§ 17.3.93 - D.L. 1 giugno 1971, n. 289 .
Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:01/06/1971
Numero:289


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il [...]
Art. 2.      Il personale che ha presentato domanda di assunzione entro il 10 novembre 1970 e per il quale l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 [...]
Art. 3.      Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, nei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, [...]
Art. 3 bis.  [11]
Art. 4.      L'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito col seguente
Art. 4 bis.  [14]
Art. 4 ter.  [15]
Art. 5.      All'art. 13 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma
Art. 6.  [16]
Art. 7.      All'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 8.      L'art. 21 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente
Art. 8 bis.  [18]
Art. 8 ter.  [20]
Art. 9.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1971
Art. 9 bis.  [21]
Art. 9 ter.  [22]
Art. 10.      Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972 a favore dei lavoratori autonomi [...]
Art. 11.  [25]
Art. 11 bis.  [26]
Art. 11 ter.  [27]
Art. 11 quater.  [28]
Art. 12.      Per il completamento dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, [...]
Art. 13.      Per le esigenze di cui al primo comma dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, [...]
Art. 14.  [29]
Art. 15.      Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il fondo previsto all'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, [...]
Art. 16.      Le lettere d) ed e) della ripartizione della spesa di L. 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, [...]
Art. 17.      Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della [...]
Art. 18.      All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e 15 del presente decreto si provvede con le [...]
Art. 18 bis.  [34]
Art. 18 ter.  [35]
Art. 18 quater.  [36]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.3.93 - D.L. 1 giugno 1971, n. 289 [1] .

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

(G.U. 1 giugno 1971, n. 138)

 

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, è prorogato di tre anni.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto [2] .

     I capi delle sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite; sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare su tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 [3] .

     Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e ai sindaci dei comuni interessati alle opere di ricostruzione e di riparazione [4] .

     Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dell'ispettore generale preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui [5] .

     I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato dal primo comma del presente articolo per il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 [6] .

     All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze, l'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici [7] .

     Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di autista e di usciere, non potrà superare complessivamente l'aliquota del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed amministrative assunto per la progettazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di ricostruzione delle zone terremotate [8] .

     Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973 [9] .

 

          Art. 2.

     Il personale che ha presentato domanda di assunzione entro il 10 novembre 1970 e per il quale l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha richiesto, entro il termine predetto, al Ministero dei lavori pubblici la preventiva autorizzazione all'assunzione, ai sensi del quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, è collocato, avuto riguardo al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte, nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3.

     Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, nei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, saranno posti a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 [10] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 bis. [11]

     Alla fine del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, numero 21, sono aggiunte le parole:

     ''Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori".

     Il penultimo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

     ''Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi".

     L'art. 3-bis aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dal seguente:

     “I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purché i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto".

 

          Art. 4.

     L'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito col seguente:

     "L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

     Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo [12] .

     L'esecuzione dei lavori può essere attribuita o affidata in concessione dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni di cui all'art. 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, agli ordinari diocesani nonché agli altri enti interessati quando forniscano garanzie di provvedervi con adeguate attrezzature tecniche.

     L'Ispettorato generale esercita, per mezzo delle sezioni autonome del Genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Nel caso della concessione, l'onere del collaudo delle opere è posto a carico del concessionario" [13] .

 

          Art. 4 bis. [14]

     L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del genio civile competente per territorio ed un rappresentante dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio.

 

          Art. 4 ter. [15]

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice, Poggioreale, Santa Ninfa, la somma di lire 500 milioni per il restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico, archeologico o monumentale.

     Il programma di dette opere è predisposto dalle sopraintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità competenti per territorio, sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.

     L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione o conservazione degli immobili di interesse artistico o monumentale può essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle sopraintendenze competenti per territorio.

 

          Art. 5.

     All'art. 13 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

     "Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 può assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi.

     Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non più ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858".

 

          Art. 6. [16]

     Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonché allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spesa, dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione.

 

          Art. 7.

     All'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Al fine del pagamento delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma, la proprietà degli immobili stessi e l'eventuale sussistenza di ogni altro diritto, peso ed onere di qualunque natura, viene dimostrata mediante dichiarazione resa, entro novanta giorni dalla data del provvedimento prefettizio che ordina l'esecutorietà del piano di espropriazione e senza pregiudizio delle facoltà di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dal richiedente e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'immobile, alla presenza del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale, che autentica le sottoscrizioni. Il pubblico ufficiale all'atto dell'autenticazione, ammonisce chi sottoscrive sulla responsabilità penale prevista per i casi di dichiarazioni mendaci.

     Sulla base della suddetta dichiarazione il pretore o il tribunale competenti per ragioni di valore ed aventi giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile da espropriare, autorizzano il pagamento delle indennità e dispongono, ove sia il caso, le speciali modalità da osservarsi a garanzia del soddisfacimento di eventuali diritti reali di terzi, pesi ed oneri comunque gravanti sull'immobile ed a garanzia dell'Amministrazione espropriante per il caso che quest'ultima, entro il predetto termine di giorni novanta abbia manifestato, con propria comunicazione allo stesso giudice, l'intendimento di opporsi alla stima dell'Ufficio tecnico erariale. Nel caso in cui gli interessati non provvedano a presentare la suddetta dichiarazione nel termine stabilito, il pretore o il tribunale autorizzano il versamento delle indennità nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti.

     In seguito alla presentazione dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento o il versamento nella Cassa depositi e prestiti, il prefetto pronuncia la espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

     Entro due anni dalla pronuncia dell'espropriazione, l'espropriato produrrà all'autorità giudiziaria che ha autorizzato il pagamento la documentazione diretta a comprovare la libertà e la legittimità del dominio. Sulla base di tale documentazione, il pretore o il tribunale adotteranno, in favore di chi di ragione, i provvedimenti definitivi per la conferma dei pagamenti eseguiti e per lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Nel caso in cui l'espropriato non produca nel suddetto biennio la documentazione di cui al comma precedente, il pretore o il tribunale che hanno autorizzato il pagamento, disporranno che l'espropriato versi nella Cassa depositi e prestiti le somme percepite. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le espropriazioni da effettuarsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, anche se già iniziate, nonché alle espropriazioni da effettuarsi dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia per la costruzione di ricoveri provvisori e relative opere di civilizzazione, anche se già iniziate [17]" .

 

          Art. 8.

     L'art. 21 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

     "I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonché di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge".

 

          Art. 8 bis. [18]

     Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse pubblico.

     La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto [19] .

 

          Art. 8 ter. [20]

     All'art. 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: "dei conventi cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo " sono sostituite con le parole: del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo''.

 

          Art. 9.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1971.

     Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1970 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 9 bis. [21]

     E' prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole.

 

          Art. 9 ter. [22]

     La proroga prevista dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

          Art. 10.

     Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 [23] .

     Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei commercianti è titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi della camera di commercio, industria e agricoltura [24] .

 

          Art. 11. [25]

     L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1972, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

 

          Art. 11 bis. [26]

     Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a favore dei cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività in altri comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, sempre che il reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni ai fini dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000.

 

          Art. 11 ter. [27]

     La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogata al 31 dicembre 1972.

 

          Art. 11 quater. [28]

     Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971.

 

          Art. 12.

     Per il completamento dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, resta stabilita:

     in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 3 miliardi, 3.500 milioni, 4.500 milioni, 3 miliardi e 3 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici;

     in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 8 miliardi, 8 miliardi, 13 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi e 10 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 13.

     Per le esigenze di cui al primo comma dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente per l'anno finanziario 1971 e per l'anno finanziario 1972, la somma di lire 2.500 milioni.

 

          Art. 14. [29]

 

          Art. 15.

     Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il fondo previsto all'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è integrato dell'importo di lire 5 miliardi ed è esteso al comune di Roccamena ed alla frazione Grisì del comune di Monreale.

     I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente concessi per gli anni finanziari 1971 e 1972 [30] .

     Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno [31] .

     Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

 

          Art. 16.

     Le lettere d) ed e) della ripartizione della spesa di L. 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già modificate con l'art. 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente modificate come segue:

     d) per la concessione di contributi di cui all'art. 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

     nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni;

     nell'esercizio 1969 L. 2.000 milioni;

     nell'esercizio 1970 L. 1.000 milioni;

     e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 26:

     nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni;

     nell'esercizio 1969 L. 3.000 milioni;

     nell'esercizio 1970 L. 2.000 milioni;

     nell'esercizio 1971 L. 5.000 milioni.

 

          Art. 17.

     Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705 milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974" [32] .

 

          Art. 18.

     All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente art. 17 [33] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18 bis. [34]

     Presso l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.

     L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli atti emanati dall'ispettorato generale.

     All'ufficio distaccato della Corte dei conti è preposto un consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato da un primo referendario, o referendario in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione medesima.

     La Corte dei conti provvederà all'assegnazione del personale per il funzionamento di detto ufficio.

     L'ufficio distaccato inizierà il suo funzionamento il 30° giorno successivo a quello della conversione in legge del presente decreto-legge.

     Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in quanto applicabili.

 

          Art. 18 ter. [35]

     I termini di decadenza previsti dalle leggi per le zone terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in favore di coloro che hanno subìto danni, si intendono riferiti esclusivamente alla presentazione della domanda.

     La relativa documentazione può essere presentata successivamente.

 

          Art. 18 quater. [36]

     L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4-ter è posto a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, numero 21.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 30 luglio 1971, n. 491.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[12]  Capoverso aggiunto dalla legge di conversione.

[13]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[15]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[16]  Articolo già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[17]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 11-quinquies del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[20]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[21]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[22]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[23]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[24]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[25]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[26]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[27]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[28]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[29]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[30]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[31]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[32]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.

[33]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[34]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[35]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[36]  Articolo inserito dalla legge di conversione.