§ 50.3.15 – D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655.
Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:06/05/1948
Numero:655


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 50.3.15 – D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655. [1]

Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana.

(G.U. 12 giugno 1948, n. 135).

 

     Art. 1. [2]

     Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.

     La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia.

 

          Art. 2. [3]

     La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:

     a) esercita il controllo di legittimità:

     1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

     2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie [4];

     b) verifica altresì il rendiconto generale della regione.

     La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

     La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

 

          Art. 3.

     Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:

     1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;

     2) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;

     3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione [5];

     4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte del conti, e riguardanti i comuni, le provincie, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.

     (Omissis) [6].

 

          Art. 4.

     Sono altresì attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale:

     1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili incaricati nel territorio della Regione della gestione di danaro, valori e materie di proprietà dello Stato;

     2) i giudizi di responsabilità a carico di funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali, quando l'evento produttivo del danno allo Stato siasi verificato nel territorio della Regione.

     (Omissis) [7].

 

          Art. 4 bis. [8]

     1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale è ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.

 

          Art. 5.

     Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 6.

     I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva. Il rifiuto di registrazione è assoluto e annulla il provvedimento nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto [9].

     L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale [10].

     Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli articoli 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.

     Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'art. 25 del testo unico predetto.

 

          Art. 7.

     Il numero dei votanti non può essere minore di tre per ciascuna Sezione regionale e di cinque per le Sezioni regionali riunite, dei quali non più di un primo referendario o referendario per ciascuna Sezione semplice e di due primi referendari o referendari per le Sezioni riunite.

 

          Art. 8.

     Il presidente della Corte coordina l'attività della Sezione regionale di controllo con quella della Sezione di controllo centrale.

 

          Art. 9. [11]

 

          Art. 10.

     I provvedimenti di destinazione dei magistrati alle Sezioni regionali sono adottati previa intesa con il Governo regionale.

     L'assegnazione dei magistrati ha luogo con il loro consenso.

     Per esigenze di servizio può disporsi l'applicazione dei magistrati alle Sezioni regionali per durata non superiore ad un anno. L'applicazione non può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente.

     I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni [12].

 

          Art. 11.

     Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.

     Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana è anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti [13].

 

          Art. 12.

     Le Sezioni regionali inizieranno il loro funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

     I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della Sezione giurisdizionale a norma degli articoli 3, n. 4, e 4, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le Sezioni centrali del contenzioso contabile, sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronunzia interlocutoria.

     Fino a quando la Sezione di controllo non comincerà a funzionare, le attribuzioni di controllo saranno esercitate dalla Delegazione attualmente esistente in Sicilia.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[4] Numero così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 270 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, negli stessi termini e riferimenti, la illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonchè di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 e nuovamente abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 e nuovamente abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1966, n. 121 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1966, n. 121 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 21 marzo 1953, n. 161.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.