§ 27.6.138 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 786.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:22/12/1981
Numero:786


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982
Art. 2.      I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto - intese nel loro complesso a garantire la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari
Art. 5 bis. 
Art. 6.      Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Nell'anno 1982 le province nonché i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 11 bis. 
Art. 11 ter. 
Art. 12. 
Art. 13.      I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto [...]
Art. 14.      Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 7 [...]
Art. 15.      Le disponibilità dei conti correnti di cui al precedente art. 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'art. 12 tra i comuni con popolazione da 20.000 abitanti [...]
Art. 16.      I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di aree [...]
Art. 17.      E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate sul proprio territorio, una addizionale sul consumo nell'anno 1982, dell'energia elettrica nelle seguenti misure
Art. 18.      Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono [...]
Art. 19.      Per l'anno 1982 è istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi
Art. 20.      Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 21 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che [...]
Art. 21.      Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facoltà di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini della applicazione [...]
Art. 22.      Per l'anno 1982 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura [...]
Art. 23.      Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982 anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata [...]
Art. 24.      La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'art. 17 [...]
Art. 25. 
Art. 25 bis. 
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di [...]
Art. 27 bis. 
Art. 27 ter. 
Art. 27 qua ter.
Art. 27 qui nquies.
Art. 27 sex ies.
Art. 27 sep ties.
Art. 27 oct ies.
Art. 27 non ies.
Art. 28.      Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato
Art. 29.      Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di [...]
Art. 30.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è [...]
Art. 31.      Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige [...]
Art. 32.      Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono [...]
Art. 33.      Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire
Art. 34.      A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, [...]
Art. 35.      I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono [...]
Art. 36.      Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge [...]
Art. 36 bis. 
Art. 36 ter. 
Art. 36 quater. 
Art. 36 quinquies .
Art. 36 sexies. 
Art. 36 septies. 
Art. 36 octies. 
Art. 37.      In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), l'autorizzazione di [...]
Art. 38.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 27.6.138 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 786. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale.

(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358).

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

     La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro dieci giorni successivi all'adozione.

     Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto - intese nel loro complesso a garantire la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento - sono tenuti ad assicurare che le entrate nei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

     La deliberazione del bilancio dà atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente. La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'art 6 [3].

 

     Art. 3. [4]

     Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

     In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

     Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

     Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extra tributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

     Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

     Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

     Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico.

 

     Art. 4.

     Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16.

 

     Art. 4 bis. [5]

     Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non può non subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

     Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese una tantum, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

     Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite per il 1980 è inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

     Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per apportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

     Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo.

     L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

     Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

     La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, è portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983.

 

     Art. 5.

     Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari:

     a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere d. 2, d. 3, d. 4, ed E del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'art. 24 del predetto decreto-legge, incrementate del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale. L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province [6];

     b) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981 n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

     I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982 [7].

     L'attestato di cui al comma precedente dovrà, inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:

     a) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;

     b) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;

     c) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 1981, n. 153.

 

     Art. 5 bis. [8]

     Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

     a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;

     a) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

     L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonché notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

     Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, L. 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

     Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.

 

     Art. 6.

     Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982 [9].

     L'importo della prima rata viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura uguale alla quarta trimestralità spettante per il 1981.

     Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 10 marzo 1982 [10].

     Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente [11].

 

     Art. 6 bis. [12]

     E' confermata per l'anno 1982 l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo 10-bis del decreto- legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

     Art. 7. [13]

     I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

     I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4- bis, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente pro capite è superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente pro capite è inferiore a detta media.

     La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 è portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

     Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate una tantum al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis.

 

     Art. 8. [14]

     I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

     I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese una tantum relative ad interventi sul patrimonio immobiliare.

 

     Art. 9.

     Nell'anno 1982 le province nonché i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento [15].

     Qualora le disponibilità liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.

     Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, può elevare il predetto limite [16].

 

     Art. 10. [17]

     I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

     Il limite del comma precedente non si applica:

     a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonché dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti nell'ambito della loro discrezione, sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

     b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per la attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1° ottobre 1982;

     c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata negli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1° luglio 1982;

     d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state già completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).

     I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

     La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

     Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

     Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

     La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

     Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis.

 

     Art. 11. [18]

     L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

     Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere è determinato in 5.500 miliardi di lire.

     Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire è ripartito fra comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri già adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato art. 9 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.

     Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

     Art. 11 bis. [19]

     Agli effetti del presente decreto con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente pro capite è calcolata sulla base dei seguenti principi:

     a) l'indice di spesa di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

     b) la spesa è decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

     c) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

     Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

     Nel certificato di cui all'art. 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

 

          Art. 11 ter. [20]

 

     Art. 12. [21]

     Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-bis.

     Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

     1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo della entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

     2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;

     3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.

     Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente pro capite come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 1981, n. 153.

     Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-bis.

     I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

     Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982.

 

     Art. 13.

     I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti al Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione delle competenze 1981 [22].

     Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982 [23].

     (Omissis) [24].

     Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda [25].

     Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri [26].

     La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti [27].

     Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345 [28].

 

     Art. 14.

     Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 luglio 1980, numero 299, e dall'articolo 40 della L. 30 marzo 1981, n. 119, sono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente «Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982» e «Ministero dell'interno

- Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982» [29].

     In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni e alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati sui rendiconti di cui al precedente comma [30].

     Ai predetti conti correnti viene versata, altresì, dal Ministero dell'interno, entro il 30 settembre 1982, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 non attribuiti ai comuni e alle province in applicazione del primo comma del precedente art. 13 [31].

     Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma sono progressivamente rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente [32].

 

     Art. 15.

     Le disponibilità dei conti correnti di cui al precedente art. 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'art. 12 tra i comuni con popolazione da 20.000 abitanti a 99.999 abitanti e tra le province [33].

     Le relative somme vengono accreditate alle rispettive contabilità speciali aperte presso le tesorerie dello Stato.

 

     Art. 16.

     I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 [34].

     Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali.

     L'eventuale avanzo riferito ai predetti stanziamenti risultanti dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura; il finanziamento dell'eventuale disavanzo dovrà essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.

     Alle operazioni di indebitamento a breve e a lungo termine eventualmente occorrenti per il finanziamento delle operazioni di cui al primo comma non si applicano le limitazioni previste dall'art. 1, quarto comma, del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni nella L. 27 febbraio 1978, n. 43, e dall'art. 6, primo comma, della L. 21 dicembre 1978, n. 843.

 

     Art. 17.

     E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate sul proprio territorio, una addizionale sul consumo nell'anno 1982, dell'energia elettrica nelle seguenti misure:

     a) lire dieci per ogni KWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

     b) lire cinque per ogni KWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 500 kW.

     L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

     Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alla addizionale di cui al primo comma.

     Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1° febbraio 1982 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1982 e quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1° aprile 1982 [35].

     L'addizionale può essere istituita per entrambe le categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), ovvero per la sola categoria di cui alla lettera a).

     (Omissis) [36].

 

     Art. 18.

     Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate nel modo seguente:

     del trenta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 1, 2, 13, 16 e 18 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978;

     del cinquanta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 15, 17, 20 e 25 della tariffa medesima;

     del cento per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23 e 24 della tariffa predetta.

     I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori.

     Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

     (Omissis) [37].

     Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [38].

 

     Art. 19.

     Per l'anno 1982 è istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi:

     1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

     2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

     L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

     Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

     Per i comuni delle due ultime classi in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è affidato in concessione a canone fisso, il canone è maggiorato per l'anno 1982 nella misura del 40 per cento. Nei predetti comuni l'addizionale di cui al primo comma è riscossa dai concessionari con l'obbligo di conguagliare a fine esercizio gli importi introitati a tale titolo con la maggiorazione del canone, detratto l'aggio di propria spettanza.

     In caso di disaccordo sulle modalità del conguaglio, la relativa controversia sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460.

     Le addizionali di cui al primo comma dovute nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [39].

 

     Art. 20.

     Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 21 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entità sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo [40].

     Con decorrenza dall'anno 1982 l'istituzione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni è resa obbligatoria per tutti i comuni che abbiano istituito il relativo servizio.

     I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e comunque, devono assicurare la copertura di almeno il 30 per cento del costo complessivo del servizio [41].

     Nei comuni di cui al precedente comma la denuncia da parte dei contribuenti per l'anno 1982 deve essere presentata entro il 31 luglio 1982.

     Nelle deliberazioni previste dal primo e terzo comma devono essere indicati i costi complessivi del servizio in relazione ai quali gli aumenti e le tariffe sono determinati nonché il gettito della tassa previsto per l'anno 1982.

 

     Art. 21.

     Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facoltà di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini della applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia, previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, oppure incorrano in sanzioni ridotte.

     Con la stessa deliberazione i comuni possono disporre che i contribuenti di cui al comma precedente, ai quali non sia stato ancora notificato alcun atto di accertamento alla data di adozione della deliberazione, non siano assoggettati alla suindicata tassa per il periodo antecedente al 1982 o per una parte del periodo stesso.

 

     Art. 22.

     Per l'anno 1982 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili devono essere previste con un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi essa è corrisposta dallo Stato. Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dall'articolo 5 bis del presente decreto [42].

 

     Art. 23.

     Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982 anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al fondo di cui all'articolo 11.

     Con successivo provvedimento:

     a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;

     b) sarà stabilito che a valere dal 1° gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato [43].

 

     Art. 24.

     La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire trenta per la parte relativa al servizio di fognatura ed a lire trenta per la parte relativa al servizio di depurazione.

     In deroga a quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 17-bis, L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e gli enti gestori del servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno 1982, rispettivamente, entro il 30 giugno ed il 30 settembre dello stesso anno [44].

 

          Art. 25. [45]

 

     Art. 25 bis. [46]

     Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22 non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981.

     Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 non si applicano limitatamente all'anno 1982.

     Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980, individuati dall'articolo 2 del D.P.C.M. del 22 maggio 1981, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 e, limitatamente all'anno 1982, quelle di cui agli artt. 3, 24, primo comma e 25.

 

     Art. 26.

     (Omissis) [47].

     I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della L. 30 marzo 1981, n. 119 [48].

     Per comprovare indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento [49].

 

     Art. 27.

     In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

     a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto;

     b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai comuni e dalle province alle aziende di trasporto;

     c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 [50].

     L'importo di cui alla lettera a) del comma precedente è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge. Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera b) del precedente comma è finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 5 del presente decreto e mediante il versamento al Fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 [51].

     L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 27 bis. [52]

     Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

     Art. 27 ter. [53]

     In attesa dell'emanazione della normativa regionale, di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i principi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale, acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

     Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonché delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

     Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26.

 

     Art. 27 quater. [54]

     (Omissis) [55].

     E' soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 27 quinquies. [56]

     Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 è determinato sulla base della perdita presunta dall'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

     Art. 27 sexies. [57]

     Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

     I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento.

     Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata.

 

     Art. 27 septies. [58]

     Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilità, possono contrarre, previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato.

 

     Art. 27 octies. [59]

     L'espressione «successive variazioni esecutive a norma di legge», di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.

     Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982.

 

     Art. 27 nonies. [60]

     A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali è sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico- amministrativa.

     I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli degli enti proprietari [61].

     Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

     I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.

     Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

     Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una società di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

     Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e dei certificatori o società di certificazione, di cui al sesto comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate dagli specifici titoli e requisiti professionali [62].

 

     Art. 28.

     Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

     Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

 

     Art. 29.

     Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'art 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981 n. 38 convertito, con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

 

     Art. 30.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno cura e turismo; le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

     Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

 

     Art. 31.

     Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'art. 35 del decreto- legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nel l'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

 

     Art. 32.

     Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'art. 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

 

     Art. 33.

     Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

     La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 34.

     A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi [63].

     Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

     (Omissis) [64].

     Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni [65].

 

     Art. 35.

     I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

     a) atti di società non quotate in borsa, L. 20.000;

     b) atti di società con azioni quotate in borsa, L. 150.000.

     Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

     La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

     a) atti costitutivi e statuti, L. 50.000

     b) bilanci, 40.000

     c) altri atti, 20.000.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1976, n. 256.

 

     Art. 36.

     Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

     Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a L. 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità [66].

 

     Art. 36 bis. [67]

     Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

     In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24 del decreto- legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralità dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma può essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

     Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.

 

     Art. 36 ter. [68]

     Agli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 5, 5-bis e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'art. 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, numero 491, e con l'art. 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.

 

     Art. 36 quater. [69]

     Ai componenti la commissione istituiti dal Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse, di cui all'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico attribuito ai componenti la commissione centrale per la finanza locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso art. 39.

 

     Art. 36 quinquies. [70]

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in sede di prima applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, per anno in cui l'impegno si è perfezionato va inteso l'esercizio finanziario in cui, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è stata operata la verifica straordinaria dei residui.

 

     Art. 36 sexies. [71]

Per i comuni e le province che hanno in corso, congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi prescritta dall'art. 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, numero 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, il divieto alla contrazione di nuovi mutui stabilito dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, rimane sospeso fino al 31 ottobre 1982. Il termine previsto dal quinto comma del medesimo art. 29 è parimenti prorogato al 31 ottobre 1982.

 

     Art. 36 septies. [72]

     I comuni del Mezzogiorno hanno diritto alle agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la cui spesa corrente pro capite è inferiore alla media nazionale calcolata ai sensi dell'art. 11- bis, salvo per quanto riguarda la destinazione degli avanzi di amministrazione.

 

     Art. 36 octies. [73]

     Il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo sulla spesa di costruzione dei serbatoi artificiali di cui agli artt. 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere uguale al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo, aumentato di non più di un punto.

     Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la riliquidazione delle annualità di contributo al tasso di interesse fissato dal precedente comma.

 

     Art. 37.

     In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), l'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti artt. 5 e 6 resta limitata all'importo indicato al secondo comma del predetto art. 6; l'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 27, lettere b) e c), resta limitata, rispettivamente, a L. 500 miliardi ed a L. 100 miliardi.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 13, valutato in L. 600 milioni per il 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti» [74].

     All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti [75].

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 38.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (G.U. 1° marzo 1982, n. 58).

[2] Il presente comma è stato soppresso dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[3] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[4] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[7] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[8] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[9] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[10] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[11] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[12] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[13] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[14] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[15] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[16] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[17] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[18] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[20] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51. Modifica l'art. 11 della L. 28 novembre 1980, n. 784.

[21] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[22] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[23] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[24] Il presente comma è stato soppresso dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[25] Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli originari commi quarto e quinto per effetto della L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[26] Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli originari commi quarto e quinto per effetto della L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 28 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

[27] Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli originari commi quarto e quinto per effetto della L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[28] Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli originari commi quarto e quinto per effetto della L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[29] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[30] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[31] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[32] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[33] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[34] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[35] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[36] Il presente comma è stato soppresso dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[37] Comma modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51. Modifica il D.M. 29 novembre 1978.

[38] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[39] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[40] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[41] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51 e così modificato dall'art. 8 del D.L. 12 agosto 1983, n. 372.

[43] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[44] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[45] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

[46] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[47] Il presente comma è stato soppresso dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[48] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[49] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[50] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[51] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[52] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[53] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[54] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[55] Sostituisce il terzo comma, art. 9, della L. 10 aprile 1981, n. 151.

[56] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[57] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[58] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[59] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[60] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[61] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

[62] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

[63] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[64] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.

[65] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3 del D.L. 17 giugno 1996, n. 321.

[66] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[67] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[68] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[69] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[70] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[71] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[72] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[73] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[74] Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto della L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.

[75] Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto della L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.