§ 51.5.A - Legge 19 dicembre 1973, n. 823.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:19/12/1973
Numero:823


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:


§ 51.5.A - Legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

(G.U. 28 dicembre 1973, n. 332)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, terzo comma, le parole "tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "il 28 febbraio 1974".

     All'art. 2, primo comma, le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31 ottobre 1973";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c) e d) non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre è elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato.";

     nel terzo comma le parole "comma precedente" sono sostituite con le seguenti "primo comma" e sono aggiunte, in fine, le parole "La riduzione è del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non superi i tre milioni di lire e riguardi solo redditi da lavoro subordinato.".

     All'art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o a norma del precedente art. 2, aumentato del 10 per cento per il primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno dei successivi periodi sull'imponibile del periodo di imposta rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata, a norma del quarto comma dell'art. 2, all'ultimo periodo di imposta definito ai sensi di detto articolo.";

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'art. 1 dichiari secondo le disposizioni dell'art. 24, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda. Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione.";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'art. 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente spettante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento.".

     All'art. 4 il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione, a norma dei seguenti commi, di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo.";

     nel secondo comma, dopo le parole "sia presentata" sono inserite le parole "con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibili," e sono aggiunte, in fine, le parole "Se i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma può essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi i periodi di imposta.";

     il terzo comma è soppresso;

     nel quarto comma sono soppresse le parole "e del terzo" e le parole "all'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31 ottobre 1973";

     il quinto comma è sostituito dai seguenti:

     "I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento nonché dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:

     a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa comprese quelle percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di avviamento;

     b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

     c) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;

     d) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonché quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

     Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi.

     I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purché indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse".

     All'art. 5, secondo comma, le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31 ottobre 1973" e le parole "dopo l'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "dopo il 30 ottobre 1973";

     dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     "Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato l'ufficio può procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente.";

     al quarto comma le parole "all'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31 ottobre 1973".

     All'art. 6, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e relative a successioni apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono definite, su richiesta del contribuente, con la riduzione del sessanta per cento del valore presunto dall'ufficio, sempre quando sussistano le condizioni previste dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie; le relative imposte ipotecarie e catastali si applicano sugli imponibili come sopra definiti." e, all'inizio dell'ultimo periodo, sono premesse le parole "Per le successioni apertesi e per gli atti formati entro il 31 dicembre 1972, purché registrati entro il 20 gennaio 1973,";

     nel secondo comma dopo le parole "ridotto alla metà" sono inserite le seguenti "per l'imposta di registro e del sessanta per cento per l'imposta sulle successioni,";

     nel terzo comma, dopo le parole "sugli affari" sono inserite le seguenti ", diverse dall'imposta generale sull'entrata e" e sono soppresse, in fine, le parole "e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

     nel quarto comma le parole "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite con le seguenti "il 28 febbraio 1974.";

     il quinto e sesto comma sono soppressi.

     All'art. 7, primo comma, le parole "entro il 31 dicembre 1973" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 gennaio 1974" e le parole "e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 1974" sono sostituite con le seguenti "e presenta entro lo stesso termine";

     al secondo comma le parole "31 gennaio 1974" sono sostituite con le seguenti "28 febbraio 1974";

     al terzo comma le parole "fino al 31 dicembre 1973" sono sostituite con le seguenti "fino al 31 gennaio 1974".

     All'art. 8 il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Per le violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, anche se definitivamente accertate, non si fa luogo al versamento delle sopratasse, delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni non penali non ancora corrisposte, subordinatamente al versamento della imposta dovuta. A tal fine il contribuente deve presentare domanda al competente ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974 e versare, con le modalità previste dal successivo quarto comma, l'imposta dovuta.

     Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate, le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano se il contribuente dichiara al competente ufficio del registro, entro il 28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa, con le modalità previste dal successivo quarto comma la relativa imposta. In tal caso il contribuente resta liberato nei limiti della somma versata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

     E' sanata l'inosservanza delle formalità relative al tributo di cui ai commi precedenti.

     Il versamento dell'imposta di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuato per il 50 per cento entro il 31 marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata.";

     il secondo comma è soppresso.

     All'art. 9, primo comma, le parole "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite con le seguenti "entro il 28 febbraio 1974,";

     nell'ultimo comma, dopo le parole "tassa regionale di circolazione" sono aggiunte le seguenti ", purché gli interessati inviino copia della domanda, al presidente della giunta regionale delle regioni a statuto ordinario corredata dalla prova dell'eseguito versamento di quanto dovuto," e le parole "e le abolite imposte comunali di consumo e sulla pubblicità affine," sono sostituite con le seguenti ", per le violazioni riguardanti le abolite imposte comunali di consumo, l'abolita tassa sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicità affine,".

     All'art. 10, primo comma, dopo le parole "da redigersi" sono inserite le seguenti "salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 4,";

     nel terzo comma, le parole "tre rate." sono sostituite con le seguenti "quattro rate alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'art. 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'art. 1 e dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto." e le parole "3,50 per cento" sono sostituite con le seguenti "5 per cento";

     dopo il quarto comma è inserito il seguente:

     "L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, è riscuotibile in sei rate e non è dovuta alcuna maggiorazione di imposta.";

     nel quinto comma le parole "lire 15.000" sono sostituite con le seguenti "lire 20.000" e le parole "lire 45.000" sono sostituite con le seguenti "lire 60.000";

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento.".

     All'art. 11, primo comma, dopo le parole "dell'articolo precedente" sono inserite le seguenti "o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui è stata presentata" e sono aggiunte, in fine, le parole "restando compensate le spese di giudizio.".

     All'art. 12, primo comma, le parole "Per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospese l'azione di accertamento" sono sostituite con le seguenti "Fino alla data del 28 febbraio 1974 restano sospesi l'accertamento".

     All'art. 13, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

     "E' fatto salvo il disposto dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638".