§ 51.5.9 – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Revisione della disciplina del contenzioso tributario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:26/10/1972
Numero:636


Sommario
Art. 1.  Controversie devolute alle commissioni tributarie.
Art. 2.  Commissioni tributarie di primo grado.
Art. 3.  (Commissioni tributarie di secondo grado).
Art. 4.  Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie.
Art. 5.  Incompatibilità.
Art. 6.  Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie.
Art. 7.  Composizione delle sezioni.
Art. 8.  (Commissione tributaria centrale).
Art. 9.  (Componenti della commissione tributaria centrale).
Art. 10.  Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie.
Art. 11.  Giuramento.
Art. 12.  Compensi ai componenti delle commissioni tributarie.
Art. 13.  (Segreterie delle commissioni tributarie).
Art. 13 bis.  (Personale delle segreterie).
Art. 14.  Compensi al personale di segreteria.
Art. 15.  (Contenuto del ricorso).
Art. 16.  (Proposizione del ricorso alla commissione tributaria).
Art. 17.  Presentazione del ricorso.
Art. 18.  (Deduzioni dell'ufficio tributario).
Art. 19.  Fissazione dell'udienza.
Art. 19 bis.  (Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi).
Art. 20.  (Discussione e decisione).
Art. 20 bis.  (Conciliazione).
Art. 21.  Rinnovazione dell'atto impugnato.
Art. 22.  Appello.
Art. 23.  (Procedimento).
Art. 24.  (Rinvio alla commissione tributaria di primo grado).
Art. 25.  (Ricorso alla commissione tributaria centrale).
Art. 26.  Motivi del ricorso.
Art. 27.  (Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale).
Art. 28.  Decisione del ricorso.
Art. 29.  Decisioni di rinvio.
Art. 30.  (Rappresentanza e difesa del contribuente).
Art. 31.  Morte o incapacità delle parti o del rappresentante.
Art. 32.  (Comunicazioni e notificazioni).
Art. 32 bis.  (Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni).
Art. 33.  (Fascicolo del processo).
Art. 34.  (Riunione dei processi).
Art. 35.  (Istruzione del processo).
Art. 36.  (Documenti).
Art. 37.  (Contenuto della decisione).
Art. 38.  (Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione).
Art. 39.  (Norma di rinvio).
Art. 39 bis.  (Errore sulla norma tributaria).
Art. 40.  Impugnazione dinanzi alla corte d'appello.
Art. 41.  Revocazione.
Art. 42.  Insediamento delle commissioni.
Art. 43.  Controversie pendenti.
Art. 44.  Istanza per fissazione d'udienza.
Art. 45.  Componenti delle commissioni.
Art. 46.  Norme abrogate.
Art. 47.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973


§ 51.5.9 – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.).

 

Capo I

Delle commissioni tributarie

 

Sezione I

Competenza delle commissioni tributarie

 

     Art. 1. Controversie devolute alle commissioni tributarie. [1]

 

Sezione II

Commissioni tributarie di primo e di secondo grado

 

          Art. 2. Commissioni tributarie di primo grado. [2]

 

          Art. 3. (Commissioni tributarie di secondo grado). [3]

 

Sezione III

Disposizioni comuni alle commissioni tributariedi primo e di secondo grado

 

          Art. 4. Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie. [4]

     [I componenti delle commissioni di primo e di secondo grado debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani;

     b) godere dei diritti civili e politici;

     c) essere di buona condotta;

     d) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età;

     e) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di 2° grado di qualsiasi tipo;

     f) avere la residenza in uno dei comuni della circoscrizione per la commissione di primo grado e della provincia per la commissione di secondo grado;

     g) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.]

 

          Art. 5. Incompatibilità. [5]

     [Non possono far parte delle commissioni tributarie, finchè permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

     a) i membri del parlamento;

     b) i consiglieri regionali;

     c) i prefetti;

     d) gli intendenti di finanza;

     e) gli amministratori degli enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi indicati all'art. 1 nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

     f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei corpi di polizia in attività di servizio;

     g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     h) le persone che esercitano abitualmente la assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;

     i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette;

     l) gli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 [6].

     Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.

     Nessuno può far parte di più di una commissione.]

 

          Art. 6. Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie. [7]

     [Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

     a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4 [8];

     b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 5;

     c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti;

     d) senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;

     e) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 10;

     f) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante.

     La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze.]

 

          Art. 7. Composizione delle sezioni. [9]

     [All'inizio di ogni anno il presidente della commissione, con suo provvedimento, determina la composizione delle sezioni.

     Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vice presidente e di due membri.]

 

Sezione IV

Commissione tributaria centrale

 

          Art. 8. (Commissione tributaria centrale). [10]

     [La commissione centrale ha sede in Roma ed è composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.

     Il numero delle sezioni è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

     All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.

     Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio è presieduto dal membro più anziano.

     Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri [11].

     In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione più anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, così come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro più anziano della rispettiva sezione.

     Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianità è determinata dalla nomina e, in subordine, dall'età.]

 

          Art. 9. (Componenti della commissione tributaria centrale). [12]

     [I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attività di servizio o a riposo che non hanno superato il 72° anno di età:

     a) magistrati della corte di cassazione;

     b) magistrati del consiglio di stato, con qualifica non inferiore a consigliere;

     c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;

     d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;

     e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purché non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;

     f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.

     Possono, altresì, far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano stati iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino all'iscrizione all'albo professionale.

     Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65° anno d'età.

     I presidenti di sezione sono scelti fra i membri più anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione del consiglio di stato e della corte dei conti e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori [13].

     Il presidente della commissione centrale è scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.

     Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti.

     Per le incompatibilità e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.]

 

Sezione V

Disposizioni comuni generali

 

          Art. 10. Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie. [14]

     [I componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

     Essi restano in carica a tempo indeterminato. Quando si rendono necessarie sostituzioni di componenti deceduti o comunque cessati dall'ufficio, si osserva il procedimento di cui agli articoli 2, 3 e 9.

     I componenti delle commissioni tributarie cessano in ogni caso dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età.

     Durante l'incarico i componenti delle commissioni tributarie non possono assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie.]

 

          Art. 11. Giuramento. [15]

     [I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

     Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.

     Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri è ricevuto dal presidente della commissione, che abbia già giurato.

     Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.

     I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione.]

 

          Art. 12. Compensi ai componenti delle commissioni tributarie. [16]

     [Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, è annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.

     La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo grado e di secondo grado è stabilita dal Ministro per le finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attività da ciascuno portato nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.

     Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.

     Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i compensi mensili spettanti al presidente, ai presidenti di sezione ed ai membri della commissione centrale. Alla liquidazione ed al pagamento provvede il Ministero delle finanze.

     Ai componenti le commissioni tributarie, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico omnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo [17].]

 

Capo II

Segreterie delle commissioni tributarie

 

          Art. 13. (Segreterie delle commissioni tributarie). [18]

 

          Art. 13 bis. (Personale delle segreterie). [19]

 

          Art. 14. Compensi al personale di segreteria. [20]

 

Capo III

Procedimento dinanzi alle commissioni tributarie

 

Sezione I

Procedimento di primo grado

 

          Art. 15. (Contenuto del ricorso). [21]

 

          Art. 16. (Proposizione del ricorso alla commissione tributaria). [22]

 

          Art. 17. Presentazione del ricorso. [23]

 

          Art. 18. (Deduzioni dell'ufficio tributario). [24]

 

          Art. 19. Fissazione dell'udienza. [25]

 

          Art. 19 bis. (Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi). [26]

 

          Art. 20. (Discussione e decisione). [27]

 

          Art. 20 bis. (Conciliazione). [28]

     1. Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore [29].

     2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

     3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

     4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presuposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

     4 bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza [30].

     4 ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3 [31].

     5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

     6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 21. Rinnovazione dell'atto impugnato. [32]

 

Sezione II

Procedimento di appello

 

          Art. 22. Appello. [33]

 

          Art. 23. (Procedimento). [34]

 

          Art. 24. (Rinvio alla commissione tributaria di primo grado). [35]

 

Sezione III

Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale

 

          Art. 25. (Ricorso alla commissione tributaria centrale). [36]

 

          Art. 26. Motivi del ricorso. [37]

 

          Art. 27. (Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale). [38]

 

          Art. 28. Decisione del ricorso. [39]

 

          Art. 29. Decisioni di rinvio. [40]

 

Sezione IV

Disposizioni generali e comuni

al procedimento davanti alle commissioni tributarie

 

          Art. 30. (Rappresentanza e difesa del contribuente). [41]

 

          Art. 31. Morte o incapacità delle parti o del rappresentante. [42]

 

          Art. 32. (Comunicazioni e notificazioni). [43]

 

          Art. 32 bis. (Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni). [44]

 

          Art. 33. (Fascicolo del processo). [45]

 

          Art. 34. (Riunione dei processi). [46]

 

          Art. 35. (Istruzione del processo). [47]

 

          Art. 36. (Documenti). [48]

 

          Art. 37. (Contenuto della decisione). [49]

 

          Art. 38. (Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione). [50]

 

          Art. 39. (Norma di rinvio). [51]

 

          Art. 39 bis. (Errore sulla norma tributaria). [52]

 

Sezione V

Ricorso alla Corte d'appello e revocazione

 

          Art. 40. Impugnazione dinanzi alla corte d'appello. [53]

 

          Art. 41. Revocazione. [54]

 

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 42. Insediamento delle commissioni. [55]

 

          Art. 43. Controversie pendenti. [56]

 

          Art. 44. Istanza per fissazione d'udienza. [57]

 

          Art. 45. Componenti delle commissioni. [58]

 

          Art. 46. Norme abrogate.

     A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati:

     l'art. 48 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; gli artt. 100 e 101 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560; l'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella L. 7 giugno 1937, n. 1016; gli artt. 20, 21 e 32 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516; l'art. 2 del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella L. 21 giugno 1942, n. 840; le lettere, b) del secondo comma e d) del terzo comma e dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della L. 8 marzo 1943, n. 153; l'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514; l'art. 45, terzo comma, del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203; l'art. 6 della L. 5 gennaio 1956, n. 1; gli artt. 36 e 122 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645; ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.

     Dalla stessa data è soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.

 

          Art. 47.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.


[1] Articolo modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[2] Articolo modificato dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e ora abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

[4] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. Per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, il presente articolo continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[5] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. Per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, il presente articolo continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

[7] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il presente articolo, per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1994, n. 107 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta".

[9] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il presente articolo, per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[10] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il presente articolo, per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

[12] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il presente articolo, per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[13] Comma così modificato dall'art. 31 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[14] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il presente articolo, per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[15] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il presente articolo, per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

[16] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il presente articolo, per effetto dello stesso art. 49 del D.Lgs. 545/1992, continua ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento. Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 42 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1982, n. 130 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria, i componenti delle commissioni di primo e secondo grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo.

[18] Articolo modificato dall'art. 4 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[20] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[21] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, modificato dall'art. 31 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[22] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[23] Articolo sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[24] Articolo sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[25] Articolo sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, modificato dall'art. 5 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[27] Articolo sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 2 sexies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, con effetto a decorrere dal 17 novembre 1994.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1995, n. 403.

[30] Comma aggiunto dall'art. 42 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[31] Comma aggiunto dall'art. 42 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[32] Articolo sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[33] Articolo modificato dall'art. 14 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, dall'art. 5 del D.L. 27 aprile 1990, n. 9 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[34] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[35] Articolo modificato dall'art. 15 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[36] Articolo modificato dall'art. 16 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[37] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[38] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 22 maggio 1989, n. 198, dall'art. 5 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[39] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[40] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[41] Articolo sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, modificato dall'art. 13 della L. 5 marzo 1991, n. 91 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[42] Articolo sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[43] Articolo sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 20 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[45] Articolo sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[46] Articolo modificato dall'art. 22 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[47] Articolo sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[48] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[49] Articolo sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[50] Articolo sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[51] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 22 maggio 1989, n. 198 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[52] Articolo aggiunto dall'art. 26 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[53] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[54] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[55] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[56] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[57] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[58] Articolo modificato dall'art. 27 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e ora abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.