§ 95.18.16 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649.
Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:26/10/1972
Numero:649


Sommario
Art. 1.  Cessazione dei contratti d'appalto.
Art. 2.  Gestioni stralcio.
Art. 3.  Commissione per la definizione dei rapporti.
Art. 4.  Norme procedurali.
Art. 5.  Pagamento somme dovute.
Art. 6.  Cauzione.
Art. 7.  Imposta di registro.
Art. 8.  Quadro del personale delle abolite imposte di consumo.
Art. 9.  Iscrizione nel quadro.
Art. 10.  Composizione della commissione di inquadramento.
Art. 11.  Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti.
Art. 12.  Trattamento economico.
Art. 13.  Avanzamenti di qualifica.
Art. 14.  Orario di lavoro.
Art. 15.  Trattamento di missione.
Art. 16.  Utilizzazione del personale.
Art. 17.  Collocamento a riposo e relativo trattamento.
Art. 18.  Partecipazione ai concorsi.
Art. 19.  Assunzione in servizio.
Art. 20.  Utilizzazione precaria del personale.
Art. 21.  Mancata presentazione in servizio.
Art. 22.  Mantenimento in servizio presso i comuni.
Art. 23.  Esodo volontario.
Art. 24.  Pagamento retributivo.
Art. 25.  Adempimenti per l'iscrizione nel quadro speciale e per l'esodo volontario.
Art. 26.  Funzionamento delle commissioni.
Art. 26 bis.  Amministrazione del personale iscritto nel quadro.
Art. 27.      Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973


§ 95.18.16 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649.

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292 - S.O. n. 5).

 

TITOLO I

Definizione dei rapporti inerenti

all'abolizione delle imposte comunali di consumo

 

Art. 1. Cessazione dei contratti d'appalto.

     Per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo dal 1 gennaio 1973 vengono a cessare i contratti di appalto e di gestione del relativo servizio di riscossione sotto qualsiasi forma esso sia condotto. La risoluzione del rapporto si intende riferita anche a tutti gli altri tributi e diritti il cui appalto sia connesso con quello delle imposte di consumo anche se disciplinato da distinto contratto.

     Per detti tributi e diritti, e limitatamente al restante periodo previsto nel precedente contratto, i comuni che lo ritengono opportuno e conveniente sono autorizzati a concedere anche a trattativa privata, il relativo servizio di riscossione allo stesso appaltatore con nuovo contratto che prescinda da ogni riferimento con quello risoluto per effetto del presente decreto e secondo le norme che disciplinano i singoli tributi e diritti.

 

     Art. 2. Gestioni stralcio.

     Il recupero delle imposte di consumo dovute alla data del 31 dicembre 1972 è curato dai comuni che dovranno provvedervi con personale già in servizio, appositamente autorizzato dai comuni stessi a svolgere le relative operazioni anche di accertamento, ove questo non sia stato ancora eseguito.

     Nelle gestioni con appalto ad aggio e nelle gestioni per conto, tutti gli adempimenti connessi alla instaurazione ed alla prosecuzione dei procedimenti contenziosi relativi alle partite di imposta contestate rimangono a carico dei comuni che, per effetto del presente decreto, s'intendono sostituiti agli appaltatori delle imposte di consumo in tutte le procedure in corso sia amministrative che giudiziarie.

     Nelle gestioni con appalto a canone fisso, tutti gli adempimenti per il recupero delle imposte di consumo dovute alla data di applicazione del presente decreto sono curati dai cessati appaltatori, avvalendosi anche del personale trattenuto ai sensi del successivo art. 20.

 

     Art. 3. Commissione per la definizione dei rapporti.

     Presso il Ministero delle finanze è costituita una commissione che provvede, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, alla definizione dei rapporti tra comuni e appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo in dipendenza dell'abolizione delle predette imposte.

     La commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è così composta:

     1) il direttore generale per la finanza locale, presidente;

     2) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale;

     3) un funzionario, con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, in servizio presso il Ministero dell'interno;

     4) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

     5) un rappresentante dei consumi designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

     6) un rappresentante dell'Istituto nazionale gestione delle imposte di consumo;

     7) un rappresentante degli appaltatori delle imposte di consumo, designato dall'Unione nazionale degli appaltatori stessi.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale.

     Per ciascun componente della commissione, compreso il segretario, è nominato un supplente su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati.

     E' in facoltà del presidente della commissione di istituire una o più sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.

     Le deliberazioni della commissione sono approvate con decreto del Ministro per le finanze soggetto a registrazione alla Corte dei conti.

 

     Art. 4. Norme procedurali.

     I comuni e gli appaltatori delle abolite imposte di consumo, per adire la commissione di cui all'articolo precedente, debbono presentare al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documentata istanza, notificata preventivamente alla controparte, la quale potrà far pervenire allo stesso Ministero, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'istanza, le proprie osservazioni.

     La commissione, per l'acquisto di ulteriori elementi istruttori, può disporre la convocazione delle parti interessate, nonché accertamenti da eseguirsi a mezzo dei funzionari dell'amministrazione finanziaria.

 

     Art. 5. Pagamento somme dovute.

     Al pagamento delle somme dovute al comune l'appaltatore deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica in via amministrativa del provvedimento ministeriale. Trascorso tale termine, sono dovuti, senza ulteriori formalità, dall'appaltatore inadempiente una indennità di mora nella misura del sei per cento e gli interessi nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Per il recupero dei propri crediti il comune può avvalersi del procedimento di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Al pagamento delle somme dovute dal comune in base al provvedimento ministeriale provvede il Ministero delle finanze con mandato diretto in favore dell'appaltatore stesso su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa di detto Ministero. Fino alla concorrenza di eventuali debiti dell'appaltatore verso lo Stato si provvede mediante mandato computabile in quietanza di entrata.

     Per le quote eventualmente poste a carico del comune, l'intendente di finanza provvederà al relativo recupero, anche rateale, in sede di liquidazione mensile delle competenze spettanti al comune stesso.

 

     Art. 6. Cauzione.

     A garanzia degli obblighi derivanti dalla cessazione del contratto di appalto rimane vincolata la relativa cauzione. Al suo svincolo si provvederà con decreto del Ministro per le finanze sentita la commissione di cui al precedente art. 3, tenuto conto dell'adempimento da parte dell'appaltatore dei suoi obblighi retributivi verso il personale già dipendente.

 

     Art. 7. Imposta di registro.

     Per i contratti di appalto a corrispettivo presunto, soggetti all'imposta di registro in base a denuncia annuale ai sensi della legge 23 marzo 1940, n. 283 e successive modificazioni, l'abolizione delle imposte di consumo costituisce impedimento di forza maggiore.

 

TITOLO II

Inquadramento del personale

 

     Art. 8. Quadro del personale delle abolite imposte di consumo.

     Il personale delle imposte comunali di consumo in servizio, anche se in soprannumero, alla data del 31 dicembre 1972 presso le singole gestioni, nonché presso gli uffici di direzione centrale e periferica degli enti, società e ditte iscritti all'albo degli appaltatori delle dette imposte istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1886, limitatamente alla consistenza numerica globale del personale stesso riferita al 1 gennaio 1970, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituiti presso il Ministero delle finanze [1].

     Il quadro speciale di cui al comma precedente è ripartito in un numero di elenchi pari a quello delle categorie già soggette alla stessa disciplina giuridica ed economica.

     Sono esclusi dall'iscrizione:

     1) coloro che risultino assunti successivamente al 1 gennaio 1970 in eccedenza alla consistenza numerica globale del personale in servizio alla suindicata data;

     2) coloro che non risultino iscritti e non abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, nonché coloro che, anche in servizio, risultino già titolari di trattamento di pensione a carico della Cassa o del fondo suddetti;

     3) coloro che alla data del 31 dicembre 1972 non hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per aver raggiunto per il collocamento a riposo: a) se dipendenti comunali, l'anzianità massima prevista dai singoli regolamenti comunali e, comunque, i 65 anni di età; b) se dipendenti di nomina privata, i 55 anni di età ed i limiti di contribuzione al fondo di previdenza [1].

     L'iscrizione ha decorrenza agli effetti giuridici dal 1 gennaio 1973 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato [2].

     Il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di effettiva assunzione in servizio, viene considerato coperto presso il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo da considerare pari a quella dovuta al momento della effettuazione agli effetti sia delle prestazioni di previdenza, sia delle prestazioni di capitale. Le eventuali contribuzioni previdenziali dovute per prestazioni lavorative per detto periodo dagli interessati dovranno essere devolute al suindicato fondo [2].

 

     Art. 9. Iscrizione nel quadro. [3]

     L'iscrizione nel quadro è effettuata con decreto del Ministro per le finanze su proposta della commissione di cui al successivo art. 10 in base alla posizione giuridica singolarmente posseduta da ciascun dipendente al 31 dicembre 1972 con riferimento unicamente alle qualifiche previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro o nei rispettivi regolamenti comunali. In mancanza del regolamento comunale si ha riguardo alla qualifica posseduta dall'interessato in base alla pianta organica dei dipendenti comunali.

     Si fanno salvi, ai fini dell'inquadramento, gli effetti delle controversie per l'attribuzione di qualifiche in corso al 31 dicembre 1976.

     Le qualifiche riconosciute in base al comma precedente dopo l'entrata in vigore del presente decreto vengono attribuite in soprannumero.

     L'iscrizione nel quadro, con decorrenza dal 1 gennaio 1973, avviene in ordine progressivo nelle singole qualifiche in relazione all'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale e, nei casi di pari anzianità, all'età.

     Fermi restando i criteri di iscrizione nel quadro di cui al comma precedente, la data di decorrenza del conferimento della qualifica, ove non sia possibile determinarla diversamente, potrà essere attestata con dichiarazione resa dai singoli interessati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 10. Composizione della commissione di inquadramento.

     La commissione di cui all'art. 9 è nominata dal Ministro per le finanze, ed è composta di:

     un direttore generale del Ministero delle finanze con funzioni di presidente;

     due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale e la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze;

     due funzionari, con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore o equiparata, in servizio presso il Ministero dell'interno;

     due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

     quattro rappresentanti del personale interessato.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze.

     Per ciascun componente della commissione, compreso il segretario, è nominato un supplente.

     E' in facoltà del presidente della commissione di istituire uno o più sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.

 

     Art. 11. Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti.

     Il decreto ministeriale di iscrizione nel quadro sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

     Le intendenze di finanza debbono comunicare ai singoli interessati, a mezzo dei capi degli uffici cui sono addetti, l'avvenuta iscrizione ovvero il provvedimento di reiezione della domanda d'iscrizione.

     Contro il provvedimento gli interessati possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione prevista nel secondo comma, opposizione al Ministro per le finanze, che decide in via definitiva.

 

     Art. 12. Trattamento economico.

     Al personale iscritto nel quadro è attribuita la retribuzione spettante in base alla qualifica ed alla anzianità riconosciute all'atto dell'iscrizione, con esclusione di tutte le indennità accessorie e delle compartecipazioni inerenti all'espletamento del cessato servizio delle imposte di consumo.

     La retribuzione del personale di nomina privata si compone delle seguenti voci: a) per il personale dirigente e direttivo, il trattamento base o stipendio, la indennità di carica e di contingenza; b) per il restante personale, lo stipendio, con le variazioni previste dall'accordo sindacale 9 gennaio 1970, e l'indennità di classe nella misura goduta da ciascuna unità alla data di abolizione delle imposte di consumo.

     Gli scatti biennali per anzianità di servizio, le variazioni di scala mobile o di contingenza e l'assegno supplementare di famiglia per ogni persona a carico dei dipendenti di nomina privata iscritti nel quadro, sono riconosciuti e continuano ad applicarsi, in favore degli aventi diritto, in conformità ai criteri previsti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, numero 825. Gli assegni familiari sono riconosciuti in base alle norme legislative vigenti.

     La retribuzione del personale di nomina comunale e le competenze di cui ai precedenti commi eventualmente spettanti sono determinate in conformità ai criteri ed alle misure previste dalle leggi vigenti o dai rispettivi regolamenti locali.

     Per il personale che, sulla base del rapporto di impiego, abbia diritto a mensilità di retribuzione aggiuntive oltre la tredicesima, l'importo di tali mensilità, ai soli fini del pagamento, viene ripartito nelle tredici normalmente corrisposte ai dipendenti dello Stato.

     Le particolari indennità previste per la direzione di uffici, per la disagiata residenza o per carattere di stazione di cura, soggiorno o turismo, nonché altri eventuali assegni, comunque denominati, purché soggetti a contribuzione ai fini del pensionamento, sono corrisposti, nella misura prevista dalla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 a titolo di assegno personale pensionabile [4].

 

     Art. 13. Avanzamenti di qualifica.

     Sono consentiti avanzamenti di qualifica per merito congiunto all'anzianità con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nei confronti del personale che abbia svolto servizio nella qualifica inferiore per almeno tre anni.

     La consistenza di ciascuna qualifica al 1 gennaio 1973 è determinata in modo che il suo rapporto con quella rispettiva risultante al 1 gennaio 1970, corrisponda al rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti alle medesime date.

     Le eventuali eccedenze rispetto alla consistenza delle singole qualifiche come sopra determinata risultanti all'atto dell'inquadramento, sono considerate in soprannumero e, quindi, non riattribuibili.

     La valutazione del merito è connessa al rendimento ed alle capacità dimostrati nell'espletamento delle mansioni che, in relazione alla qualifica posseduta, verranno affidate a ciascun dipendente negli uffici cui saranno destinati.

     A tal fine, i capi degli uffici cui sono destinati i suddetti impiegati redigono un rapporto informativo annuale che verrà acquisito al fascicolo personale di ciascun dipendente, previa notificazione all'interessato del relativo giudizio complessivo. Ultimate le operazioni di iscrizione nel quadro, per la redazione del rapporto informativo saranno osservate le norme vigenti per gli impiegati civili di ruolo degli uffici nei quali i singoli dipendenti saranno utilizzati [5].

 

     Art. 14. Orario di lavoro.

     L'orario normale di lavoro settimanale è quello cui è tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze [6].

     Le ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario di cui al precedente comma sono considerate straordinarie e il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo della retribuzione iniziale lorda mensile di cui al precedente art. 12 ragguagliata a giornata.

 

     Art. 15. Trattamento di missione.

     Il trattamento di missione è consentito nei casi e nei limiti previsti per i dipendenti civili dello Stato.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16. Utilizzazione del personale.

     Il personale iscritto nel quadro sarà utilizzato per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, nonché per le esigenze delle ricevitorie del lotto e delle segreterie delle commissioni tributarie.

     La sede di servizio è determinata col decreto d'iscrizione nel quadro.

     I trasferimenti da una ad altra sede o ad uffici diversi dell'amministrazione sono disposti con decreto del Ministro per le finanze a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

     Al personale trasferito d'ufficio, oltre al rimborso delle spese, nei limiti, nei casi e con le modalità prescritti per i dipendenti civili dello Stato, è corrisposta, per una sola volta, una indennità pari alla metà di una mensilità della retribuzione iniziale lorda di cui al precedente art. 12.

     Il personale stesso può essere destinato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato in posizione di comando con le modalità previste dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Il personale iscritto nel quadro, se richiesto, può essere trasferito alle regioni con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 17. Collocamento a riposo e relativo trattamento.

     Il collocamento a riposo del personale iscritto nel quadro è disposto al raggiungimento dei limiti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 8.

     Nulla è innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianità, le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo e l'assistenza sanitaria.

     Per i contributi previdenziali maturati e non ancora versati alla data di abolizione delle imposte di consumo, l'Istituto nazionale previdenza sociale, quale amministratore del fondo istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 1863, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di rivalersi sulle cauzioni prestate dagli appaltatori a garanzia degli obblighi contrattuali e sui crediti spettanti agli appaltatori medesimi verso le amministrazioni comunali dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei comuni.

     Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro.

     E' altresì a carico dello Stato l'onere per garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali acquisite dal personale collocato a riposo anche anteriormente al 1 gennaio 1973 e per il mantenimento dell'attuale rapporto di dette prestazioni con i livelli retributivi.

     Le gestioni previdenziali interessate provvederanno alla corresponsione delle prestazioni a favore degli aventi diritto anche utilizzando le riserve esistenti.

     Qualora dette gestioni non siano in condizioni di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto lo Stato determinerà annualmente con la legge di bilancio l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni stesse.

 

     Art. 18. Partecipazione ai concorsi.

     Al personale iscritto nel quadro è consentito, se in possesso dei requisiti prescritti, con eccezione del limite di età, di partecipare ai concorsi banditi per l'accesso alle singole carriere degli impiegati civili dello Stato.

     A tal fine a detto personale è riconosciuto il diritto alla riserva di un quinto dei posti di impegno messi a concorso dai singoli Ministeri nelle carriere amministrative [8].

     Al personale suddetto, comunque collocato nei ruoli organici ordinari dell'amministrazione dello Stato, si applicano, a decorrere dalla data del relativo inquadramento, le norme concernenti il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti civili dello Stato con riconoscimento - nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente ai fini della progressione in carriera - dell'anzianità di servizio maturata nel quadro.

     L'anzianità riconosciuta nel quadro deve essere comunque valutata ai fini del trattamento di quiescenza relativo al nuovo rapporto d'impiego, spettando ai singoli il rimborso della eventuale eccedenza dell'ammontare dei contributi previdenziali che risultino versati in loro favore rispetto all'importo dovuto per il riscatto di anzianità.

 

     Art. 19. Assunzione in servizio.

     Il personale delle imposte comunali di consumo, avente diritto all'iscrizione nel quadro, deve, entro il 31 dicembre 1972, far pervenire, a tal fine, alla intendenza di finanza della provincia nel cui territorio presta servizio apposita domanda in carta semplice.

     Nella domanda ciascun dipendente, oltre ad indicare le generalità complete (nome, cognome e data di nascita), la residenza, il recapito e la sede di servizio, deve specificare:

     a) la propria qualifica lavorativa; b) le mansioni effettivamente espletate; c) il titolo di studio posseduto; d) la composizione del proprio nucleo familiare: e) le eventuali invalidazioni fisiche di cui sia effetto: f) le aspirazioni in ordine alla sede ed all'ufficio presso il quale gradirebbe prestare servizio.

     A corredo di detta domanda deve essere esibita una certificazione in carta libera da rilasciarsi dal datore di lavoro, che ne assume la responsabilità, attestante:

     1) la data di assunzione in servizio con la precisazione che l'interessato si trova nelle condizioni previste nel precedente art. 8;

     2) l'emolumento mensile lordo spettante all'interessato con la specificazione delle singole voci di retribuzione e la distinta analitica delle trattenute operate a qualsiasi titolo su detto emolumento;

     3) l'ammontare delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sui singoli emolumenti corrisposti all'interessato con la specificazione degli enti cui vanno versati e degli importi contributivi dovuti per ciascuno di detti enti.

     L'intendente di finanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve comunicare a ciascun interessato, al recapito indicato nella domanda, l'ufficio presso il quale dovrà presentarsi per assumere temporaneamente servizio, dopo aver adempiuto, nel termine massimo di giorni venti, alle formalità inerenti alla chiusura dei conti di gestione ed ai versamenti delle riscossioni. Le lettere di assegnazione debbono essere trasmesse per conoscenza anche agli uffici ai quali i singoli dipendenti sono destinati e alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze.

     Il personale eccedente alle necessità degli uffici finanziari può essere destinato a prestare servizio presso altri uffici statali o regionali che ne facciano richiesta.

     I singoli uffici, cui sarà assegnato il personale, debbono trasmettere, per ogni impiegato, all'intendenza di finanza il processo verbale di immissione in servizio temporaneo e l'attestazione di prestato servizio non oltre il giorno cinque di ciascun mese.

 

     Art. 20. Utilizzazione precaria del personale.

     L'intendente di finanza, sentiti gli interessati, può consentire alle cessate ditte appaltatrici delle imposte di consumo, che ne facciano richiesta, di trattenere, per un periodo massimo di un anno, parte del personale già da esse dipendente per gli adempimenti connessi all'abolizione delle dette imposte.

     Le competenze spettanti in detto periodo al suindicato personale ed i relativi oneri fiscali e contributivi sono a carico delle ditte interessate nella misura e con le modalità vigenti al momento della abolizione delle imposte di consumo.

     Detto personale conserva il diritto di iscrizione nel quadro con decorrenza dalla data di abolizione delle imposte stesse.

 

     Art. 21. Mancata presentazione in servizio.

     Il dipendente che, senza giustificato motivo, nel termine prefissogli, non assuma servizio presso l'ufficio indicato dall'intendente di finanza, è considerato dimissionario a tutti gli effetti e perde ogni diritto alla successiva iscrizione nel quadro di cui al presente decreto.

 

     Art. 22. Mantenimento in servizio presso i comuni.

     I comuni hanno facoltà, entro il 31 dicembre 1972, di deliberare il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo che ne abbia fatto domanda.

     La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai comuni anche nei confronti del personale dipendente dai consorzi di comuni costituiti per la gestione diretta delle imposte di consumo.

     Il personale di cui al presente articolo, dipendente dai comuni o loro consorzi, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135, continuerà ad essere iscritto al fondo di previdenza di cui al precedente art. 17.

 

     Art. 23. Esodo volontario.

     Il personale che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 8 può chiedere, prescindendo da qualsiasi limite di età, l'anticipata risoluzione del rapporto d'impiego con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1972 all'intendenza di finanza della provincia nel cui territorio presta servizio.

     A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma non competono l'indennità di mancato preavviso ed il compenso per le ferie eventualmente non godute. Agli stessi è attribuita:

     1) una maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di dieci anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione;

     2) una maggiore anzianità di servizio di dieci anni da valere ai fini: a) dell'attribuzione degli aumenti periodici; b) dell'attribuzione delle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

     I suddetti benefici si applicano:

     a) al personale dipendente dai comuni che, alla data del 31 dicembre 1972, abbia almeno 15 anni di servizio reso con iscrizione alla Cassa o a convenzioni e regolamenti speciali già riconosciuti dalla Cassa stessa o al fondo di pensioni di cui al precedente art. 8;

     b) al personale di nomina privata che, alla data suddetta, abbia almeno 20 anni di servizio reso con iscrizione, anche in conseguenza di eventuali riscatti o riconoscimenti, al fondo di previdenza di cui al precedente art. 8, ridotti a cinque per i dipendenti che abbiano compiuto 55 anni di età.

     Per il personale di nomina privata la maggiore anzianità è riconosciuta nei limiti occorrenti al raggiungimento, rispettivamente, dei 30 e 10 anni necessari per il godimento della pensione.

     Al personale che chiede l'anticipata risoluzione del rapporto di impiego sarà corrisposto, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva:

     1) il 75 per cento del presunto ammontare dell'indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro;

     2) un assegno mensile nella misura prevista dalle norme vigenti in relazione all'anzianità di servizio per i dipendenti di nomina comunale e nella misura del 75 per cento di un tredicesimo della retribuzione annua goduta al 31 dicembre 1972 per i dipendenti di nomina privata.

     Il maggiore onere finanziario derivante alle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo è posto a carico dello Stato che provvederà a rimborsarla annualmente alle gestioni medesime con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto, per quanto riguarda il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Coloro che si siano avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiasi titolo, alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici.

 

     Art. 24. Pagamento retributivo.

     Salvo quanto stabilito dal precedente art. 20, la retribuzione spettante al personale ai sensi dell'art. 12 è corrisposta, fino alla data della effettiva iscrizione nel quadro, dall'intendente di finanza, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati, anche se destinati a prestare servizio presso uffici diversi da quelli dell'Amministrazione finanziaria.

     A tal fine è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, che provvederà all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza con apertura di credito di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 25. Adempimenti per l'iscrizione nel quadro speciale e per l'esodo volontario.

     Le intendenze di finanza dovranno trasmettere le documentate domande degli interessati: a) al Ministero delle finanze, ove venga chiesta l'iscrizione nel quadro; b) alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, ove venga chiesta la risoluzione del rapporto d'impiego.

     L'accertamento nei confronti di ciascuna unità delle condizioni previste per poter beneficiare delle agevolazioni indicate nel precedente art. 23 è di competenza degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa per le pensioni e del fondo di previdenza.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 26. Funzionamento delle commissioni.

     In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla soppressione delle imposte comunali di consumo, il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il numero massimo delle riunioni mensili delle commissioni previste negli articoli 3 e 10 del presente decreto.

 

     Art. 26 bis. Amministrazione del personale iscritto nel quadro. [9]

     Ultimata l'iscrizione nel quadro ai sensi del precedente art. 9, con decreto del Ministro per le finanze sarà determinato il passaggio del servizio di amministrazione del personale alla Direzione generale per gli affari generali e del personale presso il Ministero delle finanze.

 

     Art. 27.

     Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.

[4] Comma così modificato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.

[6] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 3 febbraio 1975, n. 17.

[7] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 26 luglio 1978, n. 417.

[8] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 4 agosto 1975, n. 397.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.