§ 17.3.8K - Legge 30 luglio 1971, n. 491.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/07/1971
Numero:491


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, con le seguenti modificazioni:


§ 17.3.8K - Legge 30 luglio 1971, n. 491. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

(G.U. 31 luglio 1971, n. 193)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i seguenti:

     "Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

     I capi delle sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite; sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare su tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e ai sindaci dei comuni interessati alle opere di ricostruzione e di riparazione.

     Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dell'ispettore generale preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.

     I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato dal primo comma del presente articolo per il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze, l'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.

     Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di autista e di usciere, non potrà superare complessivamente l'aliquota del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed amministrative assunto per la progettazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di ricostruzione delle zone terremotate.

     Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, dal consigliere di Stato facente parte del comitato tecnico amministrativo presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della commissione sono esplicate da un funzionario dell'ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore generale".

     All'art. 3, primo comma, le parole: "degli articoli 1 e 2" sono sostituite con le parole: "dell'art. 1".

     Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

     "Art. 3 bis.

     Alla fine del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte le parole:

     ''Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori''.

     Il penultimo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

     ''Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi''.

     L'art. 3 bis aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dal seguente:

     I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purchè i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto".

     All'art. 4, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente:

     "Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo".

     Al terzo capoverso le parole: "per mezzo degli uffici del genio civile" sono sostituite con le parole: "per mezzo delle sezioni autonome del genio civile".

     Dopo l'art. 4, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 4 bis.

     L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del genio civile competente per territorio ed un rappresentante dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio".

     "Art. 4 ter.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice, Poggioreale, Santa Ninfa, la somma di lire 500 milioni per il restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico, archeologico o monumentale.

     Il programma di dette opere è predisposto dalle sopraintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità competenti per territorio, sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.

     L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione o conservazione degli immobili di interesse artistico o monumentale può essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle sopraintendenze competenti per territorio".

     L'art. 6 è sostituito con il seguente:

     "Dopo il primo capoverso dell'art. 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente:

     Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione"".

     All'art. 7, quarto comma, le parole: "Entro tre anni" sono sostituite con le parole: "Entro due anni", e la parola: "triennio" con la parola: "biennio".

     Dopo l'art. 8 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 8 bis.

     Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse pubblico".

     "Art. 8 ter.

     All'art. 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: " dei conventi cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo " sono sostituite con le parole:

     del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo".

     Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 9 bis.

     È prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole".

     "Art. 9 ter.

     La proroga prevista dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima".

     All'art. 10 le parole: "al 31 dicembre 1971" sono sostituite con le parole: "al 31 dicembre 1972".

     All'art. 10, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei commercianti è titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi della camera di commercio, industria e agricoltura".

     All'art. 11, le parole: "al 31 dicembre 1971" sono sostituite con le parole: "al 31 dicembre 1972".

     Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 11 bis.

     Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a favore dei cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività in altri comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, sempre che il reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni ai fini dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000".

     "Art. 11 ter.

     La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogata al 31 dicembre 1972".

     "Art. 11 quater.

     Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971".

     L'art. 14 è soppresso.

     All'art. 15, secondo comma, le parole: "per l'anno finanziario 1971", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1971 e 1972".

     Il terzo comma è sostituito con il seguente:

     "Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno".

     All'art. 17, il primo capoverso è sostituito con il seguente:

     "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705 milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974".

     All'art. 18, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente art. 17".

     Dopo l'art. 18, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 18 bis.

     Presso l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.

     L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli atti emanati dall'ispettorato generale.

     All'ufficio distaccato della Corte dei conti è preposto un consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato da un primo referendario, o referendario in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione medesima.

     La Corte dei conti provvederà all'assegnazione del personale per il funzionamento di detto ufficio.

     L'ufficio distaccato inizierà il suo funzionamento il 30° giorno successivo a quello della conversione in legge del presente decreto-legge.

     Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in quanto applicabili".

     "Art. 18 ter.

     I termini di decadenza previsti dalle leggi per le zone terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in favore di coloro che hanno subìto danni, si intendono riferiti esclusivamente alla presentazione della domanda.

     La relativa documentazione può essere presentata successivamente".

     "Art. 18 quater.

     L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4-ter è posto a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.