(4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3030) 

1,25 

 

 

 

 

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di 

 

 

obblighi derivanti dalla appartenenza dell'italia alla comunità 

 

 

europea: 

 

 

- art. 23: istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo 

 

 

(3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 

 

 

1723) TAB C 

0,18 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 

 

 

del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 

 

 

(3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) 

 

 

TAB C 

10,02 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola 

 

 

superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del 

 

 

personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 

 

 

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore 

 

 

dell'economia e finanze - cap. 3935) TAB C 

0,71 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione 

 

 

del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 

 

 

n. 59: 

 

 

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. - 

 

 

Agenzia delle entrate - cap. 3890) TAB C 

80,62 

 

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. - 

 

 

Agenzia del demanio - cap. 3901) TAB C 

4,68 

 

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. - 

 

 

Agenzia del territorio - cap. 3911) TAB C 

13,94 

 

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11. - 

 

 

Agenzia delle dogane - cap. 3920) TAB C 

11,30 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della 

 

 

legge n. 59 del 1997 ( 3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei 

 

 

Ministri - cap. 2115) TAB C 

12,62 

 

 

 

 

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia 

 

 

amministrativa 

 

 

- art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei 

 

 

Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e 

 

 

tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) TAB C 

6,27 

 

 

 

 

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi 

 

 

boschivi ( 4.1.2.14 - interventi diversi - cap. 2820) TAB C 

0,41 

 

 

 

 

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

2001): 

 

 

- art. 121, comma 2: (3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - 

 

 

cap. 7100) 

4,53 

 

- art. 145, comma 10: Fondo monitoraggio investimenti pubblici 

 

 

(5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli 

 

 

investimenti pubblici - cap. 3415) 

10,33 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali 

 

 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

 

 

pubbliche: 

 

 

- art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

 

 

pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la 

 

 

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 

 

 

5223) TAB C 

0,16 

 

 

 

 

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione dei 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

2004): 

 

 

- art. 4, comma 215: Fondo nautica da diporto (3.1.2.17 - 

 

 

Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1599) 

0,50 

 

- art. 4, comma 242: Piccole e medie imprese commerciali 

 

 

(4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) 

5,00 

 

- art. 4, comma 242: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 - 

 

 

Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) 

50,00 

 

- art. 4, comma 240: Fondi speciali - Tabelle A e B: 

 

 

(4.1.5.9 - Fondo speciale - cap. 6856; 4.2.10.1 - Fondo speciale - 

 

 

cap. 9001): 

239,42 

 

 

TABELLA A 

96,44 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- 

 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

0,35 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

0,55 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

16,52 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

31,05 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

0,50 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

8,73 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

- 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

0,20 

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

2,00 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

- 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

- 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

0,30 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

36,24 

 

 

 

 

TABELLA B 

142,98 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE 

126,49 

 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

5,00 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

- 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

- 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

- 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

- 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

- 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

4,81 

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

- 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

- 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

- 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

6,68 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

- 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

889,30 

 

 

 

 

1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA 

 

 

OBBLIGATORIA 

243,82 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

80,70 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

13,12 

 

 

 

 

- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - Accordi di programma: 

 

 

 

- 3.1.2.4. - Poste Italiane - cap. 1502 

75,00 

 

 

- 3.1.2.8. Ferrovie dello Stato - cap. 1541 

75,00 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

1.133,11 

 

FINANZE 

 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario  

 

 

2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, 

 

 

alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 

 

 

2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, 

 

 

alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale. 

 

 

------------------------

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

milioni di euro 

 

 

2 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

 

2.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano 

 

 

per il turismo ( 3.1.2.2 - Ente nazionale Italiano per il turismo - 

 

 

cap. 2270) TAB C 

1,01 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi - cap. 2280) TAB C 

1,40 

 

 

 

 

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del 

 

 

turismo: 

 

 

- art. 12, comma 1: (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 

 

 

7359) 

37,50 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

39,91 

 

 

 

 

2.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

6,53 

 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

4,57 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

1,96 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

46,44 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni dl euro 

 

3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

 

 

SOCIALI 

 

 

 

 

 

3.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 335 del 1995: riforma del sistema pensionistico 

 

 

obbligatorio e complementare: 

 

 

- art. 13: vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui 

 

 

fondi pensione - cap. 1990) TAB C 

0,09 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la 

 

 

stabilizzazione e lo sviluppo: 

 

 

- art. 80, comma 4: formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi 

 

 

ad enti ed altri organismi - cap. 1395) TAB C 

0,09 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

0,18 

 

 

 

 

3.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

13,58 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

8,64 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

4,94 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

13,76 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni dl euro 

 

4 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 

 

 

 

4.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

85,79 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

56,90 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

28,89 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

85,79 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

 

 

 

5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

 

 

 

 

 

5.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 794 del 1966: ratifica ed esecuzione della convenzione 

 

 

internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino- 

 

 

americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 ( 16.1.2.2 - 

 

 

Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) TAB C 

0,10 

 

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: 

 

 

associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività 

 

 

italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - 

 

 

cap. 3105) TAB C 

0,11 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi - cap. 1163) TAB C 

0,29 

 

 

 

 

Legge n. 286 del 2003: Norme relative alla disciplina dei Comitati 

 

 

degli italiani all'estero: 

 

 

- art. 3 (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 

 

 

3103) 

1,14 

 

- art. 6, comma 4: Comitato dei presidenti (11.1.2.3 - Contributi 

 

 

ad enti ed altri organismi - cap. 3106) 

0,11 

 

 

 

 

 

TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

1,75 

 

 

 

 

5.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

45,99 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

42,28 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

3,71 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

47,73 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi dl carattere sociale. 

 

 

------------------------

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

6 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ 

 

 

E DELLA RICERCA 

 

 

 

 

 

6.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

 

 

 

 

 

6.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

30,58 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

29,86 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

0,73 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

 

 

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

30,58 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

milioni di euro 

7 MINISTERO DELL'INTERNO 

 

 

 

 

 

7.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

 

 

 

 

 

7.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

48,27 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

35,94 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

12,33 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO 

48,26 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte dei 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

8 MINISTERO DELL'AMBIENTE 

 

 

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare 

 

 

(2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646) TAB C 

1,91 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi -cap. 1551) TAB C 

2,35 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e 

 

 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali 

 

 

- art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela 

 

 

ambientale - cap. 7082) 

25,80 

 

- art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo - 

 

 

cap. 8531) 

13,74 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione 

 

 

del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: 

 

 

- art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 

 

 

tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i 

 

 

servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione 

 

 

dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) TAB C 

3,73 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

2002): 

 

 

- art. 46: Fondo investimenti (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - 

 

 

investimenti tutela del suolo e difesa ambientale - cap. 7090) 

192,98 

 

 

 

 

Legge n. 120 del 2002: Protocollo di Kyoto sui cambiamenti 

 

 

climatici: 

 

 

- art. 2, comma 3: Programmi pilota (4.2.3.15 - Accordi ed 

 

 

organismi Internazionali - cap. 7923) 

12,50 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

252,99 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

8.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

10,82 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

9,88 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

0,94 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

 

 

TUTELA DEL TERRITORIO 

263,80 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

 

 

 

9 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

 

 

TRASPORTI 

 

 

 

 

 

9.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca  

 

 

marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di 

 

 

riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante 

 

 

- art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima  

 

 

(6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) TAB C 

0,60 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni 

 

 

ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 

 

 

2032) TAB C 

0,02 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 250 del 1997: istituzione dell'Ente nazionale per 

 

 

l'aviazione civile (ENAC) 

2,54 

 

 

 

 

- articolo 7: (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap.  

 

 

2161) TAB C 

 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

3.15 

 

 

 

 

9.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

141,99 

 

 

 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

21,65 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

120,34 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

 

 

TRASPORTI 

145,14 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali dl base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle 

 

 

destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di 

 

 

carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle 

 

 

destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di 

 

 

carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

10 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

 

 

 

 

 

10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio 

 

 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): 

 

 

- art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni: 

 

 

(4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121) 

18,59 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

18,59 

 

 

 

 

10.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

8,40 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

4,62 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

3,78 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

26,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte dei 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

11 MINISTERO DELLA DIFESA 

 

 

 

 

 

11.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi - cap. 1352) TAB C 

0,04 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

0,04 

 

 

 

 

11.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

1.811,82 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

1.145,75 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

666,07 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA 

1.811,85 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 25 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

 

 

E FORESTALI 

 

 

 

 

 

12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della 

 

 

pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, 

 

 

nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da 

 

 

posta derivante: 

 

 

- art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca 

 

 

marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 

 

 

1415; 2.1.2.1.- Enti e istituti di ricerca, informazione, 

 

 

sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 

 

 

1476, 1477, 1482) TAB C 

1,21 

 

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà 

 

 

nazionale 

 

 

- art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - 

 

 

Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) 

50,00 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi - cap. 2200) TAB C 

0,23 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore 

 

 

della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11, della legge 15 

 

 

marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, 

 

 

sperimentazione e controllo - cap. 2083) TAB C 

0,50 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

2002): 

 

 

- art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico 

 

 

da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 

 

 

7003/p) 

103,55 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

155,49 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

 

 

 

12.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

2,90 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

2,72 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

0,18 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E 

 

 

FORESTALI 

158,38 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni dl euro 

 

 

 

 

13 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

 

 

 

 

13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

 

 

 

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a 

 

 

favore dello spettacolo (8.2.3.2. - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 

 

 

8642) 

18,59 

 

 

 

 

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei 

 

 

Lincei ( 3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) TAB C 

0,13 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi - cap. 2100) TAB C 

1,43 

 

 

 

 

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

2001): 

 

 

- art. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche 

 

 

(7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3237) 

6,46 

 

 

 

 

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi 

 

 

per i beni e le attività culturali: 

 

 

- art. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasione di 

 

 

pubblici spettacoli (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - 

 

 

cap. 3234) 

2,58 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

2002): 

 

 

- art. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - 

 

 

investimenti patrimonio culturale - cap. 7370) 

80,90 

 

 

 

 

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del 

 

 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

 

 

2004): 

 

 

- art. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro dell'Opera 

 

 

di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 

 

 

3231) 

2,50 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

112.58 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni dl euro 

 

 

 

 

13.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

23,50 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

23,00 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

0,50 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

 

 

CULTURALI 

136,08 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali dl base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno, 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

14 MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

 

 

 

14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

 

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, 

 

 

fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri 

 

 

organismi -cap. 3412) TAB C. 

0,26 

 

 

 

 

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza 

 

 

pubblica: 

 

 

- art. 36, comma 14 (3.1.2.13 - Informazione e prevenzione - 

 

 

capp. 3430, 3431) 

19,91 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 17 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla 

 

 

legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. 

 

 

2 comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - 

 

 

cap. 3457) TAB C 

0,23 

 

 

 

 

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, 

 

 

lo sport, l'università e la ricerca: 

 

 

(3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214) 

0,25 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

20,65 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

 

 

 

14.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  

 

 

NATURA OBBLIGATORIA 

7,90 

 

 

 

 

- CONSUMI INTERMEDI (1) 

7,13 

 

 

 

 

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 

0,77 

 

 

 

 

TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE 

28,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno 

 

 

finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di 

 

 

quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad 

 

 

interventi di carattere sociale. 

 

 

 

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

2004 

 

 

milioni di euro 

 

 

 

 

 

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 

 

1.494,63 

 

 

 

 

 

TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI 

 

 

 

 

NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 

 

2.331,81 

 

 

 

 

- TOTALE CONSUMI INTERMEDI 

 

1.473,58 

 

 

 

 

- TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 

 

858,23 

 

 

 

 

- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 

 

150,00 

 

 

 

 

 

TOTALE RIDUZIONI DI SPESA 

3.976,44 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168. (TESTO ORIGINALE)

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

 

Art. 1. Interventi correttivi di finanza pubblica

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonchè dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

     4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

     b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;

     c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.».

     5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.».

     6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

     7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

     8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

     9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

     11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonchè alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonchè il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.

     12. Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.

     13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti:

«come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».

 

Art. 2. Disposizioni in materia fiscale

     1. All'articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

     b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004 e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.».

     2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;

     b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

     4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma 1».

     5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento.

Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

     6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.».

     7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.

     8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono soppresse le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente».

 

Art. 3. Disposizioni in materia di finanza regionale

     1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».

     2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.»;

     b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazione per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

     c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;

     d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio 2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2004».

     3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.

 

Art. 4. Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici

     1. All'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.

2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.

2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonchè quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.».

     2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel secondo periodo, dopo la parola: «adibiti» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;

     b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;

     c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

 

Art. 5. Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi

     1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 15:

     1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;

     2) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;

     b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

     c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;

     d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

     2. Nell'Allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

 

Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI

 

Tabella 1 [23]

(prevista dall'art. 1, comma 6)

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2004, n. 191.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma già modificato dall'art. 7 septiesdecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo stabilito dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 6 del D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge. La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2005, n. 417, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2005, n. 417, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2005, n. 417, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 ter del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[9] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[15] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 10 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 15 dicembre 2004 dall'art. 16 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[22] Tabella così modificata dalla L. di conversione.

[23] Tabella inserita nel testo convertito del presente decreto.