§ 95.1.27 - Legge 26 gennaio 1961, n. 29.
Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:26/01/1961
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 95.1.27 - Legge 26 gennaio 1961, n. 29. [1]

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari

(G.U. 1 marzo 1961, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto [2].

 

          Art. 2.

     Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

 

          Art. 4.

     Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie.

 

          Art. 5.

     Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.


[1] Abrogata dall'art. 241 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con la decorrenza ivi prevista. Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. unico della L. 28 marzo 1962, n. 147.

[2] La misura di cui al presente comma è stata ridotta, da ultimo, al 2,5 per cento dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1 gennaio 1997.