§ 51.5.11 – D.L. 5 novembre 1973, n. 660.
Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:05/11/1973
Numero:660


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le [...]
Art. 2.      1. Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate
Art. 3.      1. Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le [...]
Art. 4.      1. I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli artt. 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione, a norma dei [...]
Art. 5.      1. Nei confronti dei contribuenti che chiedono di definire le pendenze relative alle imposte indicate nell'art. 1 non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie stabilite per l'omissione, [...]
Art. 6.      1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine all'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative [...]
Art. 7.      1. Per le violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto commesse sino alla data del 16 ottobre 1973, le soprattasse e le pene pecuniarie non si applicano se il contribuente provvede entro [...]
Art. 8.      1. Per le violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, anche se definitivamente accertate, non si fa luogo al versamento delle soprattasse, delle pene pecuniarie e delle altre [...]
Art. 9.      1. I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare entro il 28 febbraio 1974, disporre che le pendenze relative alle imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore [...]
Art. 10.      1. La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 4, su carta semplice, è [...]
Art. 11.      1. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente o all'esibizione della [...]
Art. 12.      1. Fino alla data del 28 febbraio 1974 restano sospesi l'accertamento dei tributi indicati nei precedenti articoli e la definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente
Art. 13.      1. Le entrate di spettanza dello Stato derivanti dalla attuazione del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7 riguardanti l'imposta sul valore [...]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 51.5.11 – D.L. 5 novembre 1973, n. 660. [1]

Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

(G.U. 28 dicembre 1973, n. 287).

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le sovrimposte e le addizionali, relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, su richiesta del contribuente, secondo le disposizioni degli artt. 2, 3 e 4.

     2. La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione.

     3. La domanda salvo quanto disposto dall'art. 4, deve essere presentata o spedita entro il 28 febbraio 1974 all'Ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi del contribuente. Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [2].

     4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati né per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

 

          Art. 2.

     1. Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate:

     a) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'Ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

     b) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti, applicando all'imponibile accertato dall'Ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera a);

     c) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'Ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'Ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

     d) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

     e) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito;

     f) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'Ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'Ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito [3].

     2. La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c) e d) non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre è elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato (comma così sostituito, in sede di conversione, dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823).

     3. Nei casi di omessa dichiarazione, fermo restando quanto stabilito alla lettera e) del primo comma per l'ipotesi ivi prevista, le imposte sono determinate riducendo del trenta per cento l'imponibile accertato dall'Ufficio nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), riducendolo del trenta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed f) e riducendo del trenta per cento l'imponibile risultante dalla decisione nell'ipotesi di cui alla lettera d). La riduzione è del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non superi i tre milioni di lire e riguardi solo redditi da lavoro subordinato [4].

     4. Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente articolo è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'Ufficio ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del primo comma, in conformità all'ultima pronuncia di merito.

     5. Le disposizioni di quest'articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non più impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto ed iscrivibile nei ruoli, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell'art. 174 e dell'art. 175, lettera b) del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645.

 

          Art. 3.

     1. Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o a norma del precedente art. 2, aumentato del 10 per cento per il primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno dei successivi periodi sull'imponibile del periodo di imposta rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata, a norma del quarto comma dell'art. 2, all'ultimo periodo di imposta definito ai sensi di detto articolo [5].

     2. In caso di omessa dichiarazione le imposte sono commisurate all'ultimo imponibile definito aumentato del venti per cento per ciascun periodo d'imposta successivo.

     3. In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'art. 1 dichiari secondo le disposizioni dell'art. 24, primo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda. Rimane impregiudicata l'azione dell'Ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione [6].

     4. Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'art. 8 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente spettante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento [7].

 

          Art. 4.

     1. I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli artt. 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione, a norma dei seguenti commi, di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo [8].

     2. Per i soggetti tassabili in base al bilancio di cui al terzo comma dell'art. 8 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, fermo restando l'obbligo della dichiarazione e sempre che questa sia presentata con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibile, le imposte relative al detto periodo sono determinate secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'art. 3, restando impregiudicata l'azione dell'Ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali non comprese nella dichiarazione. Se i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma può essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi i periodi di imposta [9].

     3. [10].

     4. Le disposizioni del secondo comma valgono anche per i contribuenti che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio, ai sensi dell'art. 104 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, prima dell'inizio dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 ottobre 1973 [11].

     5. I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento nonché dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'Ufficio delle imposte per la eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal T.U. 29 gennaio 1958, n. 645:

     a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa comprese quelle percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende ed il relativo valore di avviamento;

     b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

     c) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del Codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;

     d) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonché quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. [12]

     6. Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi [13].

     7. I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purché indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse [14].

 

          Art. 5.

     1. Nei confronti dei contribuenti che chiedono di definire le pendenze relative alle imposte indicate nell'art. 1 non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie stabilite per l'omissione, tardività, incompletezza o infedeltà delle dichiarazioni e per le altre violazioni in materia di imposte dirette relative ai periodi d'imposta cui si riferiscono le pendenze definite.

     2. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali al 31 ottobre 1973 sia scaduto il termine per la dichiarazione e non sia ancora scaduto il termine per l'accertamento non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie relative ai detti periodi qualora essi presentino la dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. In tal caso l'Ufficio delle imposte può procedere ad accertamenti soltanto per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e per i due precedenti [15].

     3. Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato l'Ufficio può procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente [16].

     4. Per le violazioni relative ad omissioni di formalità o adempimenti la cui osservanza non comporta il pagamento di imposte, commesse anteriormente al 31 ottobre 1973 e non ancora accertate in via definitiva, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano, indipendentemente da quanto stabilito nei commi precedenti, qualora entro il termine stabilito dall'art. 1 vengano compiute le formalità ed eseguiti gli adempimenti omessi [17].

 

          Art. 6.

     1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine all'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative addizionali relative ad atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'Ufficio del registro e senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e relative a successioni apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono definite, su richiesta del contribuente, con la riduzione del sessanta per cento del valore presunto dall'Ufficio, sempre quando sussistano le condizioni previste dall'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie; le relative imposte ipotecarie e catastali si applicano sugli imponibili come sopra definiti. In nessun caso l'imposta può essere ridotta a cifra inferiore a quella corrispondente ai valori dichiarati o risultanti da pronuncia non più impugnabile dal contribuente. Per le successioni apertesi e per gli atti formati entro il 31 dicembre 1972, purché registrati entro il 20 gennaio 1973, se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora notificato avviso di accertamento di maggior valore, il contribuente può chiedere che l'imposta dovuta sia liquidata sulla base del valore dichiarato aumentato del venti per cento, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie [18].

     2. Nelle ipotesi di cui al primo comma si considera valore accertato agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, rispettivamente, il valore presunto dall'Ufficio ridotto alla metà per l'imposta di registro e del sessanta per cento per l'imposta sulle successioni o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento [19].

     3. Non si applicano, subordinatamente al versamento dei tributi dovuti e all'adempimento delle formalità omesse, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte né le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, diverse dall'imposta generale sull'entrata non comprese nei commi precedenti, commesse anteriormente al 1° gennaio 1973 (comma così modificato, in sede di conversione, dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823).

     4. Ai fini dei precedenti commi la domanda deve essere presentata o spedita all'Ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'Ufficio competente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione [20].

     5. [21].

     6. [22].

 

          Art. 7.

     1. Per le violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto commesse sino alla data del 16 ottobre 1973, le soprattasse e le pene pecuniarie non si applicano se il contribuente provvede entro il 31 gennaio 1974 a tutti gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti e presenta entro lo stesso termine apposita dichiarazione integrativa, versando l'imposta che risulta dovuta. Per le operazioni effettuate nei confronti di uno stesso soggetto può essere emessa e registrata una sola fattura globale [23].

     2. Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 41 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquirente di beni e servizi che non abbia ricevuto entro il 28 febbraio 1974 le fatture emesse a norma del precedente comma può presentare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro lo stesso termine, una fattura globale per ciascun fornitore recante le indicazioni di cui all'art. 21 del decreto medesimo [24].

     3. Le formalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguite fino al 31 gennaio 1974. Le registrazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo possono essere effettuate globalmente per tutte le operazioni relative al medesimo contraente [25].

 

          Art. 8.

     1. Per le violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, anche se definitivamente accertate, non si fa luogo al versamento delle soprattasse, delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni non penali non ancora corrisposte, subordinatamente al versamento della imposta dovuta. A tal fine il contribuente deve presentare domanda al competente Ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974 e versare, con le modalità previste dal successivo quarto comma, l'imposta dovuta [26].

     2. Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate, le soprattasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano se il contribuente dichiara al competente Ufficio del registro, entro il 28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa, con le modalità previste dal successivo quarto comma la relativa imposta. In tal caso il contribuente resta liberato nei limiti della somma versata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta [27].

     3. E’ sanata l'inosservanza delle formalità relative al tributo di cui ai commi precedenti [28].

     4. Il versamento dell'imposta di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuato per il 50 per cento entro il 31 marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata [29].

     5. [30].

     6. Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, ovvero dai soggetti indicati nell'art. 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente decreto.

 

          Art. 9.

     1. I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare entro il 28 febbraio 1974, disporre che le pendenze relative alle imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ai contributi di miglioria e al contributo per la manutenzione delle opere di fognature siano definite secondo le disposizioni dei commi primo e terzo dell'art. 2 e del primo comma dell'art. 5, assumendo come imponibile dichiarato per i periodi d'imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione, quello indicato dal contribuente in sede di ricorso e, in mancanza, l'ultimo imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo. La definizione deve essere disposta per tutte le pendenze relative al medesimo tributo su domanda del contribuente da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera, e non può in alcun caso comportare la riduzione dell'imponibile ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate o non impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto o iscrivibile a ruolo a norma del terzo comma dell'art. 286 del Testo unico della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni [31].

     2. Con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresì disposto che, qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento e non sia decorso il relativo termine, i contribuenti che hanno omesso la dichiarazione hanno facoltà di presentarla entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa senza incorrere nelle sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione, stabilendosi che in tal caso può procedersi ad accertamenti per il solo anno 1973.

     3. Per la definizione delle pendenze in materia di imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale, di imposte camerali e di contributo speciale di cura, valgono le disposizioni degli artt. da 1 a 5.

     4. La disposizione del terzo comma dell'art. 6 si applica anche per le violazioni riguardanti la tassa regionale di circolazione, purché gli interessati inviino copia della domanda, al presidente della giunta regionale delle regioni a statuto ordinario corredata dalla prova dell'eseguito versamento di quanto dovuto, per le violazioni riguardanti le abolite imposte comunali di consumo, l'abolita tassa sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicità affine, nonché per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni [32].

 

          Art. 10.

     1. La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 4, su carta semplice, è irrevocabile [33].

     2. L'Ufficio che ha ricevuto la domanda deve darne tempestivamente comunicazione, se del caso, all'organo presso il quale la vertenza è pendente.

     3. Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'Ufficio ai sensi degli artt. da 1 a 5 e dell'art. 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in quattro rate alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma del'art. 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'art. 1 e dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto. La prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non può eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del 5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza [34].

     4. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente decreto non sono dovuti le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, né interessi per la ritardata riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari.

     5. L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, è riscuotibile in sei rate e non è dovuta alcuna maggiorazione di imposta [35].

     6. Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite d'imposta il cui ammontare per ciascun periodo d'imposta definito ai sensi del presente decreto non supera le lire 20.000 relativamente all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito, all'imposta di famiglia e sul valore locativo, singolarmente considerate. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'ammontare complessivo delle predette partite relative allo stesso contribuente e per tutte le definizioni riguardanti il medesimo tributo risulta superiore all'importo di lire 60.000 [36].

     7. Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli artt. 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento [37].

 

          Art. 11.

     1. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'Ufficio finanziario a cui è stata presentata e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti restando compensate le spese di giudizio [38].

     2. Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'Ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto.

 

          Art. 12.

     1. Fino alla data del 28 febbraio 1974 restano sospesi l'accertamento dei tributi indicati nei precedenti articoli e la definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente [39].

     2. I termini per l'accertamento che scadono in detto periodo sono prorogati al 31 dicembre 1974.

 

          Art. 13.

     1. Le entrate di spettanza dello Stato derivanti dalla attuazione del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7 riguardanti l'imposta sul valore aggiunto che saranno imputate al normale capitolo di bilancio, dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

     2. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di imputazione al bilancio delle entrate statali dei proventi di cui al precedente comma.

     3. E’ fatto salvo il disposto dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 [40].

     4. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero intestato al Ministero del tesoro denominato «conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale» al quale dovranno essere versate le somme che affluiranno al capitolo di entrata di cui al primo comma.

     5. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 19 dicembre 1973, n. 823.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[10] Comma abrogato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[21] Comma abrogato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[22] Comma abrogato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[26] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[30] Comma abrogato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[37] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.

[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 dicembre 1973, n. 823.