§ 95.16.9 - Legge 2 dicembre 1975, n. 576.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:02/12/1975
Numero:576


Sommario
Artt. 1. - 7.  [1]
Art. 8.      I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare [...]
Art. 9.      All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 10.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate [...]
Art. 11.      Al secondo periodo del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 , le parole "duemilioni e cinquecentomila" e "sette [...]
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente
Art. 13.  [3]
Art. 14.      Al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i finanziamenti [...]
Art. 15.      Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono [...]
Art. 16.      L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo art. 17 e dell'imposta locale sui [...]
Art. 17.      L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...]
Art. 18.      I termini previsti nell'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, numero 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, numero 354, sono prorogati al 31 [...]
Art. 19.      I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, [...]
Art. 20.      L'imposta determinata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle [...]
Art. 21.      A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...]
Art. 22.      Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel [...]
Art. 23.      I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento [...]
Art. 24.      I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente
Art. 25.      Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, [...]
Art. 26.      Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, [...]
Art. 27.      Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonché la disposizione dell'art. 10, lettera d), relativa alla elevazione a lire diciottomila della [...]
Art. 28.      Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente
Art. 29.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, [...]
Art. 30.      I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. [...]
Art. 31.      Il punto 12 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente
Art. 32.      Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presenta legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre [...]
Art. 33.  [11]
Art. 34.      Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla [...]
Art. 35.      Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche all'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria e alla [...]
Art. 36.      Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi [...]
Art. 37.      Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397, non sono utilizzabili ai fini [...]
Art. 38.      La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da L.800.000.000.000 a L. 814.522.000.000, in [...]
Art. 39.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.16.9 - Legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(G.U. 4 dicembre 1975, n. 321).

 

 

     Artt. 1. - 7. [1]

 

          Art. 8.

     I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.

     Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie può, limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria. Il ricorso non è ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

     Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

     Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalità indicate nell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

     A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

 

          Art. 9.

     All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".

 

          Art. 10.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo e secondo comma dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti:

     "L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'art. 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

     Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni";

     b) - c) [2];

     d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'art. 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

     e) il secondo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'art. 10 dal reddito complessivo";

     f) al terzo comma dell'art. 48 le parole "dodicimila" e "quindicimila" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "diciottomila" e "ventitremila".

 

          Art. 11.

     Al secondo periodo del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 , le parole "duemilioni e cinquecentomila" e "sette milioni e cinquecentomila" sono rispettivamente sostituite da "sei milioni" e "dodici milioni".

 

          Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     “Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”

     L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

 

          Art. 13. [3]

 

          Art. 14.

     Al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido".

 

          Art. 15.

     Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.

 

          Art. 16.

     L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo art. 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.

     Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

 

          Art. 17.

     L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

     Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile [4].

     Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

     All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo [5].

     In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate [6].

 

          Art. 18.

     I termini previsti nell'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, numero 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, numero 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

     Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonché i termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti ai sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

     All'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è aggiunto il seguente periodo:

     "Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 19.

     I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 [7].

     Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.

     La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonché di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

 

          Art. 20.

     L'imposta determinata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'art. 15 e al terzo comma dell'art. 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

     Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche delle detrazioni previste nei commi secondo e terzo dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

     Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che li corrisponde la misura delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

 

          Art. 21.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 22.

     Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'art. 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutate i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo art. 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.

     La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

     a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio. Per i beni già rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;

     b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo [8].

     La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

     La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.

     Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

 

          Art. 23.

     I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.

     In caso di perdite. non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione deve essere deliberata dall'assemblea ma non è soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

     In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 22, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato [9].

     In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'art. 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

 

          Art. 24.

     I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

     Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dall'imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad una impresa commerciale, ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'art. 23 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

 

          Art. 25.

     Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 22, i beni indicati nel medesimo art. 22, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.

     La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico indicato nel precedente comma. alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

     I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

     I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'art. 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purché provvedano, entro il 30 aprile 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'art. 13 del suindicato decreto.

     I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

 

          Art. 26.

     Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera a) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta è elevato a lire centocinquantamila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie.

     Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di lire 36.000 prevista nel medesimo secondo comma dell'art. 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a L. 42.000.

 

          Art. 27.

     Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonché la disposizione dell'art. 10, lettera d), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'art. 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

     Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Le altre disposizioni dell'art. 10 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

     Con effetto dalla medesima data è abrogato l'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

     La disposizione dell'art. 12 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

     I rinvii all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'art. 2 della presente legge.

     I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'art. 10 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 26 e la disposizione dell'art. 10, lettera d), relativa all'elevazione a L. 18.000 della detrazione di cui all'art. 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

     Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976 [10].

     Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra il 1° gennaio e il 29 aprile 1976.

     I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

 

          Art. 28.

     Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

     "Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'art. 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta".

     In deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 29.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o più provvedimenti aventi valore di legge al fine di:

     a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari e alle quote di aggiunta di famiglia nonché alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualità temporale, e a partire dal 1° gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche. L'esclusione dalla base imponibile non potrà in ogni caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni;

     b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualità prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974. n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonché degli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

 

          Art. 30.

     I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'art. 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

     Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 599, 600, 601, 602 e 26 ottobre 1972, n. 637, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato art. 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

     Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

     L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

 

          Art. 31.

     Il punto 12 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

     "12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:

     del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni;

     dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni;

     dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni".

 

          Art. 32.

     Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presenta legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

 

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)

a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto

b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni

 

 

Fratelli e sorelle e affini in linea retta

Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado

Altri soggetti

 

 

 

 

 

oltre 1 fino a 2

 

 

 

3

oltre 2 fino a 3,5

 

 

3

4

oltre 3,5 fino a 5

 

3

4

6

oltre 5 fino a 15

 

5

7

10

oltre 15 fino a 30

 

8

11

15

oltre 30 fino a 50

3

9

12

17

oltre 50 fino a 100

5

11

15

20

oltre 100 fino a 175

8

12

17

22

oltre 175 fino a 250

11

14

19

24

oltre 250 fino a 350

15

15

20

25

oltre 350 fino a 500

19

16

21

26

oltre 500 fino a 700

23

17

22

27

oltre 700 fino a 1.000

27

18

23

28

oltre 1.000

31

19

24

29

 

          Art. 33. [11]

     Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'art. 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230 bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività.

 

          Art. 34.

     Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

     Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire è superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o società interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento.

 

          Art. 35.

     Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche all'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria e alla liquidazione dei tributi soppressi, fino al 30 giugno 1977 il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvi i maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 ore per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in cui risulti particolare arretrato o carenza di personale nonché per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

     In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, per le esigenze di normalizzazione del lavoro degli uffici e per l'applicazione della riforma tributaria, a decorrere dal 1° giugno 1975, e fino al 30 giugno 1977, è corrisposto al personale di cui al precedente comma per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro uno speciale compenso pari a L. 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonché a L. 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili nei limiti quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo, anche le ore di servizio relative alle prestazioni rese su richiesta dei privati e degli enti non territoriali fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

     Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, la misura del compenso di cui al comma precedente è fissata per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario normale di lavoro in L. 300 per ogni qualifica e grado.

     In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1977, è autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1975, di lire 13.500 milioni per l'anno 1976 e di lire 6.750 milioni per il 1977. Con decreti del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche all'attività dei singoli uffici e alla continuità delle prestazioni rese e senza alcun riferimento alla qualifica posseduta, nonché le modalità di erogazione.

 

          Art. 36.

     Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, che non fruisca del trattamento economico previsto per il personale di nomina privata, è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

Assegno annuo lordo

Carriere

Importo

Direttiva

L.

1.055.550

Concetto

"

797.700

Esecutiva

"

701.950

Ausiliaria

"

622.450

 

          Art. 37.

     Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397, non sono utilizzabili ai fini dell'art. 6, primo comma, lettera b) della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, sono indetti dal Ministro per le finanze in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il relativo programma di esame è stabilito dallo stesso Ministro prescindendo dal parere richiesto dall'art. 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     La disposizione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1° gennaio 1976 anziché dal 1° gennaio 1975.

 

          Art. 38.

     La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da L.800.000.000.000 a L. 814.522.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

     In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di L. 14.522.000.000.

     All'onere di L. 14.522.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 36 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 39.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI REDDITO [12]


[1] Articoli abrogati dall'art. 1 della L. 13 aprile 1977, n. 114.

[2] Lettere abrogate dall'art. 6 della L. 13 aprile 1977, n. 114.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 25 novembre 1983, n. 649.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 12 novembre 1976, n. 751.

[5] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 12 novembre 1976, n. 751.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30.

[7] Termine prorogato al 30 giugno 1977 dall'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 798 e, ancora, al 31 dicembre 1977 dall'art. 5 del D.L. 10 giugno 1977, n. 307.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 8 aprile 1976, n. 116.

[9] Gli importi di cui al presente comma sono stati così modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10] Termine prorogato al 15 maggio 1976, dall'art. 1 del D.L. 16 aprile 1976, n. 106.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[12] Tabella sostituita da quella prevista dall' art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, qui omessa.