§ 37.2.15 - Legge 4 agosto 1975, n. 389.
Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:04/08/1975
Numero:389


Sommario
Art. 1.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'art. 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole "alla data di [...]
Art. 2.  [1].
Art. 3.      Ai fini della corresponsione al personale delle indennità di missione di cui all'art. 11, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, si intendono compresi nel [...]
Art. 4.      I capi delle circoscrizioni doganali, al fine di consentire la semplificazione delle gestioni contabili relative alle indennità dovute dagli operatori abituali per le [...]
Art. 5.  [3].
Art. 6.      La disposizione dell'art. 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di [...]
Art. 7.      Oltre a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del [...]
Art. 8.      All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 37.2.15 - Legge 4 agosto 1975, n. 389.

Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali.

(G.U. 22 agosto 1975, n. 223)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'art. 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 2. [1].

 

          Art. 3.

     Ai fini della corresponsione al personale delle indennità di missione di cui all'art. 11, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, si intendono compresi nel circuito doganale gli uffici, i locali, i capannoni, i depositi, i magazzini e recinti, le banchine, le calate, i piazzali, e le altre aree coperte o scoperte, ancorchè di proprietà privata, nell'ambito dei quali la dogana è tenuta ad assolvere gli adempimenti di propria competenza.

     (Omissis) [2].

     Per le operazioni eseguite fuori del circuito di cui al primo comma resta fermo l'obbligo degli operatori di corrispondere le indennità stabilite con il decreto ministeriale 29 luglio 1971, richiamato nell'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

     Alla delimitazione del circuito di cui al primo comma provvede il Ministro per le finanze su proposta del capo della circoscrizione doganale, sentita la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Presso ciascun ufficio doganale deve essere affissa, in luogo accessibile al pubblico ed al personale, copia del provvedimento anzidetto; altra copia deve essere trasmessa per notizia al capo del compartimento doganale.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve procedersi alla revisione degli attuali circuiti doganali per adeguarli alle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 4.

     I capi delle circoscrizioni doganali, al fine di consentire la semplificazione delle gestioni contabili relative alle indennità dovute dagli operatori abituali per le prestazioni straordinarie ad essi rese dal personale doganale e dai militari della guardia di finanza, possono autorizzare gli operatori stessi a corrispondere dette indennità in misura fissa mensile. Tale misura mensile, valida per un periodo di sei mesi, è determinata in base alle tariffe orarie previste dal decreto ministeriale 29 luglio 1971 - richiamato dall'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 - con riferimento alle prestazioni straordinarie mediamente rese nel corso del semestre precedente, tenuto conto del numero, della specie e della durata delle operazioni doganali richieste da ciascun operatore.

     Le autorizzazioni a corrispondere le indennità in misura fissa mensile rilasciate in base alla precedente disciplina cessano di avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. [3].

 

          Art. 6.

     La disposizione dell'art. 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alla tabella VII annessa a detto decreto.

     Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico di cui al precedente comma, ivi compresi quelli resi disponibili dal comma stesso, il Ministro per le finanze può indire concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi sono indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è richiesto il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando il disposto dell'art. 173, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al primo comma.

     Le commissioni esaminatrici sono presiedute dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata; le commissioni stesse sono altresì composte da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata e da un docente di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie oggetto dell'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

     Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque in servizio, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni nelle dogane e negli uffici doganali indicati dall'art. 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, purchè in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età.

 

          Art. 7.

     Oltre a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente art. 6 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

     Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.

     Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'art. 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

     La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

     Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

     Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

     Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

     Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

     Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

     I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi di ammissione.

     I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le regioni presso le quali intendono essere assegnati.

     Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale, sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

     Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Articolo modificato dal D.L. 3 luglio 1976, n. 455, dalla L. 19 luglio 1977, n. 412 e soppresso dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1978, n. 852.

[2]  Comma soppresso dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1978, n. 852.

[3]  Articolo sostituito dall'art. 1 del D.L. 3 luglio 1976, n. 455, modificato dall'art. 9 della L. 19 luglio 1977, n. 412 e soppresso dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1978, n. 852.