§ 95.21.i - Legge 17 agosto 1974, n. 384.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:17/08/1974
Numero:384


Sommario
Art. Unico.      Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione, è convertito in legge con [...]


§ 95.21.i - Legge 17 agosto 1974, n. 384.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione.

(G.U. 28 agosto 1974, n. 224)

 

     Art. Unico.

     Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35%. L'aliquota del 7,50% nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25% nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50% e all'8,75%.

     I soggetti di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.

     Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare.

     Per l'anno 1974 è istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura:

     5% sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire;

     10% sulla parte di reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire.

     L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente è riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.

     I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se nell'anno 1974 hanno conseguito un reddito complessivo lordo superiore a lire dieci milioni".

     All'art. 2,

     dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i terreni concessi in affitto, la determinazione del reddito è effettuata sulla base dei canoni fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Il limite indicato nell'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevato a lire 5 milioni.

     Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di importo annuo non superiore a lire 4 milioni, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, è concessa una detrazione ulteriore di L.36.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

     Se il reddito complessivo lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non è superiore a lire 4 milioni ed alla sua formazione concorrono i redditi indicati nel comma precedente, le quote di detrazione di cui al primo comma, punto 3), dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aumentate di L. 4.000 per ogni figlio a carico, a decorrere dall'anno 1975.

     La detrazione prevista nel secondo comma sarà computata per l'anno 1974 in sede di conguaglio da effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro e non spetta comunque per più di una volta nei riguardi di ciascuna persona.

     Le detrazioni di cui ai commi secondo e terzo, trovano applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Se i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di ritenuta alla fonte delle detrazioni di cui al secondo e terzo comma concorrono con altri redditi, compresi quelli imputabili al contribuente a norma dell'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alla formazione di un reddito complessivo lordo di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il diritto alle detrazioni medesime viene meno ed il relativo recupero è effettuato dall'ufficio delle imposte sulla base della dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.

     Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano anche per i redditi di impresa indicati nel secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, quando sono state effettuate le detrazioni d'imposta di cui al primo comma dello stesso art. 16 e semprechè il reddito complessivo lordo del soggetto passivo d'imposta, comprensivo dei redditi a lui imputabili a norma dell'art. 4 del suddetto decreto, non superi lire 4 milioni annue".

     Gli articoli dal 5 all'11 sono soppressi.