§ 17.3.315 - Legge 18 marzo 1968, n. 182.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:18/03/1968
Numero:182


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le [...]


§ 17.3.315 - Legge 18 marzo 1968, n. 182. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(G.U. 22 marzo 1968, n. 76)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, secondo comma, le parole: di quattro mesi, sono sostituite con le parole: di sei mesi.

     L'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

     I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, e pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, sono prorogati di dodici mesi dalle rispettive scadenze nei comuni indicati al primo comma e di sei mesi nei comuni indicati al secondo comma del presente articolo.

     In relazione a tale proroga, eccettuato che per i contributi consorziali, i creditori potranno ripetere a carico dei debitori i soli interessi legali e le spese vive degli eventuali protesti sollevati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

     La sospensione del corso dei termini previsti dall'art. 1 e dal primo comma del presente articolo, relativamente a obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata a tre mesi dal 15 gennaio 1968 e concerne esclusivamente le estrazioni del lotto e i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 4 febbraio 1968.

     Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3-bis:

     Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente art. 1.

     La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

     Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate gratuitamente.

     All'articolo 4 è premesso il seguente comma:

     E' concessa l'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969 per i comuni completamente distrutti di Montevago, in provincia di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta in provincia di Trapani.

     All'art. 5, primo comma, dopo le parole: i commerci, le arti e le professioni, sono aggiunte le altre: dell'imposta camerale; dopo le parole: riscuotibili mediante ruoli, sono aggiunte le altre: o con versamento alla tesoreria comunale.

     Al secondo e penultimo comma la data del: 31 marzo 1968, è sostituita dalla data: 15 aprile 1968.

     All'art. 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 1 non si procede alle iscrizioni provvisorie al ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

     Al terzo comma, dopo le parole: nei cui confronti sia stata concessa la sospensione, sono aggiunte le altre: o che ne facciano richiesta.

     Dopo l'art. 8 è inserito il seguente art. 8-bis:

     Ai comuni di cui all'art. 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

     All'art. 9, dopo le parole: sui tributi indicati nell'art. 5, sono aggiunte le altre: nonchè sulle sovrimposte comunale e provinciale sui terreni.

     Il secondo comma è soppresso.

     All'art. 12, sono soppresse le parole: fino al 31 dicembre 1970.

     All'art. 13, primo comma, le parole: 90 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.

     Al terzo comma, le parole: per il numero di giorni indennizzato, fino alle parole: in quella successiva, sono sostituite con le parole: per i primi 180 giorni di disoccupazione.

     All'art. 14, al primo comma, le parole: i quali abbiano subìto gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, sono sostituite con le seguenti: i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1.

     Al terzo comma, è soppressa la parola: perentorio, e le parole: 60 giorni, sono sostituite con le parole: 120 giorni.

     L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

     Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dei terremoti.

     All'art. 16, secondo comma, le parole: è riscosso cumulativamente con le rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti gli stessi contributi, sono sostituite con le parole: è riscosso con le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969.

     All'art. 17, primo comma, le parole: limitatamente ai quattro dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1968, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1968.

     All'art. 18, primo comma, è soppressa la parola: perentorio, e le parole: 90 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.

     All'art. 25, secondo comma, sono soppresse le parole: anche in deroga alle norme in materia di urbanistica ed ai regolamenti edilizi.

     All'art. 29 il primo comma è sostituito con il seguente:

     Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, o per sostituire quelli crollati con ricoveri di emergenza, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 500 mila.

     All'art. 31, primo comma, dopo le parole: aziende agricole, sono inserite le parole: e avicole, di aziende produttrici di mangimi ad uso zootecnico.

     Dopo l'art. 31 è inserito il seguente art. 31-bis:

     Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, modificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti a causa del terremoto.

     Sono messi a disposizione presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminili, limitatamente al corrente anno scolastico, 200 posti gratuiti da assegnare ad alunni ed alunne della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie disastrate dal terremoto.

     La retta relativa, fissata nella misura di lire 350 mila annue per ciascun posto, graverà sul capitolo 2243 del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

     All'art. 33 sono aggiunti i seguenti commi:

     Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte, su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1968.

     La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendente di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

     Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Le somme non impiegate entro il 31 dicembre 1968, sull'importo di lire 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo, potranno essere utilizzate negli anni successivi.

     L'art. 35 è sostituito dal seguente:

     Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi dell'afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali e per interventi terapeutici sugli animali delle zone colpite dai terremoti e in altre nelle quali le malattie possono trarre origine da zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

     All'art. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

     Nei concorsi per la assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione nell'ambito della Regione siciliana, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria farmacia nei paesi di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

     L'esistenza e l'entità dei danni sono attestate con dichiarazioni del medico provinciale.

     All'art. 39 al primo comma, le parole: superiore a lire 1.050.000, sono sostituite con le seguenti: superiore a lire 1.500.000.

     Al quarto comma dopo le parole: assunte le necessarie informazioni, sono aggiunte le parole: sentito il sindaco.

     Dopo l'art. 39 sono inseriti i seguenti articoli:

     Art. 39 bis

     In deroga all'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle successive modifiche (art. 6 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, art. 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251) i cittadini dei comuni di cui all'art. 1 trasferiti a seguito del sisma in altri comuni hanno diritto all'assistenza da parte degli enti comunali di assistenza.

Art. 39 ter

     Tutte le predette agevolazioni potranno essere godute anche dai sinistrati che faranno le relative pratiche attraverso i consolati.

     Dopo l'art. 44 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 44 bis

     I contratti di locazione di immobili urbani, a qualsiasi uso destinati, e i relativi canoni di locazione, scaduti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1969 o alla successiva scadenza consuetudinaria.

Art. 44 ter

     Le provvidenze previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 30, 34 e 35, sono estese ai comuni di Mistretta, Capizzi, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Tusa, Caronia, San Marco d'Alunzio, Naso, Militello Rosmarino, Gioiosa Marea, in provincia di Messina; ai comuni di Nicosia, Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano, Castel Ferrato, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte e Villarosa in provincia di Enna; ai comuni di Gangi e Petralia Soprana in provincia di Palermo, colpiti dal terremoto dell'ottobre e novembre 1967.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.