§ 17.3.9E - Legge 15 aprile 1973, n. 94.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/04/1973
Numero:94


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio del 1968 con [...]


§ 17.3.9E - Legge 15 aprile 1973, n. 94. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.

(G.U. 16 aprile 1973, n. 99)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio del 1968 con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2, il capoverso è sostituito con il seguente:

     "Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973".

     L'art. 4 è sostituito con il seguente:

     "Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonchè del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite e da eseguirsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968".

     L'art. 5 è sostituito con il seguente:

     "Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n, 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con i seguenti:

     "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni, lire 25.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975, di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando priorità agli interventi destinati nell'ambito dei comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21""

     L'art. 7 è sostituito con il seguente:

     "Lo stanziamento di cui all'art. 36-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di lire 3.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974".

     All'art. 8, al primo comma, le parole: "per l'anno finanziario 1973", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975";

     al secondo comma le parole: "per l'anno finanziario 1973", sono sostituite con le parole: "per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975";

     al secondo comma sono aggiunte in fine le parole: "per i corrispondenti esercizi finanziari".

     All'art. 10, dopo le parole: "n. 491", sono aggiunte le parole: "nonchè quelle previste dall'art. 11-bis della precitata legge 30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti".

     All'art. 11, primo comma, le parole: "è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973", sono sostituite con le parole: "è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974".

     Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente:

     "L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di lire 550 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974".

     Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 11 bis.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971 dall'art. 9 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, è prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti restano valide le domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11 ter.

     A partire dal 1° gennaio 1973 sono ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in provincia di Trapani.

Art. 11 quater.

     Il Presidente della regione Sicilia, con proprio decreto, provvede, ove necessario, all'integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali di trasferimento di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 241, per assicurarne la coincidenza con i piani particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale trasferimento di cui all'art. 2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n. 20.

     Nelle more dell'espletamento del sopraddetto iter, le commissioni all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito dei piani di trasferimento per le parti di abitato e per le abitazioni, già dichiarate da trasferire, non soggette a revisione, e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

     Art. 11 quinquies.

     All'art. 8-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è aggiunto il seguente comma:

     "La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto".

Art. 11 sexies.

     I contributi di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e semprechè sia stata avanzata domanda nei termini di legge".

     All'art. 13 le parole: "dal 1974 al 1982" sono sostituite con le parole: "dal 1974 al 1980".

     Dopo l'art. 13 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 13 bis.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'Assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.

     I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni".

     Art. 13 ter.

     All'art. 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

     "Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo art. 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'art. 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani".

Art. 13 quater.

     Alla lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunte le parole: "e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio".

Art. 13 quinquies.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ritenuta ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968, indipendentemente dall'estensione dell'azienda.

     I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

     Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 13 sexies.

     Al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale".

     Le agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento di cui al precedente art. 5 e si applicano anche in favore dei proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio fabbricato.

     Il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.