Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.5 giustizia tributaria |
Data: | 31/12/1992 |
Numero: | 545 |
Sommario |
Art. 1. Le commissioni tributarie. |
Art. 2. La composizione delle commissioni tributarie. |
Art. 3. I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni. |
Art. 4. I giudici delle commissioni tributarie provinciali. |
Art. 5. I giudici delle commissioni tributarie regionali. |
Art. 6. La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti. |
Art. 7. Requisiti generali. |
Art. 8. Incompatibilità. |
Art. 9. Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie. |
Art. 10. Giuramento. |
Art. 11. (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). |
Art. 12. Decadenza dall'incarico. |
Art. 13. Trattamento economico. |
Art. 14. Responsabilità. |
Art. 15. (Vigilanza e sanzioni disciplinari). |
Art. 16. Procedimento disciplinare. |
Art. 17. Composizione. |
Art. 18. Durata. |
Art. 19. Il presidente. |
Art. 20. Ineleggibilità. |
Art. 21. Elezione del consiglio di presidenza. |
Art. 22. Votazioni. |
Art. 23. Proclamazione degli eletti. Reclami. |
Art. 24. Attribuzioni. |
Art. 25. Convocazione. |
Art. 26. Deliberazioni. |
Art. 27. Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza. |
Art. 28. Scioglimento del consiglio di presidenza. |
Art. 29. Alta sorveglianza. |
Art. 29 bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). |
Art. 30. Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza. |
Art. 31. Uffici di segreteria delle commissioni tributarie. |
Art. 32. Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie. |
Art. 33. Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria. |
Art. 34. Amministrazione del personale delle segreterie. |
Art. 35. Attribuzioni del personale delle segreterie. |
Art. 36. Servizi automatizzati. |
Art. 37. Attività di indirizzo agli uffici periferici. |
Art. 38. Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi. |
Art. 39. Rilevazioni statistiche. |
Art. 40. Ufficio del massimario. |
Art. 41. Corsi di aggiornamento. |
Art. 42. Insediamento delle commissioni tributarie. |
Art. 43. Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali. |
Art. 44. Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale. |
Art. 44 bis. Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996. |
Art. 44 ter. (Modifica delle tabelle). |
Art. 45. Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. |
Art. 46. Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse. |
Art. 47. Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali. |
Art. 48. Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie. |
Art. 49. Norme abrogate. |
Art. 50. Regolamenti. |
Art. 51. Entrata in vigore. |
§ 51.5.18 – D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(G.U. 13 gennaio 1993, n. 8, S.O.).
CAPO I
Gli organi della giurisdizione tributaria
Art. 1. Le commissioni tributarie.
1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal
1 bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato [2].
2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.
3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 2. La composizione delle commissioni tributarie.
1. . A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina [3].
1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza [4].
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.
Art. 3. I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni.
1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
Art. 4. I giudici delle commissioni tributarie provinciali.
1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo [5];
b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni [6].
Art. 5. I giudici delle commissioni tributarie regionali.
1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo [7];
b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;
c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;
d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;
e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;
f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.
Art. 6. La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti.
1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso [8].
1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali [9].
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.
3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
CAPO II
I componenti delle commissioni tributarie.
Art. 7. Requisiti generali.
1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età [10];
e) avere idoneità fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche [11];
f) [avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria] [12].
Art. 8. Incompatibilità.
1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) [gli ispettori tributari di cui alla
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici [16];
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori [17];
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
m) [coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione] [18];
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del
1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria [20].
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado [21].
3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.
Art. 9. Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie.
1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della
2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo [23].
3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 e il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.
4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.
5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.
6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.
Art. 10. Giuramento.
1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".
2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.
3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati [24].
4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.
Art. 11. (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). [25]
1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali.
5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni [26].
Art. 12. Decadenza dall'incarico.
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.
Art. 13. Trattamento economico.
1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso [27].
3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3 bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati [28].
Art. 14. Responsabilità.
1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della
Art. 15. (Vigilanza e sanzioni disciplinari). [29]
1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
Art. 16. Procedimento disciplinare.
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.
CAPO III
Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Art. 17. Composizione.
1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni [30].
2 bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento [31].
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria [32].
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili [33].
4. [34].
Art. 18. Durata.
1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
Art. 20. Ineleggibilità.
1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.
2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.
Art. 21. Elezione del consiglio di presidenza.
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21 [36].
2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento [37].
2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza [38].
2-ter. Nessuno può presentare più di un candidato nè essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto [39].
2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni tributarie. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria [40].
2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento [41].
2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si dà atto nel processo verbale [42].
2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo [43].
1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.
Art. 23. Proclamazione degli eletti. Reclami.
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze [45].
2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione [46].
3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio [47].
Art. 24. Attribuzioni.
1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;
h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi [48];
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1 [49];
m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno [50];
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti [51].
Art. 25. Convocazione.
1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 26. Deliberazioni.
1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
Art. 27. Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza.
1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria [52].
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.
Art. 28. Scioglimento del consiglio di presidenza.
1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
Art. 29. Alta sorveglianza.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza [53].
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso [54].
Art. 29 bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). [55]
1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
CAPO IV
Gli uffici di segreteria Artt. 30 - 35
Art. 30. Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza.
1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.
2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.
Art. 31. Uffici di segreteria delle commissioni tributarie.
1. E’ istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.
Art. 32. Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie.
1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della
2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria.
Art. 33. Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria.
1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se più favorevole, l'indennità prevista dalla
3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della
Art. 34. Amministrazione del personale delle segreterie.
1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della
Art. 35. Attribuzioni del personale delle segreterie.
1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.
2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.
3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.
4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.
5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.
CAPO V
I servizi amministrativi del contenzioso
Art. 36. Servizi automatizzati.
1. E’ istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.
2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del
3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento.
Art. 37. Attività di indirizzo agli uffici periferici.
1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.
2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.
4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.
4-bis Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del
Art. 38. Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi.
1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.
2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.
Art. 39. Rilevazioni statistiche.
1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.
2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.
Art. 40. Ufficio del massimario.
1. E’ istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.
2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.
3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.
Art. 41. Corsi di aggiornamento.
1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.
2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento.
CAPO VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 42. Insediamento delle commissioni tributarie.
1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1° aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima [58].
2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636.
3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze [59].
4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del
Art. 43. Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali.
1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal
2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.
3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.
4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale [60].
5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.
6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze [61].
7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.
8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.
8 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento [62].
9. [63].
10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel
Art. 44. Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale.
1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età [64].
Art. 44 bis. Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996. [65]
1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.
Art. 44 ter. (Modifica delle tabelle). [66]
1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 45. Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43.
2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996 [67].
Art. 46. Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse.
1. Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal
2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1° gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.
3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.
Art. 47. Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.
2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32 [68].
Art. 48. Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie.
1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. E’ data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della
2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.
Art. 49. Norme abrogate.
1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del
2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, quarto comma, 13, 13-bis e 14 del
Art. 50. Regolamenti.
1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994 [71].
Art. 51. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A [73]
ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
COMMISSIONI REGIONALI |
Sezioni |
COMMISSIONI PROVINCIALI |
Sezioni |
Totali provinciali |
Piemonte ..... |
38 |
Alessandria |
8 |
72 |
|
|
Asti |
3 |
|
|
|
Biella |
3 |
|
|
|
Cuneo |
7 |
|
|
|
Novara |
6 |
|
|
|
Torino |
37 |
|
|
|
Verbania |
3 |
|
|
|
Vercelli |
5 |
|
Valle d'Aosta ..... |
3 |
Aosta |
5 |
5 |
Lombardia ..... |
68 |
Bergamo |
12 |
128 |
|
|
Brescia |
16 |
|
|
|
Como |
10 |
|
|
|
Cremona |
6 |
|
|
|
Lecco |
5 |
|
|
|
Lodi |
2 |
|
|
|
Mantova |
5 |
|
|
|
Milano |
50 |
|
|
|
Pavia |
6 |
|
|
|
Sondrio |
3 |
|
|
|
Varese |
13 |
|
Veneto ..... |
34 |
Belluno |
3 |
64 |
|
|
Padova |
15 |
|
|
|
Rovigo |
3 |
|
|
|
Treviso |
9 |
|
|
|
Venezia |
14 |
|
|
|
Verona |
10 |
|
|
|
Vicenza |
10 |
|
Friuli-Venezia Giulia ..... |
13 |
Gorizia |
2 |
25 |
|
|
Pordenone |
5 |
|
|
|
Trieste |
7 |
|
|
|
Udine |
11 |
|
Trentino ..... |
3 |
Trento |
6 |
6 |
Alto Adige ..... |
3 |
Bolzano |
6 |
6 |
Liguria ..... |
21 |
Genova |
20 |
40 |
|
|
Imperia |
6 |
|
|
|
La Spezia |
7 |
|
|
|
Savona |
7 |
|
Emilia-Romagna ..... |
36 |
Bologna |
18 |
68 |
|
|
Ferrara |
6 |
|
|
|
Forlì |
6 |
|
|
|
Modena |
7 |
|
|
|
Parma |
9 |
|
|
|
Piacenza |
5 |
|
|
|
Ravenna |
6 |
|
|
|
Reggio Emilia |
7 |
|
|
|
Rimini |
4 |
|
Toscana ..... |
37 |
Arezzo |
5 |
71 |
|
|
Firenze |
20 |
|
|
|
Grosseto |
4 |
|
|
|
Livorno |
6 |
|
|
|
Lucca |
8 |
|
|
|
Massa Carrara |
4 |
|
|
|
Pisa |
6 |
|
|
|
Pistoia |
6 |
|
|
|
Prato |
7 |
|
|
|
Siena |
5 |
|
Umbria ..... |
6 |
Perugia |
8 |
12 |
|
|
Terni |
4 |
|
Marche ..... |
11 |
Ancona |
5 |
21 |
|
|
Ascoli Piceno |
7 |
|
|
|
Macerata |
4 |
|
|
|
Pesaro |
5 |
|
Lazio ..... |
50 |
Frosinone |
11 |
95 |
|
|
Latina |
8 |
|
|
|
Rieti |
3 |
|
|
|
Roma |
68 |
|
|
|
Viterbo |
5 |
|
Abruzzo ..... |
10 |
Chieti |
5 |
18 |
|
|
L'Aquila |
5 |
|
|
|
Pescara |
4 |
|
|
|
Teramo |
4 |
|
Molise ..... |
4 |
Campobasso |
4 |
8 |
|
|
Isernia |
4 |
|
Campania ..... |
53 |
Avellino |
8 |
101 |
|
|
Benevento |
9 |
|
|
|
Caserta |
19 |
|
|
|
Napoli |
46 |
|
|
|
Salerno |
19 |
|
Puglia ..... |
30 |
Bari |
24 |
56 |
|
|
Brindisi |
5 |
|
|
|
Foggia |
11 |
|
|
|
Lecce |
9 |
|
|
|
Taranto |
7 |
|
Basilicata ..... |
5 |
Matera |
3 |
9 |
|
|
Potenza |
6 |
|
Calabria ..... |
17 |
Catanzaro |
5 |
32 |
|
|
Cosenza |
13 |
|
|
|
Crotone |
2 |
|
|
|
Reggio Calabria |
10 |
|
|
|
Vibo Valentia |
2 |
|
Sicilia ..... |
37 |
Agrigento |
7 |
70 |
|
|
Caltanissetta |
4 |
|
|
|
Catania |
14 |
|
|
|
Enna |
3 |
|
|
|
Messina |
13 |
|
|
|
Palermo |
13 |
|
|
|
Ragusa |
4 |
|
|
|
Siracusa |
5 |
|
|
|
Trapani |
7 |
|
Sardegna ..... |
10 |
Cagliari |
7 |
18 |
|
|
Nuoro |
3 |
|
|
|
Oristano |
2 |
|
|
|
Sassari |
6 |
|
Totali ..... |
489 |
|
925 |
925 |
TABELLA B
ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
COMMISSIONI REGIONALI |
Componenti |
COMMISSIONI PROVINCIALI |
Componenti |
Totali provinciali |
Piemonte |
228 |
Alessandria |
48 |
432 |
|
|
Asti |
18 |
|
|
|
Biella |
18 |
|
|
|
Cuneo |
42 |
|
|
|
Novara |
36 |
|
|
|
Torino |
222 |
|
|
|
Verbania |
18 |
|
|
|
Vercelli |
30 |
|
Valle d'Aosta |
18 |
Aosta |
30 |
30 |
Lombardia |
408 |
Bergamo |
72 |
768 |
|
|
Brescia |
96 |
|
|
|
Como |
60 |
|
|
|
Cremona |
36 |
|
|
|
Lecco |
30 |
|
|
|
Lodi |
12 |
|
|
|
Mantova |
30 |
|
|
|
Milano |
300 |
|
|
|
Pavia |
36 |
|
|
|
Sondrio |
18 |
|
|
|
Varese |
78 |
|
Veneto |
204 |
Belluno |
18 |
384 |
|
|
Padova |
90 |
|
|
|
Rovigo |
18 |
|
|
|
Treviso |
54 |
|
|
|
Venezia |
84 |
|
|
|
Verona |
60 |
|
|
|
Vicenza |
60 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
78 |
Gorizia |
12 |
150 |
|
|
Pordenone |
30 |
|
|
|
Trieste |
42 |
|
|
|
Udine |
66 |
|
Trentino |
18 |
Trento |
36 |
36 |
Alto Adige |
18 |
Bolzano |
36 |
36 |
Liguria |
126 |
Genova |
120 |
240 |
|
|
Imperia |
36 |
|
|
|
La Spezia |
42 |
|
|
|
Savona |
42 |
|
Emilia-Romagna |
216 |
Bologna |
108 |
408 |
|
|
Ferrara |
36 |
|
|
|
Forlì |
36 |
|
|
|
Modena |
42 |
|
|
|
Parma |
54 |
|
|
|
Piacenza |
30 |
|
|
|
Ravenna |
36 |
|
|
|
Reggio Emilia |
42 |
|
|
|
Rimini |
24 |
|
Toscana |
222 |
Arezzo |
30 |
426 |
|
|
Firenze |
120 |
|
|
|
Grosseto |
24 |
|
|
|
Livorno |
36 |
|
|
|
Lucca |
48 |
|
|
|
Massa Carrara |
24 |
|
|
|
Pisa |
36 |
|
|
|
Pistoia |
36 |
|
|
|
Prato |
42 |
|
|
|
Siena |
30 |
|
Umbria |
36 |
Perugia |
48 |
72 |
|
|
Terni |
24 |
|
Marche |
66 |
Ancona |
30 |
126 |
|
|
Ascoli Piceno |
42 |
|
|
|
Macerata |
24 |
|
|
|
Pesaro |
30 |
|
Lazio |
300 |
Frosinone |
66 |
570 |
|
|
Latina |
48 |
|
|
|
Rieti |
18 |
|
|
|
Roma |
408 |
|
|
|
Viterbo |
30 |
|
Abruzzo |
60 |
Chieti |
30 |
108 |
|
|
L'Aquila |
30 |
|
|
|
Pescara |
24 |
|
|
|
Teramo |
24 |
|
Molise |
24 |
Campobasso |
24 |
48 |
|
|
Isernia |
24 |
|
Campania |
318 |
Avellino |
48 |
606 |
|
|
Benevento |
54 |
|
|
|
Caserta |
114 |
|
|
|
Napoli |
276 |
|
|
|
Salerno |
114 |
|
Puglia |
180 |
Bari |
144 |
336 |
|
|
Brindisi |
30 |
|
|
|
Foggia |
66 |
|
|
|
Lecce |
54 |
|
|
|
Taranto |
42 |
|
Basilicata |
30 |
Matera |
18 |
54 |
|
|
Potenza |
36 |
|
Calabria |
102 |
Catanzaro |
30 |
192 |
|
|
Cosenza |
78 |
|
|
|
Crotone |
12 |
|
|
|
Reggio Calabria |
60 |
|
|
|
Vibo Valentia |
12 |
|
Sicilia |
222 |
Agrigento |
42 |
420 |
|
|
Caltanissetta |
24 |
|
|
|
Catania |
84 |
|
|
|
Enna |
18 |
|
|
|
Messina |
78 |
|
|
|
Palermo |
78 |
|
|
|
Ragusa |
24 |
|
|
|
Siracusa |
30 |
|
|
|
Trapani |
42 |
|
Sardegna |
60 |
Cagliari |
42 |
108 |
|
|
Nuoro |
18 |
|
|
|
Oristano |
12 |
|
|
|
Sassari |
36 |
|
Totali ..... |
2.934 |
|
5.550 |
5.550 |
TABELLA C [74]
Il contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie consta di 6.033 unità.
Nell'ambito delle qualifiche funzionali sono istituiti i profili professionali di IX, VIII, VII e VI livello, fondati sulla peculiare tipologia delle prestazioni concernenti il processo tributario, considerata per il suo contenuto in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed al requisito di accesso alla qualifica secondo le disposizioni di cui alla
Alle qualifiche funzionali V, IV e III si applicano, rispettivamente i profili professionali di operatore amministrativo, di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera definiti per tutte le Amministrazioni dello Stato.
TABELLA D
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
COMMISSIONI REGIONALI |
Personale |
COMMISSIONI PROVINCIALI |
Personale |
Totali provinciali |
Piemonte |
162 |
Alessandria |
34 |
309 |
|
|
Asti |
13 |
|
|
|
Biella |
13 |
|
|
|
Cuneo |
30 |
|
|
|
Novara |
26 |
|
|
|
Torino |
159 |
|
|
|
Verbania |
13 |
|
|
|
Vercelli |
21 |
|
Valle d'Aosta |
11 |
Aosta |
21 |
21 |
Lombardia |
287 |
Bergamo |
51 |
547 |
|
|
Brescia |
68 |
|
|
|
Como |
43 |
|
|
|
Cremona |
26 |
|
|
|
Lecco |
21 |
|
|
|
Lodi |
9 |
|
|
|
Mantova |
21 |
|
|
|
Milano |
214 |
|
|
|
Pavia |
26 |
|
|
|
Sondrio |
13 |
|
|
|
Varese |
55 |
|
Veneto |
144 |
Belluno |
13 |
274 |
|
|
Padova |
64 |
|
|
|
Rovigo |
13 |
|
|
|
Treviso |
38 |
|
|
|
Venezia |
60 |
|
|
|
Verona |
43 |
|
|
|
Vicenza |
43 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
57 |
Gorizia |
9 |
107 |
|
|
Pordenone |
21 |
|
|
|
Trieste |
30 |
|
|
|
Udine |
47 |
|
Trentino |
14 |
Trento |
26 |
26 |
Alto Adige |
14 |
Bolzano |
26 |
26 |
Liguria |
89 |
Genova |
85 |
171 |
|
|
Imperia |
26 |
|
|
|
La Spezia |
30 |
|
|
|
Savona |
30 |
|
Emilia-Romagna |
153 |
Bologna |
77 |
291 |
|
|
Ferrara |
26 |
|
|
|
Forlì |
26 |
|
|
|
Modena |
30 |
|
|
|
Parma |
38 |
|
|
|
Piacenza |
21 |
|
|
|
Ravenna |
26 |
|
|
|
Reggio Emilia |
30 |
|
|
|
Rimini |
17 |
|
Toscana |
159 |
Arezzo |
21 |
303 |
|
|
Firenze |
85 |
|
|
|
Grosseto |
17 |
|
|
|
Livorno |
26 |
|
|
|
Lucca |
34 |
|
|
|
Massa Carrara |
17 |
|
|
|
Pisa |
26 |
|
|
|
Pistoia |
26 |
|
|
|
Prato |
30 |
|
|
|
Siena |
21 |
|
Umbria |
27 |
Perugia |
34 |
51 |
|
|
Terni |
17 |
|
Marche |
47 |
Ancona |
21 |
89 |
|
|
Ascoli Piceno |
30 |
|
|
|
Macerata |
17 |
|
|
|
Pesaro |
21 |
|
Lazio |
215 |
Frosinone |
47 |
410 |
|
|
Latina |
34 |
|
|
|
Rieti |
13 |
|
|
|
Roma |
295 |
|
|
|
Viterbo |
21 |
|
Abruzzo |
40 |
Chieti |
21 |
76 |
|
|
L'Aquila |
21 |
|
|
|
Pescara |
17 |
|
|
|
Teramo |
17 |
|
Molise |
18 |
Campobasso |
17 |
34 |
|
|
Isernia |
17 |
|
Campania |
226 |
Avellino |
34 |
431 |
|
|
Benevento |
38 |
|
|
|
Caserta |
81 |
|
|
|
Napoli |
197 |
|
|
|
Salerno |
81 |
|
Puglia |
125 |
Bari |
102 |
238 |
|
|
Brindisi |
21 |
|
|
|
Foggia |
47 |
|
|
|
Lecce |
38 |
|
|
|
Taranto |
30 |
|
Basilicata |
21 |
Matera |
13 |
39 |
|
|
Potenza |
26 |
|
Calabria |
71 |
Catanzaro |
21 |
137 |
|
|
Cosenza |
55 |
|
|
|
Crotone |
9 |
|
|
|
Reggio Calabria |
43 |
|
|
|
Vibo Valentia |
9 |
|
Sicilia |
156 |
Agrigento |
30 |
298 |
|
|
Caltanissetta |
17 |
|
|
|
Catania |
60 |
|
|
|
Enna |
13 |
|
|
|
Messina |
55 |
|
|
|
Palermo |
55 |
|
|
|
Ragusa |
17 |
|
|
|
Siracusa |
21 |
|
|
|
Trapani |
30 |
|
Sardegna |
41 |
Cagliari |
30 |
78 |
|
|
Nuoro |
13 |
|
|
|
Oristano |
9 |
|
|
|
Sassari |
26 |
|
Totali ..... |
2.077 |
|
3.956 |
3.956 |
TABELLA E - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE [75]
a) TITOLI DI SERVIZIO
|
|
Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi |
Magistrato |
di tribunale ..... |
0,50 |
ordinario o |
d'appello ..... |
1 |
equiparato |
di cassazione .... |
1,50 |
|
di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori .... |
2 |
|
uditore giudiziario .... |
0,25 |
Attività |
ragioniere e perito commerciale .... |
0,25 |
professionali |
notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile ..... |
0,50 |
|
ricercatore ..... |
0,50 |
|
professore associato .... |
1 |
|
professore ordinario o straordinario ..... |
1,50 |
Docenze |
insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado .... |
0,25 |
|
insegnante incaricato o con contratto in università .... |
0,50 |
|
assistente, contrattista, borsista o assegnista in università .... |
0,25 |
|
in qualifica inferiore a primo dirigente .... |
0,25 |
Dipendenti dello Stato o di altre |
in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore .... |
1 |
amministrazioni |
in qualifica di dirigente generale ..... |
1,50 |
pubbliche |
con incarico di ispettore tributario centrale ...... |
1,50 |
|
Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi |
Attività alla dipendenza di terzi ..... |
0,25 |
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali ....... |
0,50 |
b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO
|
Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi |
Dottorato di ricerca o libera docenza..... |
2 |
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica" ........... |
1,50 |
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado .... |
1 |
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista ..... |
2 |
TABELLA F
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE [76]
|
|
Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi |
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 1° grado ...... |
componente .... |
1 |
|
vice presidente ...... |
1,50 |
|
presidente di sezione .... |
2 |
|
presidente di commissione |
3 |
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 2° grado ....... |
componente .... |
1,25 |
|
vice presidente .... |
2 |
|
presidente di sezione .... |
2,50 |
|
presidente di commissione .. |
3,50 |
Servizio prestato nella commissione tributaria centrale |
componente .... |
3 |
|
presidente di sezione .... |
4 |
|
presidente della commissione ...... |
5 |
[1] Comma già modificato dall'art. 3 sexies del
[2] Comma inserito dall'art. 35 della
[3] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 11 del
[4] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 11 del
[5] Lettera così modificata dall'art. 39 del
[6] Lettera così rettificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72.
[7] Lettera così modificata dall'art. 39 del
[8] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 11 del
[9] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 11 del
[10] Lettera così sostituita dall'art. 3 bis del
[11] Lettera inserita dall'art. 11 del
[12] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[13] Lettera così modificata dall'art. 69 del
[14] Lettera così modificata dall'art. 16 quater del
[15] Lettera abrogata dall'art. 39 del
[16] Lettera così modificata dall'art. 11 del
[17] Lettera sostituita dall'art. 31 della
[18] Lettera abrogata dall'art. 39 del
[19] Lettera aggiunta dall'art. 39 del
[20] Comma inserito dall'art. 39 del
[21] Comma così modificato dall'art. 39 del
[22] Comma così modificato dall'art. 11 del
[23] Comma inserito dall'art. 39 del
[24] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72.
[25] Articolo corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72, modificato dall'art. 12 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[27] Comma così modificato dall'art.11 del
[28] Comma aggiunto all'art. 86 della
[29] Articolo così sostituito dall'art. 11 del
[30] Comma già sostituito dall'art. 85 della
[31] Comma inserito dall'art. 85 della
[32] Comma inserito dall'art. 16 quater del
[33] Comma così modificato dall'art. 6 del
[34] Comma abrogato dall'art. 85 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 85 della
[36] Comma così modificato dall'art. 11 del
[37] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 septies per effetto dell'art. 11 del
[38] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 septies per effetto dell'art. 11 del
[39] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 septies per effetto dell'art. 11 del
[40] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 septies per effetto dell'art. 11 del
[41] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 septies per effetto dell'art. 11 del
[42] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 septies per effetto dell'art. 11 del
[43] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 septies per effetto dell'art. 11 del
[44] Articolo così sostituito dall'art. 11 del
[45] Comma così modificato dall'art. 11 del
[46] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[47] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[48] Lettera così sostituita dall'art. 11 del
[49] Lettera così sostituita dall'art. 39 del
[50] Lettera inserita dall'art. 16 quater del
[51] Comma così modificato dall'art. 39 del
[52] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[53] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72.
[54] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[55] Articolo inserito dall'art. 36 della
[56] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72.
[57] Comma aggiunto dall'art. 14 del
[58] Comma così modificato dall'art. 1 del
[59] Comma già modificato dall'art. 69 del
[60] Comma così modificato dall'art. 31 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.
[61] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[62] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[63] Comma abrogato dall'art. 1 del
[64] Comma così modificato dall'art. 3 bis del
[65] Articolo inserito dall'art. 32 della
[66] Articolo inserito dall'art. 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
[67] Comma così modificato dall'art. 11 del
[68] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72.
[69] Comma così modificato dall'art. 69 del
[70] Comma così modificato dall'art. 69 del
[71] Comma così modificato dall'art. 69 del
[72] Comma così modificato dall'art. 11 del
[73] Tabella così corretta con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72.
[74] Tabella così corretta con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 marzo 1993, n. 72.
[75] I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla presente tabella sono aboliti per effetto dell'art. 1 del D.M. 6 giugno 2002, con effetto a decorrere dalla stessa data.
[76] I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla presente tabella sono aboliti per effetto dell'art. 1 del D.M. 6 giugno 2002, con effetto a decorrere dalla stessa data.