§ 95.15.40 - Legge 7 marzo 1985, n. 76.
Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:07/03/1985
Numero:76


Sommario
Art. 1.      I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono gravati dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto
Art. 2.      Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati
Art. 3.      Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera a) del secondo comma [...]
Art. 4.      Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi di cui all'art. 1 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta, con l'aliquota del 18 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al [...]
Art. 5.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico
Art. 6.      Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi del successivo art. 9, l'imposta di consumo di cui all'art. 1 è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di [...]
Art. 7.      Sui prodotti appartenenti agli altri gruppi di tabacchi lavorati, l'imposta di consumo di cui all'art. 1 è calcolata applicando al loro prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di base stabilita [...]
Art. 8.      L'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
Art. 9.      Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo [...]
Art. 10.      Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si provveda alla loro [...]
Art. 11.      Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.15.40 - Legge 7 marzo 1985, n. 76. [1]

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati.

(G.U. 16 marzo 1985, n. 65)

 

     Art. 1.

     I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono gravati dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

     a) i sigari e sigaretti;

     b) le sigarette;

     c) il tabacco da fumo:

     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

     2) gli altri tabacchi da fumo [2] ;

     d) il tabacco da fiuto;

     e) il tabacco da masticare.

     I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:

     a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

     1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

     2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

     3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro [3];

     4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri [4];

     b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);

     c) sono considerati tabacchi da fumo:

     1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

     2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;

     2 bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro [5] .

     d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

     e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

     Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

     Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.

 

          Art. 3.

     Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

     1) di una fascia di tabacco naturale;

     2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;

     3) di una fascia di tabacco ricostituito.

     Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 2.

     In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

     Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere d) o e) del secondo comma dell'art. 2.

 

          Art. 4.

     Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi di cui all'art. 1 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta, con l'aliquota del 18 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

     a) – sigarette 57% [6]

     b) – sigari e sigaretti naturali 24% [7]

     c) – sigari e sigaretti altri 48% [8]

     d) – tabacco da fumo 56% [9]

     e) – tabacco da masticare 27% [10]

     f) – tabacco da fiuto 27% [11]

 

          Art. 6.

     Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi del successivo art. 9, l'imposta di consumo di cui all'art. 1 è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.

     L'importo così ottenuto è chiamato importo di base.

     Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'art. 1 è costituita dalla somma di due elementi:

     a) un importo specifico fisso pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

     b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera b) del secondo comma dell'art. 2 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

 

          Art. 7.

     Sui prodotti appartenenti agli altri gruppi di tabacchi lavorati, l'imposta di consumo di cui all'art. 1 è calcolata applicando al loro prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di base stabilita per il rispettivo gruppo di appartenenza.

 

          Art. 8.

     L'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

 

          Art. 9.

     Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

     Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare [12].

     In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

     Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 10.

     Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si provveda alla loro variazione con le modalità previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

 

          Art. 11.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 27 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[3] Numero così sostituito dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[4] Numero così sostituito dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[5]  Numero aggiunto dall'art. 27 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[6]  L’aliquota di cui al presente comma è stata, da ultimo, elevata al 58 per cento dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1997.

[7]  L’aliquota di cui al presente comma è stata modificata, da ultimo, in 23 per cento, dall'art. 28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 331/93.

[8]  L’aliquota di cui al presente comma è stata modificata, da ultimo, in 45,78 per cento dall'art. 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

[9]  L’aliquota di cui al presente comma è stata modificata, da ultimo, in 54 per cento dall'art. 28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 331/93.

[10]  L’aliquota di cui al presente comma è stata modificata, da ultimo, in 24,78 per cento dall'art. 28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 331/93.

[11]  L’aliquota di cui al presente comma è stata modificata, da ultimo, in 24,78 per cento dall'art. 28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 331/93.

[12] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 550, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.