§ 95.1.27 - Legge 26 gennaio 1961, n. 29.
Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:26/01/1961
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento da computarsi per [...]
Art. 2.      Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni
Art. 3.      In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta [...]
Art. 4.      Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie
Art. 5.      Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al [...]


§ 95.1.27 - Legge 26 gennaio 1961, n. 29. [1]

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari

(G.U. 1 marzo 1961, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto [2].

 

          Art. 2.

     Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

 

          Art. 4.

     Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie.

 

          Art. 5.

     Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.


[1] Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. unico della L. 28 marzo 1962, n. 147.

[2]  La misura di cui al presente comma è stata ridotta, da ultimo, al 2,5 per cento dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1 gennaio 1997.