§ 51.5.3 – R.D. 8 luglio 1937, n. 1516.
Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:08/07/1937
Numero:1516


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessino dalle loro funzioni il Presidente od un vice presidente delle Commissioni provinciali o distrettuali, il [...]
Art. 3.      Entro il mese di marzo dell'ultimo anno del quadriennio, l'intendente di finanza d'intesa col Prefetto, Presidente del consiglio provinciale delle corporazioni, [...]
Art. 4.      Entro il successivo mese di aprile, l'intendente invita le unioni sindacali di cui all'articolo precedente a procedere alla designazione dei membri delle Commissioni [...]
Art. 5.      L'intendente, non oltre il 31 luglio, nomina il Presidente, il vice presidente e, scegliendoli tra i designati, i membri effettivi e supplenti
Art. 6.      Entro il 31 maggio dell'ultimo anno del quadriennio il Prefetto, Presidente del consiglio provinciale delle corporazioni, convoca il Consiglio generale, o, in caso di [...]
Art. 7.      Non possono essere nominati membri delle Commissioni distrettuali e provinciali coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano compiuti gli anni venticinque, nè le [...]
Art. 8.      La carica di un componente le Commissioni distrettuali e provinciali è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti [...]
Art. 9.      Si intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita ai sensi [...]
Art. 10.      Spetta all'intendente di finanza, sentito il Presidente della commissione, ed eseguite, nei casi indicati all'art. 9, le opportune contestazioni agli interessati, di [...]
Art. 11.      La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei singoli membri, almeno sette giorni prima di quello [...]
Art. 12.      I Presidenti, i vice presidenti, i membri ed i segretari delle Commissioni, all'atto della loro prima ammissione in carica, sono tenuti a prestare giuramento con la [...]
Art. 13.      Nei casi in cui si renda necessaria la costituzione di Sezioni aggiunte delle Commissioni provinciali, la designazione dei membri spettante al Consiglio provinciale [...]
Art. 14.      L'assegnazione dei membri tra la prima e la seconda Sezione delle Commissioni distrettuali e provinciali è fatta al principio di ogni biennio dal Presidente, osservando, [...]
Art. 15.      Il Presidente ha la direzione dei lavori della Commissione, firma il carteggio ufficiale, cura l'osservanza dei termini
Art. 16.      Le Commissioni distrettuali e provinciali si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole Sezioni e quante [...]
Art. 17.      L'ordine della discussione e della votazione è stabilito da chi presiede la seduta
Art. 18.      Le Commissioni distrettuali e provinciali e le Sezioni non possono deliberare se non sono presenti i tre quinti dei componenti le medesime
Art. 19.      I membri effettivi e supplenti, che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di poter [...]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      Quando un commissario, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'intendente, d'ufficio, o su proposta del Presidente, udite le [...]
Art. 23.      Contro l'operato dell'ufficio il contribuente può reclamare, nei casi stabiliti dalle leggi di imposta, alla Commissione distrettuale entro il termine di trenta giorni [...]
Art. 24.      Al contribuente che abbia fatto domanda di audizione personale deve essere notificato apposito avviso, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione [...]
Art. 25.      Le Commissioni distrettuali hanno tutte le facoltà di indagine, di accesso, di ispezione, di controllo, di richiesta di dati, e di informazioni e di chiarimenti, [...]
Art. 26.      La disposizione dell'art. 23 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, si applica anche nel caso in cui il contribuente, qualora le [...]
Art. 27.      Qualora le Commissioni, di loro iniziativa o su richiesta del contribuente, dispongano la esecuzione di stime o di sopraluoghi possono deliberare che le spese siano a [...]
Art. 28.      La mancata presentazione del contribuente a cui è stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, [...]
Art. 29.      Il Procuratore delle imposte o del registro può intervenire personalmente, od a mezzo di un suo rappresentante, alle adunanze della Commissione, per fornire tutti i [...]
Art. 30.      Le Commissioni distrettuali hanno l'obbligo di redigere, per ogni Sezione, il verbale delle adunanze indicandovi coloro che sono intervenuti alla seduta, le controversie [...]
Art. 31.      Quando la Commissione distrettuale intenda valersi della facoltà di accertare o di aumentare i redditi ai sensi dell'art. 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, [...]
Art. 32. 
Art. 33.      Trascorsi tre mesi dalla presentazione del reclamo alla Commissione distrettuale, senza che sia intervenuta la decisione, tanto l'ufficio quanto il contribuente possono [...]
Art. 34.      Le decisioni delle Commissioni distrettuali si intendono pubblicate nella data di ricevimento da parte dell'Ufficio delle imposte o del registro
Art. 35.      Le decisioni delle Commissioni distrettuali debbono essere notificate, a cura dell'ufficio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento indicata all'articolo [...]
Art. 36.      La estimazione del reddito complessivo e la determinazione del valore di un fabbricato posto sul territorio di più comuni spettano alla Commissione distrettuale del [...]
Art. 37.      Il contribuente può impugnare la decisione della Commissione di prima istanza avanti la Commissione provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla data di [...]
Art. 38.      L'ufficio che non intende accettare la decisione della Commissione distrettuale può impugnarla avanti la Commissione provinciale con atto che deve giungere a [...]
Art. 39.      I ricorsi per controversie di cui al 4° comma dell'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, debbono essere presentati all'Ufficio del registro e sono [...]
Art. 40.      Nei giudizi avanti le Commissioni provinciali è ammesso l'appello incidentale secondo le norme del diritto procedurale comune
Art. 41.      Per i ricorsi in appello si segue il procedimento stabilito dal comma 2° dell'art. 23 e dagli artt. 24 a 30, 33, 34 e 35 del presente decreto
Art. 42.      In materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza, le Commissioni provinciali e la Commissione centrale debbono indicare i motivi delle loro [...]
Art. 43.      Per la imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile rimangono ferme le facoltà delle Commissioni distrettuali e provinciali di emettere un'unica decisione per tutti i [...]
Art. 44.      Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso il ricorso per revocazione nei casi stabiliti dall'art. 494 del codice di procedura civile
Art. 45.      Contro la decisione della Commissione provinciale il contribuente può ricorrere alla Commissione centrale delle imposte dirette, nei casi ammessi dalle singole leggi di [...]
Art. 46.      Nei ricorsi alla Commissione centrale, per i casi ammessi dalla legge, debbono essere esposti il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli [...]
Art. 47.      Sono applicabili al funzionamento della Commissione centrale gli artt. 15, 17 e 18 del presente decreto
Art. 48.      I giudizi avanti la Commissione centrale si svolgono senza intervento nè della parte nè del rappresentante della finanza
Art. 49.      L'Ufficio delle imposte o del registro ha l'obbligo di notificare al ricorrente solo la parte dispositiva della decisione della Commissione
Art. 50.      L'intendente di finanza, previi accordi coi rispettivi Presidenti, nomina ogni anno il segretario, il personale di segreteria eventualmente necessario ed il personale di [...]
Art. 51.      I locali per le adunanze e per gli uffici delle Commissioni distrettuali e provinciali debbono essere forniti rispettivamente dal comune e dalla provincia
Art. 52.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà in ciascun esercizio iscritto tra le spese obbligatorie un Fondo destinato alle spese di [...]
Art. 53.      Con disposizione del Ministro per le finanze è annualmente determinato l'ammontare del Fondo da assegnare a ciascuna intendenza per compensi ai membri delle Commissioni [...]
Art. 54.      Le Commissioni distrettuali e provinciali debbono conservare gli originali delle decisioni emesse e debbono tenere il Protocollo, un Registro per il rilascio delle [...]
Art. 55.      Gli stampati ed i Registri sono forniti alle Commissioni in moduli uniformi dall'intendenza di finanza della provincia, alla quale vengono spediti dall'amministrazione [...]
Art. 56.      Per i procedimenti di valutazione che siano regolati dalle norme anteriori, è data facoltà all'amministrazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente [...]
Art. 57.      Nei giudizi avanti le Commissioni amministrative l'assistenza e la rappresentanza nelle questioni di carattere tributario è regolata secondo le norme contenute negli [...]
Art. 58.      Il Ministro delle finanze emanerà le disposizioni per la prima costituzione delle Commissioni e per quanto altro occorra perchè queste possano iniziare il loro [...]


§ 51.5.3 – R.D. 8 luglio 1937, n. 1516. [1]

Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

(G.U. 10 settembre 1937, n. 211).

 

Titolo I

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI PER LE IMPOSTE DIRETTE E PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

 

     Art. 1. [2]

     Le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, durano in funzione quattro anni.

     In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

     I componenti le Commissioni possono essere riconfermati nella carica.

     Il primo quadriennio scade per tutte le Commissioni col 31 dicembre 1948.

 

          Art. 2.

     Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessino dalle loro funzioni il Presidente od un vice presidente delle Commissioni provinciali o distrettuali, il Ministro per le finanze o l'intendente procedono rispettivamente a nuova nomina.

     Il Ministro o l'intendente possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

     Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti siasi ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

     Chi surroga membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni, prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

     Le funzioni dei membri delle Commissioni distrettuali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione degli Uffici distrettuali, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria la ricostituzione delle Commissioni.

 

          Art. 3.

     Entro il mese di marzo dell'ultimo anno del quadriennio, l'intendente di finanza d'intesa col Prefetto, Presidente del consiglio provinciale delle corporazioni, determina per ciascun distretto di Ufficio delle imposte dirette, quali unioni sindacali, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono ammesse a fare le designazioni per la scelta dei membri delle Commissioni distrettuali, e stabilisce il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse.

 

          Art. 4.

     Entro il successivo mese di aprile, l'intendente invita le unioni sindacali di cui all'articolo precedente a procedere alla designazione dei membri delle Commissioni distrettuali in numero triplo di quello da nominare.

     Le unioni debbono fare le designazioni entro un mese dall'invito, e, ove a ciò non provvedano, si sostituisce ad esse il Prefetto, Presidente del consiglio provinciale delle corporazioni, su richiesta dell'intendente di finanza.

 

          Art. 5.

     L'intendente, non oltre il 31 luglio, nomina il Presidente, il vice presidente e, scegliendoli tra i designati, i membri effettivi e supplenti.

     Il decreto dell'intendente con i nomi dei componenti le Commissioni distrettuali è pubblicato in tutti i comuni componenti il distretto; le comunicazioni ai prescelti sono fatte mediante lettera in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito all'intendente.

 

          Art. 6.

     Entro il 31 maggio dell'ultimo anno del quadriennio il Prefetto, Presidente del consiglio provinciale delle corporazioni, convoca il Consiglio generale, o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza ai sensi dell'art. 23, n. 2, del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, affinchè proceda alle designazioni previste dall'art. 25, comma 2, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. Non oltre il 30 giugno il Prefetto dà comunicazione di esse al Ministro per le finanze.

     Nello stesso termine del 30 giugno, l'unione dei professionisti ed artisti fa al Ministro delle finanze le designazioni previste dall'art. 30, comma secondo, del citato regio decreto-legge; in caso di inadempienza provvede il Ministro alla scelta fra gli esercenti professioni legali a termini del detto comma, prescindendo da qualsiasi designazione.

     Il decreto ministeriale di nomina del Presidente, dei vice presidenti e dei membri delle Commissioni provinciali è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia, la comunicazione ai prescelti è fatta a cura dell'intendente con lettera in duplice esemplare di cui uno deve essere restituito, firmato per ricevuta.

 

          Art. 7.

     Non possono essere nominati membri delle Commissioni distrettuali e provinciali coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano compiuti gli anni venticinque, nè le persone indicate all'art. 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

     Non possono inoltre far parte delle Commissioni predette, per ragioni di incompatibilità, i Prefetti, gli Intendenti di finanza, gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, gli appartenenti ai corpi armati dello Stato in servizio attivo permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, i Presidenti, i segretari ed i direttori delle Unioni sindacali.

     Il Ministro per le finanze e l'Intendente debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intervenuta una delle ragioni di incompatibilità, incapacità o indegnità previste dai precedenti commi. Essi hanno pure la facoltà di escludere dalla nomina a membri delle Commissioni, o di dichiararne la decadenza, le persone che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario, ai sensi del Titolo V del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

     Non possono essere contemporaneamente membri della stesa Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.

     Nessuno può far parte di più di una Commissione.

 

          Art. 8.

     La carica di un componente le Commissioni distrettuali e provinciali è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

     Possono tuttavia chiedere di essere esonerati dall'incarico i senatori, i deputati, i consiglieri di Stato, della cassazione, della Corte dei conti, della Corte di appello ed i giudici dei Tribunali civili e penali.

     Possono ugualmente chiedere di essere esonerati le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermità, e coloro che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età.

 

          Art. 9.

     Si intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita ai sensi dei precedenti art. 5 e 6 e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

 

          Art. 10.

     Spetta all'intendente di finanza, sentito il Presidente della commissione, ed eseguite, nei casi indicati all'art. 9, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

     Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da lire 200 a lire 1.000 applicabile con le norme stabilite dagli art. 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

Titolo II

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE E PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

 

          Art. 11.

     La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei singoli membri, almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

     Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato tre giorni prima.

     L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare; tale avviso è comunicato negli stessi termini agli Uffici delle imposte o del registro competenti, nonchè agli ispettori compartimentali quando trattasi di convocazione delle Commissioni provinciali.

 

          Art. 12.

     I Presidenti, i vice presidenti, i membri ed i segretari delle Commissioni, all'atto della loro prima ammissione in carica, sono tenuti a prestare giuramento con la seguente formula:

     "Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato".

     Il Presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al Ministro per le finanze, i Presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali dinanzi all'intendente di finanza.

     Il giuramento dei vice - presidenti è ricevuto dal Presidente; il giuramento dei membri e dei segretari è ricevuto dal Presidente o da un vice - presidente o da altro commissario da lui delegato, che abbia già giurato.

     Il giuramento si presta pronunciando ad alta voce la formula e sottoscrivendola.

     I relativi verbali, che sono redatti in esenzione da bollo, vengono riservati rispettivamente presso il Ministero delle finanze o le intendenze.

     I componenti le Commissioni confermati in carica non sono tenuti a nuovo giuramento.

 

          Art. 13.

     Nei casi in cui si renda necessaria la costituzione di Sezioni aggiunte delle Commissioni provinciali, la designazione dei membri spettante al Consiglio provinciale delle corporazioni è fatta tenendo conto della competenza da assegnare alle nuove Sezioni a termini dell'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

 

          Art. 14.

     L'assegnazione dei membri tra la prima e la seconda Sezione delle Commissioni distrettuali e provinciali è fatta al principio di ogni biennio dal Presidente, osservando, per le Commissioni provinciali, la proporzione fra il numero dei membri di scelta governativa ed il numero dei membri designati dal Consiglio provinciale delle corporazioni e salvo, per questi ultimi, il disposto del 2° comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

 

          Art. 15.

     Il Presidente ha la direzione dei lavori della Commissione, firma il carteggio ufficiale, cura l'osservanza dei termini.

     Egli inoltre presiede una delle Sezioni, provvede all'assegnazione dei ricorsi alle diverse Sezioni ed in caso di necessità può trasferire, temporaneamente, da una all'altra Sezione, i vice - presidenti ed i membri con l'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 16.

     Le Commissioni distrettuali e provinciali si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole Sezioni e quante volte il Presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle controversie o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

     Quando le Sezioni delle Commissioni siano più di due, la riunione plenaria è costituita da due membri effettivi ed un supplente per ciascuna Sezione, scelti all'inizio di ogni anno dall'intendente per le Commissioni distrettuali, e dal Ministro per le finanze per le Commissioni provinciali, salva sempre, per queste ultime, la proporzione prevista dal 2° comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. In ogni caso il numero dei componenti la Commissione riunita in seduta plenaria non può essere inferiore a quello di due Sezioni.

     Le norme del presente articolo non sono applicabili alle Sezioni previste nell'art. 30 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

 

          Art. 17.

     L'ordine della discussione e della votazione è stabilito da chi presiede la seduta.

     In assenza del Presidente della Sezione ne assume le funzioni il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

 

          Art. 18.

     Le Commissioni distrettuali e provinciali e le Sezioni non possono deliberare se non sono presenti i tre quinti dei componenti le medesime.

     I membri supplenti hanno sempre diritto di intervenire alle adunanze, e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.

     I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

     Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso, di parità prevale il voto del Presidente.

     Qualora taluno dei membri si astenga al voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

     Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

 

          Art. 19.

     I membri effettivi e supplenti, che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono per ogni volta, nella pena pecuniaria da lire 25 a lire 100, applicabile con le norme stabilite dagli art. 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 20. [3]

 

          Art. 21. [4]

 

          Art. 22.

     Quando un commissario, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'intendente, d'ufficio, o su proposta del Presidente, udite le ragioni dell'interessato, può dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione distrettuale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione provinciale.

 

Titolo III

PROCEDIMENTO AVANTI LE COMMISSIONI

 

          Art. 23.

     Contro l'operato dell'ufficio il contribuente può reclamare, nei casi stabiliti dalle leggi di imposta, alla Commissione distrettuale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

     I reclami presentati con l'osservanza delle norme richiamate nell'art. 43 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono trasmessi alla Commissione distrettuale corredati di un rapporto relativo ai termini della controversia, degli atti di ufficio e di tutti i documenti prodotti dal contribuente.

     L'invio degli atti alle Commissioni distrettuali per il procedimento di valutazione è fatto con elenco nominativo degli atti ed allegati, in duplice esemplare, uno dei quali è restituito all'Ufficio del registro firmato dal Presidente.

     Il Procuratore del registro conserva detto esemplare per i riscontri ispettivi, e tiene aggiornate, con opportune annotazioni sullo svolgimento della controversia, le singole partite iscritte sul Registro scadenziere delle valutazioni.

 

          Art. 24.

     Al contribuente che abbia fatto domanda di audizione personale deve essere notificato apposito avviso, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso.

     Il contribuente ha facoltà di consultare presso la segreteria della Commissione il rapporto dell'ufficio e gli atti ad esso allegati fino al giorno antecedente alla seduta nella quale il ricorso deve essere discusso.

     Il contribuente ha pure facoltà di presentare alla Commissione note aggiunte e documenti fino a cinque giorni prima della seduta, in duplice esemplare, uno dei quali a cura del segretario della Commissione deve essere trasmesso all'Ufficio distrettuale.

     Salvo il caso di esplicito assenso del rappresentante della finanza, non possono essere presi in esame documenti o ricorsi aggiunti o repliche che non siano pervenuti pel tramite dell'ufficio o che non siano stati depositati a norma del comma precedente.

 

          Art. 25.

     Le Commissioni distrettuali hanno tutte le facoltà di indagine, di accesso, di ispezione, di controllo, di richiesta di dati, e di informazioni e di chiarimenti, conferite dalle singole leggi di imposta ai funzionari delle imposte dirette e del registro.

     L'esercizio di tale facoltà può essere esperito anche dal Presidente, dal relatore del ricorso o da altro commissario incaricato, avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro nonchè della P.T.I.

     I rifiuti e le inadempienze alle richieste fatte per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1°, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 2.000 ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

 

          Art. 26.

     La disposizione dell'art. 23 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, si applica anche nel caso in cui il contribuente, qualora le Commissioni si valgano delle facoltà loro conferite, abbia affermato di non possedere i registri e le contabilità e gli altri atti sociali, ovvero siasi rifiutato di esibirli, o ne abbia comunque impedito la verifica, fermo peraltro il disposto dei commi 2° e 3° del predetto art. 23.

 

          Art. 27.

     Qualora le Commissioni, di loro iniziativa o su richiesta del contribuente, dispongano la esecuzione di stime o di sopraluoghi possono deliberare che le spese siano a carico del contribuente, se le loro risultanze siano difformi dalle precedenti ammissioni fatte dal contribuente.

     E' in facoltà della Commissione di aderire alla richiesta che il contribuente faccia della esecuzione di stime o di sopraluoghi a proprie spese. A tal uopo il contribuente dovrà effettuare presso l'Ufficio del registro o presso la Sezione di regia tesoreria un deposito provvisorio nell'importo che sarà determinato dalla Commissione.

     Le somme per rimborso delle spese, ove non ne sia stato effettuato l'anticipo, saranno versate direttamente all'Ufficio del registro o recuperate dall'ufficio stesso con la procedura vigente per la riscossione delle imposte di registro.

     La decisione della Commissione provinciale in ordine alle spese è definitiva.

     Le stime ed i sopralluoghi debbono essere eseguiti previo avviso al contribuente.

 

          Art. 28.

     La mancata presentazione del contribuente a cui è stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia, il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilità del contribuente a presentarsi rimesso al potere discrezionale della Commissione [5] .

     Nei casi in cui la trattazione della controversia venga rinviata, su richiesta della parte o di ufficio, il contribuente che abbia richiesta l'audizione personale, anche se già udito, deve essere di nuovo invitato.

 

          Art. 29.

     Il Procuratore delle imposte o del registro può intervenire personalmente, od a mezzo di un suo rappresentante, alle adunanze della Commissione, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari a sostegno della sua proposta e per esporre alla Commissione le sue controdeduzioni agli argomenti ed ai dati verbalmente addotti dal contribuente.

     Dichiarata dal Presidente chiusa la discussione, il Procuratore delle imposte o del registro può rimanere presente alla votazione, ma non ha però facoltà di interloquire.

 

          Art. 30.

     Le Commissioni distrettuali hanno l'obbligo di redigere, per ogni Sezione, il verbale delle adunanze indicandovi coloro che sono intervenuti alla seduta, le controversie esaminate e il dispositivo delle decisioni prese.

     Il funzionario delle imposte o del registro, il contribuente ed i membri hanno facoltà di fare inserire nel verbale le dichiarazioni che ritengono opportune.

 

          Art. 31.

     Quando la Commissione distrettuale intenda valersi della facoltà di accertare o di aumentare i redditi ai sensi dell'art. 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 41 del regio decreto 24 agosto 1877, n. 4024, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, e dell'art. 39, 3° comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, deve a mezzo dell'Ufficio delle imposte notificare la proposta al contribuente, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, può reclamare alla Commissione stessa.

 

          Art. 32. [6]

 

          Art. 33.

     Trascorsi tre mesi dalla presentazione del reclamo alla Commissione distrettuale, senza che sia intervenuta la decisione, tanto l'ufficio quanto il contribuente possono chiedere al Presidente che sia fissato il giorno della discussione, il quale non potrà essere protratto oltre il quarantacinquesimo da quello della presentazione della domanda, e sarà quindici giorni prima notificato al richiedente.

 

          Art. 34.

     Le decisioni delle Commissioni distrettuali si intendono pubblicate nella data di ricevimento da parte dell'Ufficio delle imposte o del registro.

     Tale invio deve risultare da un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente è restituito alla segreteria della Commissione e tenuto a disposizione del contribuente.

 

          Art. 35.

     Le decisioni delle Commissioni distrettuali debbono essere notificate, a cura dell'ufficio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento indicata all'articolo precedente.

     La mancata notificazione nel termine predetto produce decadenza dal diritto di appello per l'ufficio, a meno che questi non dimostri, mediante l'elenco restituito dal comune o la ricevuta della spedizione raccomandata, di avere inviato gli avvisi da notificare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine predetto.

 

          Art. 36.

     La estimazione del reddito complessivo e la determinazione del valore di un fabbricato posto sul territorio di più comuni spettano alla Commissione distrettuale del luogo ove fu presentata la dichiarazione del reddito o l'atto o la denuncia del trasferimento ovvero fu eseguito l'accertamento di ufficio.

     Quando trattisi di estimazione del reddito, la ripartizione di questo tra i comuni interessati ai fini della sovrimposta è eseguita dall'ufficio presso il quale si è svolta la procedura di accertamento.

     L'ufficio notifica per lettera ai podestà dei comuni interessati, direttamente o a mezzo dell'ufficio entro la cui circoscrizione il comune è situato, la ripartizione eseguita.

     Contro il riparto del reddito i podestà, entro trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere alla Commissione distrettuale, provinciale o centrale, secondo che il fabbricato è posto in comuni dello stesso distretto, o in comuni della stessa provincia non appartenenti allo stesso distretto, o in comuni appartenenti a province diverse.

     Le decisioni delle Commissioni debbono essere notificate ai podestà nei modi indicati al 3° comma del presente articolo.

 

          Art. 37.

     Il contribuente può impugnare la decisione della Commissione di prima istanza avanti la Commissione provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa.

     L'appello può essere presentato all'Ufficio delle imposte o del registro od alla segreteria della Commissione provinciale, che ne rilasceranno ricevuta.

     Entro lo stesso termine può il contribuente ricorrere alla Commissione provinciale per le questioni previste dall'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639.

 

          Art. 38.

     L'ufficio che non intende accettare la decisione della Commissione distrettuale può impugnarla avanti la Commissione provinciale con atto che deve giungere a quest'ultima entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione al contribuente.

     Dell'appello e dei motivi su cui questo si fonda, l'ufficio deve dare comunicazione al contribuente entro lo stesso termine, salvo che non l'abbia già fatto con lo stesso avviso di notificazione della decisione di prima istanza.

 

          Art. 39.

     I ricorsi per controversie di cui al 4° comma dell'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, debbono essere presentati all'Ufficio del registro e sono trasmessi alle competenti Commissioni provinciali con gli opportuni atti istruttori e con le deduzioni dell'ufficio. Tale invio è fatto con elenco nominativo delle singole vertenze e degli allegati, redatti in duplice esemplare, di cui uno, firmato dal Presidente, è restituito dalla segreteria della Commissione con dichiarazione di ricevuta.

     Qualora il ricorso sia presentato in sede di procedura coattiva di riscossione, contro la quale sia stata fatta dal contribuente opposizione giudiziale, l'invio degli atti alla Commissione per la decisione di merito è fatta dalle intendenze, previi gli eventuali provvedimenti urgenti, dei quali informano le Commissioni.

     Il Procuratore del registro è tenuto ad informare l'ispettore compartimentale di ciascun invio di ricorsi alla Commissione, indicandone sommariamente l'oggetto e l'importo controverso. Parimenti le intendenze danno notizia all'ispettore compartimentale dei ricorsi da esse inviati alla Commissione.

 

          Art. 40.

     Nei giudizi avanti le Commissioni provinciali è ammesso l'appello incidentale secondo le norme del diritto procedurale comune.

 

          Art. 41.

     Per i ricorsi in appello si segue il procedimento stabilito dal comma 2° dell'art. 23 e dagli artt. 24 a 30, 33, 34 e 35 del presente decreto.

     L'ispettore compartimentale od un suo rappresentante ha facoltà di prendere parte alle adunanze della Commissione provinciale.

     Le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà attribuite alle Commissioni distrettuali degli articoli suddetti.

     In nessun caso possono pronunciare la decisione prima che siano decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'appello.

 

          Art. 42.

     In materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza, le Commissioni provinciali e la Commissione centrale debbono indicare i motivi delle loro decisioni ogni qualvolta pronunciano sopra questioni di diritto.

     Le decisioni delle Commissioni distrettuali e di quelle provinciali sulle controversie che si riferiscono alla valutazione in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili.

 

          Art. 43.

     Per la imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile rimangono ferme le facoltà delle Commissioni distrettuali e provinciali di emettere un'unica decisione per tutti i contribuenti dello stesso comune, e quella dell'ufficio di notificare la decisione stessa mediante tabella da pubblicarsi all'albo comunale, ai sensi del regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1576.

 

          Art. 44.

     Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso il ricorso per revocazione nei casi stabiliti dall'art. 494 del codice di procedura civile.

     Il ricorso deve essere presentato nei termini fissati per l'appello.

 

          Art. 45.

     Contro la decisione della Commissione provinciale il contribuente può ricorrere alla Commissione centrale delle imposte dirette, nei casi ammessi dalle singole leggi di imposta, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

     Il ricorso può essere presentato all'ufficio od alla segreteria della Commissione centrale.

     Può del pari ricorrere alla Commissione centrale l'Ufficio delle imposte, entro lo stesso termine, osservate le norme degli artt. 35 e 38 per quanto riguarda i termini di notifica e le comunicazioni al contribuente.

 

          Art. 46.

     Nei ricorsi alla Commissione centrale, per i casi ammessi dalla legge, debbono essere esposti il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli di legge o di regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

 

          Art. 47.

     Sono applicabili al funzionamento della Commissione centrale gli artt. 15, 17 e 18 del presente decreto.

     Per i ricorsi e nei giudizi dinanzi alla Commissione stessa si segue il procedimento stabilito dal comma 2° dell'art. 23, dagli artt. 33 e 34 e dal successivo art. 48.

 

          Art. 48.

     I giudizi avanti la Commissione centrale si svolgono senza intervento nè della parte nè del rappresentante della finanza.

     L'uno e l'altro espongono le loro ragioni nel ricorso, nel controricorso o nelle memorie aggiunte.

     Nei casi indicati nell'art. 50 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, la Commissione deve sentire il reclamante che ne abbia fatta espressa richiesta.

     Il relativo invito deve essere inviato alla parte almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la discussione.

     Anche nei giudizi davanti alla Commissione centrale è proponibile, tanto da parte dell'ufficio che da parte del contribuente, il ricorso incidentale.

     Tanto l'ufficio quanto il contribuente possono presentare controricorsi non oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso se il ricorso principale è fatto dall'ufficio, e dal ricevimento del ricorso da parte di quest'ultimo se il ricorso principale è fatto dal contribuente.

     Può tuttavia la Commissione centrale prendere in esame memorie aggiunte dell'ufficio e del contribuente purchè, nel primo caso esse risultino pervenute alla segreteria almeno sette giorni antecedenti a quello della discussione, e nel secondo caso risulti da apposita ricevuta che ne sia stata fatta contemporaneamente e nel termine predetto, comunicazione all'ufficio.

     Quando la Commissione centrale rinvii una controversia alla Commissione provinciale per nuovo giudizio, questo deve essere emesso da una Sezione competente, diversa da quella che ha adottato la decisione annullata.

     Ove la decisione annullata sia stata emessa dalla Commissione provinciale in adunanza plenaria o quando manchi altra Sezione competente per materia, ovvero concorrano altre particolari circostanze, la Commissione centrale può rimandare l'esame della controversia ad altra Commissione provinciale dello stesso compartimento di ispezione superiore.

 

          Art. 49.

     L'Ufficio delle imposte o del registro ha l'obbligo di notificare al ricorrente solo la parte dispositiva della decisione della Commissione.

     Possono gli interessati chiedere di prendere visione del testo della decisione, e possono altresì chiedere copia testuale di questa, col pagamento delle tasse e dei diritti stabiliti dalle norme vigenti.

 

Titolo IV

SEGRETERIA - LOCALI - DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 50.

     L'intendente di finanza, previi accordi coi rispettivi Presidenti, nomina ogni anno il segretario, il personale di segreteria eventualmente necessario ed il personale di servizio delle Commissioni distrettuali e di quella provinciale.

     Tali nomine, da farsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sono revocabili in qualunque periodo dell'anno.

     Il Ministero delle finanze, ove speciali esigenze del servizio lo richiedano, può assegnare temporaneamente alla segreteria delle Commissioni, nella posizione di comando, personale di ruolo.

 

          Art. 51.

     I locali per le adunanze e per gli uffici delle Commissioni distrettuali e provinciali debbono essere forniti rispettivamente dal comune e dalla provincia.

     Ove detti Enti si trovino nella riconosciuta impossibilità di fornirli, dovrà provvedervi l'intendente con la destinazione di locali demaniali o mediante affitto di locali privati.

 

          Art. 52.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà in ciascun esercizio iscritto tra le spese obbligatorie un Fondo destinato alle spese di funzionamento delle Commissioni distrettuali e provinciali.

     Su tale Fondo graveranno anche le spese di fitto e di arredamento dei locali delle Commissioni quando non possano provvedervi i comuni o le province, nonchè le spese di illuminazione e di riscaldamento, di cancelleria e simili, ed altresì quelle per i compensi ai commissari e la retribuzione al personale di segreteria e subalterno.

 

          Art. 53.

     Con disposizione del Ministro per le finanze è annualmente determinato l'ammontare del Fondo da assegnare a ciascuna intendenza per compensi ai membri delle Commissioni distrettuali e provinciali, tanto estranei quanto appartenenti alla amministrazione dello Stato, ai segretari, al personale di segreteria ed agli inservienti delle Commissioni stesse.

     Con la stessa disposizione sarà annualmente determinato il contingente massimo di personale cottimista che potrà essere assunto pel servizio delle Commissioni, nonchè i criteri di massima per la retribuzione di esso.

     La determinazione della quota destinata a compensare i membri, i segretari, ed il personale di segreteria è stabilita in ragione del numero dei ricorsi decisi dalle singole Commissioni; la quota a favore degli inservienti è stabilita in ragione del numero delle sedute tenute dalle Commissioni.

     Il Fondo così determinato è distribuito, per le Commissioni distrettuali, su proposta del Presidente ai commissari, al segretario, al personale di segreteria e agli inservienti, tenuto conto delle funzioni e del contributo di attività e di lavoro da ciascuno portato, nonchè delle spese incontrate per intervento alle sedute. Il compenso spettante al Presidente a carico del detto Fondo, sarà determinato dall'intendente di finanza.

     Per le Commissioni provinciali il reparto sarà eseguito con i criteri e le norme di cui al comma precedente, escluso il compenso spettante al Presidente, che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

     Ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici che, con il consenso dell'amministrazione alla quale appartengono, siano nominati commissari, segretari od inservienti delle Commissioni spettano gli stessi compensi e retribuzioni attribuiti agli estranei, in deroga anche alle contrarie norme regolanti il trattamento economico degli impiegati statali e degli Enti pubblici minori.

     Nei compensi di cui al presente articolo si intendono comprese le indennità di trasporto e di soggiorno dovute ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 54.

     Le Commissioni distrettuali e provinciali debbono conservare gli originali delle decisioni emesse e debbono tenere il Protocollo, un Registro per il rilascio delle ricevute dei reclami e degli appelli ad esse direttamente presentati, ed un Registro per ogni Sezione, contenente il verbale delle adunanze e il dispositivo delle deliberazioni.

     Debbono parimenti tenere un Registro nel quale saranno annotati la data di arrivo dell'elenco, in doppio esemplare, dei reclami trasmessi dagli Uffici delle imposte o del registro, il numero dei ricorsi unitivi e il nome dei reclamanti.

     Un esemplare dell'elenco è restituito all'ufficio, firmato dal Presidente, con l'indicazione della data di arrivo.

     I Registri debbono essere vistati su ogni pagina dall'intendente di finanza. Sull'ultima pagina di ciascuno di essi deve essere indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono. I registri ed atti indicati nel presente articolo debbono essere esibiti ad ogni richiesta dell'intendente di finanza o di altro funzionario da questo delegato, e degli ispettori e dei capi degli Uffici delle imposte e del registro. Alla fine del quadriennio dovranno essere consegnati all'intendenza di finanza, che li conserverà nel proprio archivio.

     Il segretario delle Commissioni risponde della conservazione dei documenti e della tenuta dei Registri indicati nel presente articolo.

 

          Art. 55.

     Gli stampati ed i Registri sono forniti alle Commissioni in moduli uniformi dall'intendenza di finanza della provincia, alla quale vengono spediti dall'amministrazione centrale.

     Per le spese di cancelleria, riscaldamento, illuminazione, l'intendenza di finanza determina per ciascuna Commissione la somma annua occorrente sul Fondo di cui all'art. 52 e ne esegue il pagamento al Presidente della Commissione.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 56.

     Per i procedimenti di valutazione che siano regolati dalle norme anteriori, è data facoltà all'amministrazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino a tutto il 30 aprile 1938, di consentire, ai fini della definizione dei procedimenti stessi a mezzo di concordato, una tolleranza di minor valore su quello venale presunto d'ufficio, entro i limiti, rispettivamente, di 5 sedicesimi nei trasferimenti a titolo oneroso, e di 5 ventesimi nei trasferimenti a titolo gratuito, fermo peraltro restando l'onere di ogni spesa a carico del contribuente.

 

          Art. 57.

     Nei giudizi avanti le Commissioni amministrative l'assistenza e la rappresentanza nelle questioni di carattere tributario è regolata secondo le norme contenute negli artt. 33 e 35 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

     Quando sia ammessa l'audizione personale del contribuente, chi lo rappresenta ai sensi delle predette norme, può intervenire in sua vece.

 

          Art. 58.

     Il Ministro delle finanze emanerà le disposizioni per la prima costituzione delle Commissioni e per quanto altro occorra perchè queste possano iniziare il loro funzionamento per il 29 ottobre 1937.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.Lgt. 11 gennaio 1945, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[4] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[5] Comma così sostituito dall'art. 51 della L. 5 gennaio 1956, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.