§ 17.3.100 - D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 .
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/02/1973
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il funzionamento [...]
Art. 2.      Il nono comma dell'art. 1 del decreto legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 6 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è così sostituito
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Lo stanziamento di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici è integrato [...]
Art. 7.      Lo stanziamento di cui all'art. 36-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre [...]
Art. 8.      I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 9.      L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui alle leggi 30 novembre 1970, n. 953, e 20 dicembre 1971, n. [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonché quelle previste [...]
Art. 11.      Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'art. 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, [...]
Art. 11 bis.  [9]
Art. 11 ter.  [10]
Art. 11 quater.  [11]
Art. 11 quinquies.  [13]
Art. 11 sexies.  [14]
Art. 12.      All'onere di lire 18.150 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a [...]
Art. 13.  [15]
Art. 13 bis.  [16]
Art. 13 ter.  [17]
Art. 13 quater.  [18]
Art. 13 quinquies.  [19]
Art. 13 sexies.  [20]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 17.3.100 - D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 [1] .

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968.

(G.U. 15 febbraio 1973, n. 42)

 

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, già prorogato con l'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato di tre anni.

 

          Art. 2.

     Il nono comma dell'art. 1 del decreto legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

     "Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973" [2] .

 

          Art. 3.

     L'art. 6 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è così sostituito:

     "Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonché allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione".

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

     Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L. 50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e di L. 21.000 milioni nell'anno 1978.

     Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

          Art. 6.

     Lo stanziamento di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici è integrato di lire 6.800 milioni.

     Detta maggiore somma di lire 6.800 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

 

          Art. 7.

     Lo stanziamento di cui all'art. 36-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di L. 3.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di L. 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e L. 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974.

 

          Art. 8.

     I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e per gli esercizi finanziari 1971 e 1972 dall'art. 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente concessi per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 . [5]

     Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari . [6]

     Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

 

          Art. 9.

     L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui alle leggi 30 novembre 1970, n. 953, e 20 dicembre 1971, n. 1155, si intende assolto anche nel caso in cui i giovani interessati possano dimostrare, attraverso apposita certificazione della competente Amministrazione comunale, di essere stati, per il periodo prescritto, ininterrottamente disponibili anche se il loro concreto impiego sia del tutto mancato per causa non volontaria.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonché quelle previste dall'art. 11-bis della precitata legge 30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.

 

          Art. 11.

     Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'art. 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, prorogato sino al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e fino al 31 dicembre 1972 dall'art. 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974 [7] .

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di L. 550 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 [8] .

 

          Art. 11 bis. [9]

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971 dall'art. 9 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, è prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti restano valide le domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 11 ter. [10]

     A partire dal 1° gennaio 1973 sono ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in provincia di Trapani.

 

          Art. 11 quater. [11]

     Il Presidente della Regione Sicilia, con proprio decreto, provvede, ove necessario, all'integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali di trasferimento di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 241, per assicurarne la coincidenza con i piani particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale trasferimento di cui all'art. 2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n. 20.

     Nelle more dell'espletamento del sopraddetto iter, le commissioni all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito dei piani di trasferimento per le parti di abitato e per le abitazioni, già dichiarate da trasferire, non soggette a revisione, e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

     Per le finalità indicate nel comma precedente il presidente della Regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio [12] .

 

          Art. 11 quinquies. [13]

     All'art. 8-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è aggiunto il seguente comma:

     "La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto".

 

          Art. 11 sexies. [14]

     I contributi di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e semprechè sia stata avanzata domanda nei termini di legge.

 

          Art. 12.

     All'onere di lire 18.150 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1973 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro e di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Ove l'estrazione a sorte dei certificati di credito avvenga presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

     Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'anno 1973.

 

          Art. 13. [15]

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1980 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la legge stessa, di volta in volta stabilite.

 

          Art. 13 bis. [16]

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'Assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.

     I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni".

 

          Art. 13 ter. [17]

     All'art. 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

     "Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo art. 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'art. 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani".

 

          Art. 13 quater. [18]

     Alla lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunte le parole: "e, per un importo massimo di L. 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio".

 

          Art. 13 quinquies. [19]

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ritenuta ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968, indipendentemente dall'estensione dell'azienda.

     I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

     Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 13 sexies. [20]

     Al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di L. 12 milioni mediante mutui all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale".

     Le agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento di cui al precedente art. 5 e si applicano anche in favore dei proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio fabbricato.

     Il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 15 aprile 1973, n. 94.

[2]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo abrogato, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, a decorrere dal 30 giugno 2003.

[4]  Articolo già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. unico della L. 6 giugno 1975, n. 206.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla  legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituiti con il presente comma per effetto della legge di conversione

[9]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[10]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[11]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[13]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[14]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[15]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[16]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[18]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[19]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[20]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.