§ 17.3.79 - Legge 29 luglio 1968, n. 858.
Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/07/1968
Numero:858


Sommario
Art. 1.      Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio [...]
Art. 2.      Dopo l'art. 22 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono inseriti i seguenti articoli
Art. 3.      L'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente
Art. 4.  [7]
Art. 5.      Al primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso
Art. 6.      Il penultimo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente [...]
Art. 8.      L'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è cosi sostituito
Art. 9.      Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive [...]
Art. 10.      Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai [...]
Art. 11.      Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il contributo di lire 90.000 previsto dall'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso [...]
Art. 13.      La maggiorazione di lire 400 giornaliere dell'indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'art. 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con [...]
Art. 14.      L'art. 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. [...]
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue
Art. 17.      Le lettere c), d) ed e) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con [...]
Art. 18.      All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità [...]


§ 17.3.79 - Legge 29 luglio 1968, n. 858. [1]

Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(G.U. 1 agosto 1968, n. 194)

 

 

     Art. 1.

     Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, e 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240, e 241, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.

     Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi [2] .

     Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati [3] .

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 22 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 22-bis. - Nei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del sindaco del comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per attività economiche.

     Per tali attività economiche possono essere altresì predisposte adeguate aree.

     All'assegnazione dei locali e delle aree di cui ai precedenti commi provvede la commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, integrata da un rappresentante per ciascuna delle categorie: commerciali, artigiane, dei lavoratori subordinati e dei coltivatori diretti, nominati dal consiglio comunale.

     Art. 22-ter. - Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta del sindaco.

     Art. 22-quater. - L'acquisizione di aree per i fini di cui all'art. 22-bis è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'art. 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.

     La misura dell'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.

     Art. 22-quinquies. - Le aree espropriate ai sensi del precedente articolo 22-quater ed utilizzate per i baraccamenti sono acquisite gratuitamente al comune dal momento in cui si rendono libere, via via che si procede alla eliminazione delle baracche".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20.

     In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietà l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art. 3 del presente decreto.

     Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese [4] .

     Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica [5] .

     Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione" [6] .

 

          Art. 4. [7]

 

          Art. 5.

     Al primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

     "dal capo dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968".

 

          Art. 6.

     Il penultimo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

     "Il capo dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo".

 

          Art. 7.

     Al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente capoverso:

     "i capi degli uffici tecnico e amministrativo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968".

     Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:

     "Possono essere altresì chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualità di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato".

 

          Art. 8.

     L'art. 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è cosi sostituito:

     "Le domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti e danneggiati debbono essere presentate, entro il 31 dicembre 1968, unitamente alle perizie, al sindaco, il quale provvede alla necessaria istruttoria.

     Ove i lavori siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente art. 2, le perizie debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

     Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli uffici del genio civile provvedono a trasmettere ai comuni le domande di contributo e le perizie di cui al primo comma del presente articolo che siano state già presentate.

     Le domande e le perizie, con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

     Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968.

     Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta al comune può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera c) dell'art. 3.

     Unitamente al proprio parere, l'ufficio tecnico comunale trasmette una dichiarazione dell'interessato, convalidata dal sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto.

     L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

     La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale.

     La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.

     Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi.

     Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti”.

 

          Art. 9.

     Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'art. 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge.

     L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia [8] .

     Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 8 della presente legge e nell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia [9] .

 

          Art. 10.

     Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, valgono, a tutti gli effetti, come dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

 

          Art. 11.

     Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

     "Alla liquidazione del contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio. Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese ubicate nei comuni elencati nell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, che abbiano subìto danni materiali superiori alle 500.000 lire".

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto, è elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

 

          Art. 12.

     Il contributo di lire 90.000 previsto dall'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni e di compartecipanti familiari, ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

     Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 13.

     La maggiorazione di lire 400 giornaliere dell'indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'art. 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovano disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

     La stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.

 

          Art. 14.

     L'art. 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente:

     "Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.800, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione".

 

          Art. 15.

     L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevata a lire 9.525 milioni dall'art. 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dall'art. 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni.

     La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

 

 

 

Milioni

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica

L.

3.500

b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti

"

1.500

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

     "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971".

 

          Art. 17.

     Le lettere c), d) ed e) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono modificate come segue:

     "c) per gli altri interventi di cui all'art. 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

     nell'esercizio 1968 L. 4.000 milioni

     nell'esercizio 1969 " 8.000 milioni

     nell'esercizio 1970 " 8.000 milioni";

     "d) per la concessione di contributi di cui all'art. 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

     nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni

     nell'esercizio 1969 " 2.000 milioni

     nell'esercizio 1970 " 1.000 milioni

     nell'esercizio 1971 " 1.000 milioni";

     "e) per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 32:

     nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni

     nell'esercizio 1969 " 3.000 milioni

     nell'esercizio 1970 " 2.000 milioni

     nell'esercizio 1971 " 4.000 milioni";

 

          Art. 18.

     All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16 e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[4]  Capoverso aggiunto dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[5]  Capoverso aggiunto dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[6]  Capoverso aggiunto dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.