§ 28.3.3 - L. 30 luglio 1951, n. 948.
Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.3 contratti bancari
Data:30/07/1951
Numero:948


Sommario
Art. 1.      In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il [...]
Art. 2.      La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa [...]
Art. 3.      Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante [...]
Art. 4.      L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o [...]
Art. 5.      Decorso il termine stabilito nel precedente articolo 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto [...]
Art. 6.      In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo [...]
Art. 7.      Il denunziante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento [...]
Art. 8.      Decorsi venticinque giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia senza che all'Istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo [...]
Art. 9.      Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'articolo 7 [...]
Art. 10.      Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve [...]
Art. 11.      Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare [...]
Art. 12.      L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile [...]
Art. 13.      Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di [...]
Art. 14.      Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè‚ vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del [...]
Art. 15.      Il rilascio a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non [...]
Art. 16.      Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del [...]
Art. 17.      Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita di buoni o libretti le pene stabilite dal Codice penale.
Art. 18.      Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni [...]
Art. 19.      Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, [...]


§ 28.3.3 - L. 30 luglio 1951, n. 948.

Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

(G.U. 21 settembre 1951, n. 217).

 

Art. 1.

     In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.

 

     Art. 2.

     La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.

 

     Art. 3.

     Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace [1].

 

     Art. 4.

     L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.

     L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.

     Se l'opposizione del detentore è respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

 

     Art. 5.

     Decorso il termine stabilito nel precedente articolo 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

     Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè‚ vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante.

 

     Art. 6.

     In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.

     Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.

     A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente può rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza però aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.

 

     Art. 7.

     Il denunziante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

     Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.

 

     Art. 8.

     Decorsi venticinque giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia senza che all'Istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto però non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del tribunale o della pretura della mancata presentazione del ricorso.

 

     Art. 9.

     Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'articolo 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonchè‚ di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso.

     Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, e mette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purchè‚ non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

     Il presidente del tribunale od il pretore può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 10.

     Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.

 

     Art. 11.

     Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purchè‚ sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione [2].

 

     Art. 12.

     L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile e a chi ha presentato il ricorso.

     L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del libretto presso la Cancelleria.

     Se l'opposizione del detentore è respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

 

     Art. 13.

     Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

 

     Art. 14.

     Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè‚ vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.

 

     Art. 15.

     Il rilascio a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.

 

     Art. 16.

     Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente.

     Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 50.000.

 

     Art. 17.

     Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita di buoni o libretti le pene stabilite dal Codice penale.

 

     Art. 18.

     Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

     Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione [3].

 

     Art. 19.

     Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e società di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Il termine indicato nel presente comma è stato ridotto a giorni trenta dall'art. 3 bis del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, nei casi ivi indicati.

[2] Il termine indicato nel presente comma è stato ridotto a giorni trenta dall'art. 3 bis del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, nei casi ivi indicati.

[3] Comma già sostituito dall'art. unico della L. 26 maggio 1975, n. 187 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 29 maggio 1989, n. 206.