§ 95.21.9 – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.
Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:29/09/1973
Numero:599


Sommario
Art. 1.  Presupposto dell'imposta. - Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi in denaro o in natura, continuativi od occasionali, prodotti nel territorio dello Stato, ancorché [...]
Art. 2.  Soggetti passivi. - Soggetti passivi della imposta sono le persone fisiche, le società di ogni tipo, comprese le società semplici, in norme collettivo e accomandita semplice e gli enti pubblici e [...]
Art. 3.  Redditi prodotti nel territorio dello Stato. - Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ferme restando le esclusioni di cui al secondo comma dell'art. 1, i redditi indicati nell'art. 19 [...]
Art. 4.  Base imponibile. - Nei confronti delle persone fisiche e delle società semplici l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi determinato ai lini dell'imposta del reddito delle persone [...]
Art. 5.  Periodo d'imposta - L'imposta è dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Art. 6.  Effetti delle iscrizioni catastali. - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari [...]
Art. 7.  Deduzioni dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo.
Art. 8.  Accertamento, riscossione e attribuzione dell'imposta. - L'imposta locale sui redditi è accertata a cura degli uffici delle imposte secondo le disposizioni del decreto del Presidente della [...]
Art. 9.  Aliquote. - L'imposta è applicata con le seguenti aliquote:
Art. 10.  Determinazione delle aliquote. - Le aliquote, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, sono stabilite annualmente dagli enti interessati con deliberazione motivata dei rispettivi [...]
Art. 11.  Luogo di produzione dei redditi. - Ai fini dell'attribuzione del gettito dell'imposta e della determinazione delle aliquote applicabili:
Art. 12.  Ripartizione del reddito prodotto in più comuni. - Se il reddito è prodotto in più comuni il contribuente deve indicare nella dichiarazione annuale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, le [...]
Art. 13.  Istituzione e decorrenza dell'imposta. - L'imposta locale sui redditi si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1974.
Art. 14.  Disposizioni varie. - Per le aziende autonome di nuove costituzione l'aliquota di cui alla lettera e) dell'art. 10 si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso [...]
Art. 15.  Disposizioni transitorie. - Fino al periodo d'imposta in cui ciascuna regione a statuto ordinario avrà provveduto, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10, alla determinazione [...]
Art. 16.  Entrata in vigore. - Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.


§ 95.21.9 – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

 

Art. 1. Presupposto dell'imposta. - Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi in denaro o in natura, continuativi od occasionali, prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     Sono esclusi dall'imposta:

     a) i redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

     b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società di ogni tipo e dalla partecipazione in enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     c) i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. [1]

 

     Art. 2. Soggetti passivi. - Soggetti passivi della imposta sono le persone fisiche, le società di ogni tipo, comprese le società semplici, in norme collettivo e accomandita semplice e gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni prive di personalità giuridica, non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

     Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 5 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

     Art. 3. Redditi prodotti nel territorio dello Stato. - Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ferme restando le esclusioni di cui al secondo comma dell'art. 1, i redditi indicati nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e nel secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.

     Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato o aventi nel territorio stesso la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione congestione e contabilità separate e quelle derivanti da attività di lavoro autonomo esercitate all'estero quando non siano imputabili ad una base fissa ivi stabilita.

 

     Art. 4. Base imponibile. - Nei confronti delle persone fisiche e delle società semplici l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi determinato ai lini dell'imposta del reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione dei singoli redditi ai fini dell'imposta medesima.

     Nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice l'imposta si applica sull'ammontare del reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione del reddito stesso.

     Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere a), b), e c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica sull'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione del predetto reddito complessivo, escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'art. 17 del detto decreto.

     Per i soggetti indicati alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto indicato nel precedente comma l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi, determinati secondo le disposizioni del titolo IV del detto decreto.

     Per i redditi fondiari, l'imposta è applicata separatamente anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e nel terzo comma [2].

     Nella determinazione dell'imponibile ai sensi dei precedenti commi si tiene conto soltanto dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.

 

     Art. 5. Periodo d'imposta - L'imposta è dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

     Per la determinazione del periodo d'imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo medesimo valgono, se non sia diversamente stabilito dal presente decreto, le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.

 

     Art. 6. Effetti delle iscrizioni catastali. - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma [3].

     Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive né a sgravi di imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa o abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 7. Lo sgravio di imposta si effettua a nome del precedente intestatario.

     Nel caso di affittanza agraria, il possessore del reddito dominicale ha diritto allo sgravio della imposta relativa al reddito agrario a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di stipulazione del contratto.

     Qualora in applicazione del quarto comma dell'art. 51, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si proceda alla determinazione del reddito a norma del titolo V dello stesso decreto, l'ufficio delle imposte procede al conguaglio fra l'imposta relativa al reddito così determinato e quella iscritta a ruolo sulla base delle risultanze catastali.

     Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dagli articoli 39 e 40 del decreto indicato nel precedente comma non si procede alla iscrizione a ruolo dei redditi catastali delle unità immobiliari ivi indicate.

     Ai fini della determinazione dei redditi dominicale ed agrario le disposizioni degli articoli 27 e 31 del predetto decreto e quelle dell'art. 7 del presente decreto si applicano anche in via provvisoria in base a domanda del contribuente contenuta nella dichiarazione dei redditi o in apposita denuncia da presentare, nel termine previsto per la dichiarazione, all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale. In base alla dichiarazione o alla denuncia si procede anche allo sgravio per i redditi che già siano stati iscritti a ruolo; gli sgravi non possono retroagire oltre l'anno anteriore a quello in cui è presentata la dichiarazione annuale o la denuncia.

 

     Art. 7. Deduzioni dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo.

- Nei confronti delle persone fisiche è dedotta, dal reddito d'impresa, dal

reddito agrario e da quello di lavoro autonomo una quota pari al cinquanta

per cento dei redditi stessi ragguagliata ad anno. La deduzione, salvo il

ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire sei

milioni né superiore a lire dodici milioni [4].

     Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

     La deduzione non si applica ai redditi indicati alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

     Nei confronti delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice la deduzione è calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa purché tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

     Nei confronti dei titolari di più redditi per i quali spettano le deduzioni di cui ai commi precedenti, l'ammontare della deduzione, entro i limiti minimo e massimo di cui al primo comma, è determinato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputata proporzionalmente a ciascuno di essi.

     Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6, le deduzioni di cui ai commi precedenti devono essere richieste dagli aventi diritto nella dichiarazione annuale, ovvero, se questi sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, con apposita denuncia all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

 

     Art. 8. Accertamento, riscossione e attribuzione dell'imposta. - L'imposta locale sui redditi è accertata a cura degli uffici delle imposte secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, ed è riscossa secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

     Il gettito dell'imposta è attribuito direttamente ai comuni, alle province, alle Regioni, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed alle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo nella cui circoscrizione il reddito è prodotto. Si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sui servizi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 9. Aliquote. - L'imposta è applicata con le seguenti aliquote:

     a) dal 6 all'8,50 per cento, in favore dei comuni;

     b) dall'1,50 al 2,50 per cento, in favore delle province;

     c) dall'1 al 2 per cento, in favore delle regioni;

     d) dallo 0,40 all'1,20 per cento, in favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     e) dello 0,50 per cento, in favore delle aziende di cura, soggiorno o turismo.

 

     Art. 10. Determinazione delle aliquote. - Le aliquote, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, sono stabilite annualmente dagli enti interessati con deliberazione motivata dei rispettivi consigli.

     Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 31 luglio e, nei casi in cui i bilanci degli enti interessati sono sottoposti ad approvazione, debbono essere presentate all'organo di controllo entro il 30 settembre per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro il 30 novembre.

     L'aliquota per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui alla lettera d) del precedente articolo, è stabilita annualmente entro il 30 novembre con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in sede di approvazione del bilancio.

     Copia delle deliberazioni divenute definitive e copia dei decreti ministeriali dovranno essere trasmesse dagli enti interessati entro il 31 dicembre alle intendenze di finanza territorialmente competenti.

     Le aliquote determinate a norma del presente articolo si applicano sui redditi del periodo d'imposta successivo.

     Negli anni per i quali viene omessa la determinazione delle aliquote ovvero non sono osservati tutti i termini di cui ai precedenti commi, l'imposta si applica con le aliquote stabilite per l'anno precedente.

     Sui redditi non imputabili ad anno solare l'imposta viene applicata con l'aliquota dell'anno precedente se il periodo d'imposta viene a scadere entro il 30 giugno.

 

     Art. 11. Luogo di produzione dei redditi. - Ai fini dell'attribuzione del gettito dell'imposta e della determinazione delle aliquote applicabili:

     1) i redditi fondiari si considerano prodotti nel comune in cui è situato l'immobile;

     2) i redditi di capitale e i redditi di lavoro autonomo di cui al terzo comma, lettera b) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano prodotti nel comune di domicilio fiscale del contribuente ovvero se il contribuente risiede all'estero, nel comune di domicilio fiscale del debitore;

     3) gli altri redditi di lavoro autonomo si considerano prodotti nel comune o nei comuni in cui l'attività è esercitata mediante una base fissa e, in mancanza, nel comune di residenza del contribuente;

     4) i redditi di impresa si considerano prodotti nel comune o nei comuni in cui è esercitata l'attività. Se l'attività è esercita nel territorio di più comuni il reddito si considera prodotto in ciascuno di essi per quote determinate in rapporto alla ubicazione dei vari fattori che concorrono alla sua produzione;

     5) i redditi diversi di cui al titolo VI del decreto indicato nel precedente n. 2), si considerano prodotti nel comune di residenza dei contribuenti;

     6) i redditi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 del predetto decreto si considerano prodotti, rispettivamente, nel comune o nei comuni in cui è o era situata l'azienda ceduta o liquidata o nel comune in cui è situato l'immobile rilasciato.

     Per il reddito complessivo dei soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, valgono i criteri di cui al n. 4) del precedente comma.

 

     Art. 12. Ripartizione del reddito prodotto in più comuni. - Se il reddito è prodotto in più comuni il contribuente deve indicare nella dichiarazione annuale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, le quote di reddito prodotte in ciascun comune.

     L'ufficio delle imposte di domicilio fiscale del contribuente, anche ai fini delle iscrizioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, comunica agli uffici competenti per la formazione dei ruoli la quota di reddito prodotta nei comuni dei rispettivi distretti, notificando il riparto agli enti destinatari del gettito.

     L'ufficio delle imposte di domicilio fiscale del contribuente, entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può rettificare la ripartizione di cui al primo comma o procedere al riparto quando il contribuente non abbia indicato nella dichiarazione le quote di cui al primo comma o abbia omesso la dichiarazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente e agli enti interessati.

     Le notifiche di cui ai precedenti commi sono eseguite a cura del comune di domicilio fiscale del contribuente.

     Contro i provvedimenti di ripartizione del reddito, gli enti interessati ed il contribuente possono ricorrere al Ministro per le finanze.

     Il provvedimento del Ministro è impugnabile dinanzi al tribunale amministrativo regionale o dinanzi al Consiglio di Stato a seconda che gli enti interessati appartengano alla stessa o a diverse regioni.

 

     Art. 13. Istituzione e decorrenza dell'imposta. - L'imposta locale sui redditi si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

     L'imposta si applica per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973.

     Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la frazione di esercizio a partire dal 1° gennaio 1974 costituisce distinto periodo di imposta. Per detto periodo l'imposta è applicata sul reddito complessivo netto determinato ai sensi dello art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 598, con esclusione dei dodicesimi del reddito catastale compresi in tale reddito.

 

     Art. 14. Disposizioni varie. - Per le aziende autonome di nuove costituzione l'aliquota di cui alla lettera e) dell'art. 10 si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è pubblicato il provvedimento di riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo.

     Agli effetti della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati è sostituito per le regioni a statuto ordinario dalla quota della imposta locale sui redditi spettante alle stesse.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie. - Fino al periodo d'imposta in cui ciascuna regione a statuto ordinario avrà provveduto, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10, alla determinazione dell'aliquota, l'imposta si applica nella misura dell'uno per cento e il relativo provento è devoluto allo Stato.

     Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di determinare le aliquote da applicarsi sui redditi dell'anno 1974 entro il 31 dicembre 1973 e la regione siciliana entro il 31 luglio 1974.

     Per il primo anno successivo al quadriennio 1974-1977, qualora gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, non abbiano provveduto a determinare le aliquote ai sensi dello art. 10 del presente decreto, l'imposta locale sui redditi è applicata con le aliquote minime previste dall'art. 9.

     Nella determinazione della base imponibile per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non si tiene conto delle deduzioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

 

     Art. 16. Entrata in vigore. - Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

     La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 15 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] La corte costituzionale, con sentenza 25-26 marzo 1980, n. 42 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma in quanto non esclude i redditi da lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936.

[3] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e ora cosi sostituito dall'art. 11 bis del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, nel testo risultante dall'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[4] Comma così modificato dall'art. 11, L. 2 dicembre 1975, n. 576.