§ 27.6.142 - D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 .
Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:28/02/1983
Numero:55


Sommario
Art. 1.      1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983
Art. 1 bis.  [2]
Art. 1 ter.  [3]
Art. 1 quater.  [4]
Art. 2.      Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari
Art. 2 bis.  [16]
Art. 2 ter.  [18]
Art. 3.      1. Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente art. 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983. Per le [...]
Art. 3 bis.  [23]
Art. 4.      1. Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi
Art. 4 bis.  [24]
Art. 4 ter.  [26]
Art. 4 quater.  [27]
Art. 5.      1. Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite è calcolata sulla base dei seguenti criteri
Art. 6.      1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i [...]
Art. 7.      1. I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 [...]
Art. 8.      1. Le regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed [...]
Art. 8 bis.  [35]
Art. 9.      1. L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, [...]
Art. 10.      1. Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare la assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per
Art. 11.      1. I comuni singoli od associati e le comunità montane possono deliberare convenzioni dirette ad affidare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale
Art. 12.      1. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite [...]
Art. 12 bis.  [44]
Art. 12 ter.  [45]
Art. 13.      1. Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, [...]
Art. 14.      I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività [...]
Art. 15.      1. Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i [...]
Art. 15 bis.  [59]
Art. 16.      1. Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla [...]
Art. 16 bis.  [61]
Art. 17.  [62]
Art. 18.      1. Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il [...]
Art. 19.      1. E' in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983
Art. 20.      1. La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti della imposta sul reddito delle persone [...]
Art. 21.      1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, [...]
Art. 22.      1. Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita [...]
Art. 23.      1. Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito [...]
Art. 24.      1. I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e [...]
Art. 25.      1. Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate
Art. 26.      1. Per gli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 1983, è dovuta l'imposta [...]
Art. 27.      1. L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 28.      1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. [...]
Art. 29.      1. Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dalla amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 33, primo comma, del [...]
Art. 30.      1. Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative [...]
Art. 30 bis.  [88]
Art. 30 ter.  [89]
Art. 31.      1. Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante
Art. 32.      1. I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'art. 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, [...]
Art. 33.      1. I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile [...]
Art. 34.      1. Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983
Art. 35.      1. Il termine del 28 febbraio 1983 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1983, n. 16, è differito al 31 luglio [...]
Art. 35 bis.  [99]
Art. 35 ter.  [100]
Art. 35 quater.  [101]
Art. 36.      1. All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'art. 4 del presente decreto e alla minore entrata, valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni [...]
Art. 37.  [102]
Art. 38.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 27.6.142 - D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 [1].

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

(G.U. 2 marzo 1983, n. 59)

 

Titolo I

NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI

 

     Art. 1.

     1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.

     2. La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

     3. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     4. I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

     5. Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

     6. Il termine di cui all'art. 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.

 

          Art. 1 bis. [2]

     I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo di indennità integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, possono modificare la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 1 ter. [3]

     1. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.

     2. Il termine del 31 maggio 1983, previsto dall'art. 19, secondo comma, è differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva.

 

          Art. 1 quater. [4]

     1. Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei princìpi sanciti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

     2. Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

     3. [5].

     4. [6].

     5. [7].

     6. [8]

     7. [9]

     8. [10]

     9. [11]

     10. [12]

     11. [13]

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:

     1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983;

     2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'art. 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che dalle entrate una tantum utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'art. 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982. Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'art. 8, secondo comma, e dell'art. 22, ultimo comma, del citato decreto-legge [14].

     3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

     4) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1) [15].

 

          Art. 2 bis. [16]

     1. Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente art. 2, con la stessa periodicità fissata per il 1983.

     2. Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonchè quelle di cui all'art. 23, sesto e settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'art. 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985 [17] .

 

          Art. 2 ter. [18]

     1. Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli 5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari alla differenza, purchè tale differenza non dipenda dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate una tantum ai sensi dell'art. 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 2.

     3. Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al successivo art. 4, primo comma, lettera a). Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la ripartizione avverrà proporzionalmente.

 

          Art. 3.

     1. Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente art. 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1984 [19] .

     2. L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio da effettuarsi entro il 20 ottobre, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente [20] .

     3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonchè quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     4. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1983.

     5. Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

     5.1. Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale [21] .

     6. [22].

 

          Art. 3 bis. [23]

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

     a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi;

     b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;

     c) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;

     d) fondo perequativo per le province, con una dotazione di lire 40 miliardi.

     2. La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente pro capite originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente art. 5.

     3. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e, nella spesa, per servizi di carattere produttivo, per assistenza sanitaria, per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento dei beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

     4. La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonchè degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     5. Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1983.

     6. Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, gli enti locali, entro sessanta giorni da essa, effettuano, a pena di decadenza dal diritto al contributo perequativo, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4 bis. [24]

     1. Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per i comuni, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

     2. Il fondo perequativo è ripartito:

     a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8 per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio 1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per cento;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'art. 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente [25] .

     3. Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente.

     4. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui alle lettere a) e b).

 

          Art. 4 ter. [26]

     1. Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per le province, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

     2. Il fondo perequativo è ripartito:

     a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigente disposizioni;

     c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     d) per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'art. 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

     3. Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in base alla popolazione residente.

     4. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui alle lettere a), b) e c).

 

          Art. 4 quater. [27]

     1. Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e delle province - tenuto conto del disposto del precedente art. 2-bis, dei fondi perequativi di cui ai precedenti articoli 4-bis e 4-ter e dell'aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie di comuni e province - dovrà essere assicurata la possibilità di conseguire un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente, delle dotazioni finanziarie non inferiore al tasso programmato di inflazione.

     2. In ogni caso la quota parte delle risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti del 1983 provenienti dal bilancio dello Stato affluiscono nei fondi perequativi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter.

 

          Art. 5.

     1. Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'indice di spesa è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

     b) la spesa è decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente art. 4;

     c) la spesa è altresì decurtata del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti;

     d) le classi di popolazione per i comuni sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre;

     e) le classi per le province sono così definite:

     province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

     province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;

     province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

     province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale.

     2. Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 6.

     1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate [28] .

     2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

     3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

     4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.

     5. I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

     5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo [29] .

     6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.

     7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 7.

     1. I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente art. 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8 per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento.

     2. Le suddette percentuali dei trasferimenti statali sono incrementate di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti [30] .

     3. Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

     4. La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare [31] .

     5. La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione della addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 24 del presente decreto [32] .

     6. Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40 per cento, al 60 per cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 a seconda che l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del 12 per cento, del 16 per cento o del 20 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 [33] .

     7. L'importo di cui al precedente comma viene corrisposto a consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione.

     8. Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 24 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente art. 2 - diminuiti degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 - aumentato di una somma corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale è elevata al 14 per cento.

     9. Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

     10. Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.

 

          Art. 8.

     1. Le regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1982, maggiorati del 13 per cento.

     2.1. Entro il 30 giugno 1983 le regioni, qualora non abbiano regolato la materia con loro provvedimenti di legge, debbono corrispondere ai comuni e alle province un importo pari a quello dovuto per il 1982, aumentato del 13 per cento, per le funzioni già da esse esercitate e trasferite agli enti locali con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [34] .

     3. Le entrate di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, relative al periodo dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982, versate nel 1983 al bilancio dello Stato, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per essere attribuite, al netto dei pagamenti disposti nelle regioni a statuto speciale dall'ufficio stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministero del tesoro ai comuni in proporzione delle somme corrisposte per l'assistenza in favore della gente di mare.

     4. A tal fine i comuni dovranno notificare al Ministero del tesoro entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal segretario comunale, attestante l'onere effettivamente sostenuto fino al 31 dicembre 1982.

 

          Art. 8 bis. [35]

     1. Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616.

     2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.

 

          Art. 9.

     1. L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

     a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente art. 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

     I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorità per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente.

     Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;

     b) il 70 per cento, per metà tra gli enti locali dei territori del Mezzogiorno, individuati dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e per metà tra gli enti locali degli altri territori, secondo la ripartizione su base regionale effettuata dal CIPE con deliberazione del 14 gennaio 1983;

     c) il 10 per cento è destinato al finanziamento di opere pubbliche di particolare rilevanza o di interesse sovracomunale eseguite, dai comuni, dalle province e dai loro consorzi [36] .

     2. Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato art. 19.

     3. Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi.

     4. Per gli esercizi 1984 e 1985 l'importo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato rispettivamente in 5.500 miliardi e 6.000 miliardi, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma [37] .

     5. Per l'individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti della lettera a) si farà riferimento ai criteri che verranno adottati per i medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei fondi perequativi.

     6. Per i fondi di cui alla lettera b), qualora il CIPE non provveda ad una diversa ripartizione entro il 31 ottobre 1983 e 1984, provvederà il Ministro del tesoro sentita la commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

     7. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si provvede con apporti da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, da determinarsi con la legge di bilancio.

     8. Il personale tecnico di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, può essere utilizzato oltre che per le finalità previste dall'articolo stesso anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti.

     9. Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 100 miliardi di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera c) del primo comma.

     10. L'autorizzazione di cui al comma precedente è estesa, per un pari importo, alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

     11. Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati alla entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 10.

     1. Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare la assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

     a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;

     b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

     d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni;

     e) attivare e integrare finanziamenti regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento della spesa prevista, e comunitari o di altri organismi internazionali [38] ;

     f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle aree destinate a zone industriali o artigianali;

     g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;

     g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse [39] ;

     h) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani [40] ;

     i) edilizia popolare;

     l) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato [41] .

     2. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

     1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

     2) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

     3) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

     4) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalità di cui al successivo art. 12.

     3. Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985.

 

          Art. 11.

     1. I comuni singoli od associati e le comunità montane possono deliberare convenzioni dirette ad affidare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale [42] .

     2. Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.

     3. Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunità montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi.

     3. Le unità sanitarie locali, ove non dispongano di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni di appartenenza [43] .

 

          Art. 12.

     1. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     2. A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     3. L'art. 27, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è abrogato.

 

          Art. 12 bis. [44]

     1. Gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di esperienza politico-amministrativa, di cui va data pubblica ragione dal consiglio dell'ente locale competente per la nomina.

     2. Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende pubbliche locali non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente corredate dagli specifici titoli e requisiti di cui al primo comma.

 

          Art. 12 ter. [45]

     1. Dopo il primo comma dell'art. 27-novies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente:

     "I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli degli enti proprietari".

     2. All'art. 27-novies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

     "Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e dei certificatori o società di certificazione, di cui al sesto comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate dagli specifici titoli e requisiti professionali".

 

          Art. 13.

     1. Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato [46] .

     1.1. Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento [47] .

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

     3. L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi [48] .

     3.1. [49].

     3.2. Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purchè tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara [50] .

 

          Art. 14.

     I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

 

          Art. 15.

     1. Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la sostituzione delle unità di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983, nonchè per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno 1982. Limitatamente all'anno 1983 è consentito, altresì, confermare in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso periodo per il quale è stato chiamato in servizio, il personale non di ruolo eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella prevista dall'art. 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 [51] .

     2. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonchè per le aziende speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere contenute nel limite dell'80 per cento. Tale limite non opera per le aziende speciali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano, comunque, usufruito di contributi in conto esercizio [52] .

     3. E' consentita inoltre l'assunzione:

     a) di personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta massima utilizzata nell'anno 1982;

     b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di nuovi impianti di cogenerazione, nonché per i controlli e la vigilanza effettuati dai comuni sede degli impianti energetici di cui all'articolo unico, primo comma, della legge 10 gennaio 1983, n. 8 [53]

     4. I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al precedente art. 4, oltre all'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico, purchè il rapporto dipendenti-popolazione, all'atto dell'assunzione, non risulti superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600 abitanti per le province.

     4.1. Fermo restando il presupposto della partecipazione al fondo perequativo, per i soli comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti la detta percentuale di possibili nuove assunzioni è elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico, qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione risulti rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti [54] .

     4.2. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la percentuale è elevata al 15 per cento solo se il rapporto dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni 150 abitanti [55].

     4.3. L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione delle percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda all'unità o all'unità superiore [56] .

     4.4. Per il finanziamento di tale periodica operazione il Ministero dell'interno attingerà dal fondo già istituito per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale [57] .

     4.5. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni risultino già espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1982, nonchè la copertura dei posti riservati o da riservare dagli enti locali per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [58] .

     5. Restano invariate, anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di assunzioni provvisorie, nonchè, per i comuni terremotati indicati nel successivo art. 17 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del citato art. 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 15 bis. [59]

     Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia, di cui al regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, convertito nella legge 27 dicembre 1932, n. 1990, è trasferito al comune di Pisa, mantenendo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto della cessazione dell'Ente stesso.

 

          Art. 16.

     1. Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

     2. Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

     2.1. Lo stanziamento di cui al primo comma è integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984 [60] .

 

          Art. 16 bis. [61]

     Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un contributo pari a quello spettante per il 1983 ai sensi dell'art. 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.

 

          Art. 17. [62]

     Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'art. 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'art. 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94 e con decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria individuati con il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonchè i comuni della regione Umbria individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983.

 

          Art. 18.

     1. Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.

     2. Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'art. 3.

     3. Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

     4. Nell'ambito della Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

 

Titolo II

SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

 

          Art. 19.

     1. E' in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

     2. La sovrimposta è istituita con deliberazione adottata entro il 31 maggio 1983 [63]; la deliberazione determina l'aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile e, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 31 luglio 1983 [64] , per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo 30 settembre [65] l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote. La inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilità della sovrimposta [66].

     3. Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè quelli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati; nel caso di contitolarità di diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

     4. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     5. Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviare immediata comunicazione al comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto o in parte; ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dello stesso anno.

     6. Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato. Il comune procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 20.

     1. La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     2. Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

     3. Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'art. 39 dello stesso decreto.

     4. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

     5. La sovrimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

     6. Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire 190.000. In caso di contitolarità del diritto reale, la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni [67] .

     7. La sovrimposta non si applica al reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attività, la sovrimposta si applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalità di cui al titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973.

     8. Sono esenti dalla sovrimposta:

     i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni;

     i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-bis dello stesso decreto n. 601 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni;

     i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     9. L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

     10. Per i fabbricati il cui reddito è soggetto alla imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta al 60 per cento. Per i fabbricati per uso di abitazione il contribuente può optare, se più favorevole, per la deduzione prevista dal precedente sesto comma [68] .

     11. Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta imposta si applica separatamente ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota si applica per i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati alla sovrimposta comunale.

 

          Art. 21.

     1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

     2. Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

     3. I versamenti devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento.

     4. I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta [69] .

     5. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983 [70] .

 

          Art. 22.

     1. Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

     2. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonchè di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

     3. Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo quinto comma:

     a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;

     b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

     4. Con le medesime modalità i comuni procedono, altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata è inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonchè quando il versamento della sovrimposta non è stato effettuato. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

     5. Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo indicato nel sesto comma dell'art. 20, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonchè della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.

     6. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989 [71] . Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     7. Copia degli atti di cui al quinto e al sesto comma deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

 

          Art. 23.

     1. Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, semprechè non sia stata comunicata la liquidazione o notificato l'accertamento di cui all'art. 22.

     2. Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il recupero deve procedersi ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 22 si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

     3. Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'art. 21 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

     4. La misura della pena pecuniaria è determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

     5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

     6. Il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

     7. Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi dell'art. 22, nonchè le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente art. 21.

     8. Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'art. 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

     9. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

     10. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     11. Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

     12. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

     13. I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

 

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

 

          Art. 24.

     1. I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 per cento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

     2. Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

     a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

     b) nelle altre località di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

     3. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.

     4. E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, negli anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi [72] .

     5. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni 1983, 1984 e 1985, della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato [73] .

     6. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

     7. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. è esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta e impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

     8. Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione [74] .

     8.1. Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1° marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1° gennaio 1983 [75] .

     8.2. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni [76] .

 

          Art. 25.

     1. Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

     a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [77] ;

     b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983 [78] ;

     c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche [79] .

     Fino al 31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima.

     2. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460 [80] .

     3. Dal 2 marzo fino al 31 dicembre 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     4. All'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione". Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno.

     5. Nel primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole "dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse e sostituite con: "1984".

     6. L'art. 22 del detto decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è sostituito dal seguente:

     "Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.

     La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.

     Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dall'art. 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".

     7. Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dell'art. 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale.

     8. Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 1° marzo 1983.

     9. Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al primo ed al precedente comma, dovuti fino al 30 aprile 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983.

     10. Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data del 1° gennaio 1983, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

     11. E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

     12. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

 

          Art. 26.

     1. Per gli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 1983, è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

     2. L'imposta è commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'art. 6 del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1° gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.

     3. L'imposta di cui ai commi precedenti potrà essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nelle successive applicazioni della imposta si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato.

     4. La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 30 giugno 1983.

     5. L'imposta di cui ai commi precedenti non è dovuta per gli immobili di cui all'art. 25, secondo comma, del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed è dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso art. 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non è altresì dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio, nonchè per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983.

     6. Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presentare al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione.

     7. Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti è di esclusiva spettanza dell'erario.

     8. Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 27.

     1. L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata".

     2. L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

     "Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

     Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione della imposta di bollo".

     3. All'art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti".

     4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

     "I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

     Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604".

     5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

     6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonchè la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000 [81] .

     7. I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

     1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in lire 1.000;

     2) il n. 4) è così sostituito:

     "sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

     sulle prime lire 100.000 L.10.000

     sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni 2,00%

     sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni 1,00%

     sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni 0,60%

     sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni 0,40%

     sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo 0,20%

     sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore 0,10%;

     3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero:

     "6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca di archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L.10.000";

     4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 2.000;

     5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in lire 1.000.

     8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

     9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è decuplicata.

     10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 28.

     1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

     3. Per l'anno 1983 le somme di cui all'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'art. 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno 1982 incrementato del 13 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     4. Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     5. Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 29.

     1. Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dalla amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     3. Il diritto annuale istituito con l'art. 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

     4. Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

     5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000 [82] .

     6. Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'art. 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

     7. Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti:

     "17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e semprechè non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000";

     "18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000".

     8. Il diritto fisso istituito dall'art. 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, è riscosso secondo le seguenti misure:

     a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000 [83] ;

     b) bilanci lire 48.000 [84] ;

     c) altri atti lire 24.000.

     9. Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.

 

          Art. 30.

     1. Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

     2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i riscatti, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro [85] .

     2.1. Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa [86] .

     3. La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.

     4. Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.

     4.1. Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975 [87].

 

          Art. 30 bis. [88]

     Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, all'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è aggiunto il seguente comma:

     "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi".

 

          Art. 30 ter. [89]

     I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

 

          Art. 31.

     1. Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:

     a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

     b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati [90] .

     2. Le tariffe minime di cui al punto b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

     3. Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validità limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro.

     4. Le regioni, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e le modalità del loro rilascio.

     5. Dal 1° luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori, studenti, portatori di handicaps, militari di leva, e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi, possono essere applicate dalle aziende che gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio [91] .

     5.1. [92]

     5.2. [93].

     5.3. [94].

 

          Art. 32.

     1. I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'art. 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati, possono essere riscossi nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

     2. La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

     3. L'esattore verserà le quote di contributi ai consorzi cui competono.

 

          Art. 33.

     1. I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile a contributo il compenso revisionale preventivato per la esecuzione dell'opera nel piano finanziario relativo alla richiesta di contributi.

     1.1. Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non è riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commerciali che esercitano la loro attività in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati [95] .

     2. Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la rideterminazione del contributo ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 34.

     1. Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983.

     2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     3. Al primo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, le parole "le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti" sono sostituite con le parole "le norme vigenti in materia".

     4. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è sostituito dal seguente: "I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge".

     4.1. All'art. 8, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, dopo le parole: "dalla Banca nazionale del lavoro" sono inserite le altre: "due membri designati dalla Cassa depositi e prestiti" [96] .

     4.2. Allo stesso art. 8, sesto comma, sono sostituite le parole:

     "e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il Consiglio" con le altre: "uno tra i consiglieri designati dalla Cassa depositi e prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il Consiglio" [97] .

 

          Art. 35.

     1. Il termine del 28 febbraio 1983 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1983, n. 16, è differito al 31 luglio 1983.

     2. I rapporti convenzionali di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983 [98] .

 

          Art. 35 bis. [99]

 

          Art. 35 ter. [100]

 

          Art. 35 quater. [101]

     1. Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, è sospeso fino al ripristino della normale attività, il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'art. 1, n. 21), del decreto ministeriale 29 novembre 1978, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'art. 31, lettera b), della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

          Art. 36.

     1. All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'art. 4 del presente decreto e alla minore entrata, valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la maggiore entrata di cui al precedente art. 26 e quanto a lire 170 miliardi con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

     2. All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma del precedente art. 9 e dell'art. 1-bis del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, nonchè con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

     3. In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 37. [102]

 

          Art. 38.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 aprile 1983, n. 131.

[2] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[6] Comma modificato dall'art. 1 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 e abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[7] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[8] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[9] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[10] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[11] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[12] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[13] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[14] Punto già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 12 agosto 1983, n. 372. Per un'interpretazione autentica del presente punto, vedi l'art. 8 del D.L. 12 agosto 1983, n. 372.

[15] Punto aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[18] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[23] Articolo aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[24] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[25] Lettera così modificata dall'art. 14 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

[26] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[35] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[36] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[37] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[38] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[39] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

[41] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[44] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[45] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[46] Comma sostituito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[48] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[59] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[61] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[62] Articolo così modificato dalla L. di conversione.

[63] Termine differito al 15 luglio dall'art. 2 della L. 14 aprile 1983, n. 116.

[64] Termine differito al 20 novembre dall'art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[65] Termine differito al 20 dicembre art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[66] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[69] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 1 dicembre 1983, n. 654.

[70] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 1 dicembre 1983, n. 654.

[71] Termine differito al 31 dicembre 1990 dall'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[77] Per effetto dell'art. 14 del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, le tariffe obbligatorie di cui alla presente lettera sono aumentate del 25 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

[78] Per effetto dell'art. 14 del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, le tariffe obbligatorie di cui alla presente lettera sono aumentate del 25 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

[79] Per effetto dell'art. 14 del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, le tariffe obbligatorie di cui alla presente lettera sono aumentate del 25 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

[80] La Corte costituzionale, con sentenza 2 giugno 1994, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

[81] Comma così modificato dall'art. 23 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[82] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[83] Diritto stabilito in lire 100.000 dall'art. 5 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

[84] Diritto elevato a lire 70.000 dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.

[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[87] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 2 maggio 1984, n. 104.

[88] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[89] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[90] La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che, per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a provvedere mediante l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982, nonché nella parte in cui prevede che a questa integrazione le regioni devono necessariamente fare fronte con il maggior gettito dei tributi propri.

[91] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 7 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 7 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

[94] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 7 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[98] Termine differito al 31 dicembre 1983 dall'art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, a sua volta abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003.

[99] Articolo aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[100] Articolo aggiunto dalla L. di conversione, sostituito dall'art. 25 del L. 3 agosto 1999, n. 265 e abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[101] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[102] Articolo soppresso dalla L. di conversione.