§ 50.3.32 – L. 14 gennaio 1994, n. 20.
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:14/01/1994
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Azione di responsabilità.
Art. 2.  Giudizi di conto.
Art. 3.  Norme in materia di controllo della Corte dei conti.
Art. 4.  Autonomia finanziaria.
Art. 5.  Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale.
Art. 6.  Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
Art. 7.  Consiglio di presidenza.
Art. 8.  Sanatoria ed entrata in vigore.


§ 50.3.32 – L. 14 gennaio 1994, n. 20.

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

(G.U. 14 gennaio 1994, n. 10).

 

     Art. 1. Azione di responsabilità.

     1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorchè detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi [1].

     1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti [2].

     1 bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità [3].

     1 ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione [4].

     1 quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso [5].

     1 quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione [6].

     1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente [7].

     1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale [8].

     2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta [9].

     2 bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996 [10].

     2 ter Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio [11].

     3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

     4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [12].

 

          Art. 2. Giudizi di conto. [13]

     [1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.]

 

          Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

     1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

     a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

     b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

     c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

     c-bis) [i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225] [14];

     d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

     e) [15];

     f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

     f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [16];

     f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [17];

     g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato [18];

     h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

     i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

     l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

     1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità [19].

     2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi [20].

     3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

     4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico [21].

     5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

     6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate [22].

     7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

     8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

     10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti [23].

     10 bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti [24].

     11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

     12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

     13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

 

          Art. 4. Autonomia finanziaria.

     1. la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

     2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 5. Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale.

     1. Alla segreteria delle sezioni riunite e della procura generale è preposto rispettivamente un dirigente generale di livello C.

 

          Art. 6. Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

     1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

          Art. 7. Consiglio di presidenza.

     1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.

 

          Art. 8. Sanatoria ed entrata in vigore.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le pronunce giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le pronunce giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, già modificato dall'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dall'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[2] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 e così modificato dall'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e così modificato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[13] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

[14] Lettera inserita dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e abrogata dall'art. 10 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

[15] Lettera abrogata dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[16] Lettera inserita dall'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[17] Lettera inserita dall'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[18] Lettera così modificata dall'art. 49 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[19] Comma inserito dall'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[20] Comma sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 e ora così modificato dall'art. 27 della L. 24 novembre 2000, n. 340. Per la riduzione dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 16 settembre 1999, n. 324.

[21] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, dall'art. 1, comma 473, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[22] Comma così modificato dall'art. 1, comma 172, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[23] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

[24] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.