§ 77.3.2 - R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863.
Approvazione del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:20/10/1939
Numero:1863


Sommario
Art. 1.      Il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo, istituito dall'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto [...]
Art. 2.      Spetta al comitato speciale:
Art. 3.      Sono obbligatoriamente iscritti al fondo tutti i dipendenti dalle aziende di gestione delle imposte di consumo, compresi quelli che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio [...]
Art. 4.      Il contributo del 12,50 per cento di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è calcolato sull'intera retribuzione degli iscritti compresi i diritti, le percentuali ed ogni [...]
Art. 5.      Il contributo è per il 4 per cento dell'intera retribuzione a carico dell'impiegato e per il residuo a carico del datore di lavoro.
Art. 6.      Il versamento del contributo al fondo deve essere effettuato dall'azienda in rate trimestrali posticipate, non oltre i quindici giorni dalla scadenza del trimestre. In caso di ritardato [...]
Art. 7.      Durante il periodo di richiamo alle armi, per il quale, a norma di legge o di contratto, la gestione sia tenuta a corrispondere, in tutto o in parte, la retribuzione al personale richiamato, [...]
Art. 8.      E' in facoltà dell'iscritto di operare il riscatto del periodo di servizio prestato presso le gestioni imposte di consumo anteriormente alla data di iscrizione al fondo, mediante il versamento [...]
Art. 9.      La domanda di riscatto, corredata dai necessari documenti, deve essere inviata all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale entro un anno dalla data di pubblicazione del presente [...]
Art. 10.      Gli iscritti, ed a loro favore le aziende da cui dipendono, hanno facoltà di eseguire versamenti unici od annui, in eccedenza al contributo di cui all'art. 4, a destinazione di un'assicurazione [...]
Art. 11.      In caso di cessazione dal servizio, l'iscritto o i superstiti aventi causa, hanno diritto secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
Art. 12.      La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente:
Art. 13.      Si considera invalido l'iscritto che, per difetto fisico o mentale, non sia più idoneo all'adempimento degli obblighi professionali e che sia perciò esonerato dal servizio.
Art. 14.      L'iscritto che, all'atto della liquidazione della pensione in base al presente regolamento, possa far valere versamenti di contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la [...]
Art. 15.      Quando un iscritto possa far valere periodi di servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, con corrispondente versamento dei contributi al fondo di cui al regolamento [...]
Art. 16.      In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, hanno diritto ad una pensione di famiglia la vedova ed i figli minorenni, legittimi, [...]
Art. 17.      La pensione agli aventi diritto indicati nel precedente articolo è stabilita in un'aliquota della parte di pensione, calcolata come all'art. 12, già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto [...]
Art. 18. 
Art. 19.      All'iscritto che raggiunge il diritto alla pensione di anzianità spetta anche il capitale garantito in assicurazione mista, di cui al n. 2 dell'art. 11. Tale capitale è calcolato moltiplicando [...]
Art. 20.      L'iscritto ha facoltà di convertire in tutto o in parte il capitale liquidato a norma del precedente articolo in una delle seguenti forme assicurative:
Art. 21.      In caso di morte dell'iscritto prima che abbia raggiunto il diritto alla pensione di anzianità o liquidata la pensione di invalidità, spetta al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado [...]
Art. 22.      Al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e a quello assunto in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 23.      Per il personale già iscritto al fondo, a norma del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e che all'entrata in vigore del presente regolamento abbia età superiore ai [...]
Art. 24.      L'iscritto che cessi dal prestar servizio, senza aver raggiunto il diritto a pensione, ha facoltà, per la parte di prestazioni contemplata dal n. 1 dell'art. 11:
Art. 25. 
Art. 26.      L'iscritto che cessi dal prestare servizio prima di aver conseguito il diritto alla liquidazione di cui all'art. 19 e che, a norma dell'art. 25, abbia diritto all'indennità di anzianità, ha [...]
Art. 27.      Per gli iscritti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la gestione deve liberarsi dagli obblighi ad essa derivanti per le indennità di anzianità maturate fino [...]
Art. 28.      Agli effetti delle prestazioni valgono, per il contributo unico di cui al precedente articolo, le norme stabilite nell'art. 11, parte seconda e seguenti.
Art. 29.      Il contributo unico, di cui all'art. 27, può essere versato dalla gestione in ottanta rate trimestrali, anticipate e costanti, comprensive del capitale e interesse al saggio del 5 per cento, [...]
Art. 30.      Le assicurazioni miste sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie, contemplate nel presente regolamento, sono affidate all'istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e modalità che [...]
Art. 31.      L'istituto nazionale fascista della previdenza sociale accredita, annualmente, alle attività del fondo, da esso gestite, l'interesse medio risultante dagli investimenti dell'istituto stesso.
Art. 32.      Alla fine di ogni quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1939, è compilato il bilancio tecnico del fondo.
Art. 33.      Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio o alla morte dell'iscritto.
Art. 34. 
Art. 35.      Il personale già iscritto al fondo che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia età superiore ai cinquant'anni, ha facoltà di accettare le prestazioni di pensione in [...]
Art. 36.      In caso di opzione, ai sensi del precedente articolo, la pensione è liquidata per invalidità dopo dieci anni di assicurazione, o anche prima, se l'invalidità e dovuta a causa di servizio; e per [...]
Art. 37.      Il personale iscritto al fondo dal 1° gennaio 1925, che cessi dal servizio presso le gestioni imposte di consumo e non si avvalga della facoltà di opzione, a norma dell'art. 35, ha facoltà di [...]
Art. 38.      La misura delle pensioni d'invalidità e vecchiaia, già liquidate all'entrata in vigore del presente regolamento secondo le norme dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 1° [...]
Art. 39.      Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento le gestioni delle imposte di consumo devono trasmettere all'istituto nazionale delle assicurazioni, in triplice copia, l'elenco di [...]
Art. 40.      In caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa, ai sensi dell'art. 25, durante il periodo nel quale è ammessa la rateizzazione di cui all'art. 29, le quote da attribuirsi al fondo di [...]
Art. 41.      Ai sensi e per gli effetti della lettera c), art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è costituita presso il ministero delle corporazioni una commissione presieduta dal capo dei [...]
Art. 42.      Agli effetti del presente regolamento l'istituto nazionale gestione imposte consumo è considerato come appaltatore, in ogni caso, compresa la forma di gestione prevista dall' art. 2, comma [...]


§ 77.3.2 - R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863.

Approvazione del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte consumo.

(G.U. 22 dicembre 1939, n. 296).

 

     Art. 1.

     Il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, che approva il regolamento per la previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è abrogato.

 

Art. 2.

     Sono approvate le norme regolamentari e di attuazione del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernenti il fondo di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, nel testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

Art. 3.

     Le norme di cui al precedente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del regno, salvo quanto sia diversamente disposto.

     Per quanto riflette il versamento del contributo assicurativo e le prestazioni, le norme stesse hanno effetto dall'8 luglio 1938-XVI.

 

 

Regolamento

 

     Art. 1.

     Il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo, istituito dall'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908 (convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264), è amministrato dal consiglio d'amministrazione dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale e da uno speciale comitato costituito a norma dell'art. 7, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

     Il Comitato predetto è presieduto dal presidente dell'Istituto, o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto:

     a) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) da due rappresentanti degli appaltatori delle imposte di consumo;

     d) da due rappresentanti dei lavoratori delle imposte di consumo;

     e) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

     f) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [1].

     Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui alle lettere c) e d), le rispettive associazioni nazionali [2].

 

          Art. 2.

     Spetta al comitato speciale:

     a) esercitare la vigilanza sulla iscrizione del personale al fondo e sul versamento dei contributi da parte delle gestioni;

     b) deliberare sui ricorsi relativi ai contributi ed alle prestazioni, ferme restando le norme vigenti in materia di controversie individuali del lavoro;

     c) deliberare sulle forme di integrazione e di assistenza previste dal fondo di integrazione di cui all'art. 34 del presente regolamento e sulle altre eventuali forme di assistenza a favore degli iscritti e dei familiari di costoro, attuate per effetto di contratti collettivi di lavoro;

     d) dar parere sulle eventuali modifiche del presente regolamento;

     e) dar parere sulle proposte di contratti collettivi di lavoro relative alla previdenza del personale di cui all'art. 1, o comunque ad essa collegate;

     f) approvare le norme e le condizioni per l'applicazione del presente regolamento e dar parere sulle questioni relative all'applicazione di esse.

     I pareri di cui alle precedenti lettere d), e) debbono essere obbligatoriamente richiesti al comitato.

     Per le materie non devolute dal presente articolo alla competenza del comitato speciale provvede il consiglio d'amministrazione dell'istituto.

 

          Art. 3.

     Sono obbligatoriamente iscritti al fondo tutti i dipendenti dalle aziende di gestione delle imposte di consumo, compresi quelli che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente.

     E' escluso dall'obbligo di iscrizione:

     a) il personale di nomina comunale;

     b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale e temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi;

     c) il personale che, giusta il disposto dell'art. 4 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, è considerato in prova. In caso di conferma, l'obbligo di iscrizione al fondo ha decorrenza dalla data di assunzione in prova.

 

          Art. 4.

     Il contributo del 12,50 per cento di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è calcolato sull'intera retribuzione degli iscritti compresi i diritti, le percentuali ed ogni altro compenso o indennità di carattere non eccezionale.

     Quando per contratto collettivo di lavoro o per regolamento aziendale, sia dovuta un'indennità di anzianità superiore a quella di legge, il corrispondente contributo eccedente il 12,50 per cento, di cui al presente articolo, è commisurato per ogni giorno di anzianità, oltre quella di legge, al 0,18 per cento dell'intera retribuzione calcolata come al primo comma.

     Nel contributo sopra indicato si intende compreso anche quello eventualmente dovuto per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a norma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

     Inoltre è dovuto dall'appaltatore un contributo straordinario integrativo del 2,30%, la cui misura potrà essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 34 [3].

 

          Art. 5.

     Il contributo è per il 4 per cento dell'intera retribuzione a carico dell'impiegato e per il residuo a carico del datore di lavoro.

     E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del personale mediante trattenuta sulle retribuzioni.

     Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione soggetta a ritenuta.

 

          Art. 6.

     Il versamento del contributo al fondo deve essere effettuato dall'azienda in rate trimestrali posticipate, non oltre i quindici giorni dalla scadenza del trimestre. In caso di ritardato versamento, l'azienda è tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento.

     Per i compensi pagati sotto forma di percentuali o interessenze il versamento deve essere effettuato trimestralmente sugli acconti corrisposti al personale e sui successivi saldi.

     In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore è solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate [4].

 

          Art. 7.

     Durante il periodo di richiamo alle armi, per il quale, a norma di legge o di contratto, la gestione sia tenuta a corrispondere, in tutto o in parte, la retribuzione al personale richiamato, sarà versato dalla gestione il contributo commisurato sull'ultima retribuzione mensile percepita dal richiamato.

     Qualora il richiamo sia determinato da esigenze di carattere eccezionale, la gestione verserà la sola quota di contributo a suo carico, mentre la quota a carico dell'iscritto sarà dall'istituto nazionale fascista della previdenza sociale direttamente trattenuta sull'indennità da corrispondere al richiamato a norma del regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 179.

     Per il periodo di richiamo alle armi, con o senza retribuzione, ma con diritto alla conservazione dell'impiego, si intende sospeso per l'iscritto il diritto alla liquidazione per rescissione di contratto, a norma degli art. 24 e 25, ed è conservato in vigore l'intero trattamento di previdenza.

     Per la parte dei contributi non versata, relativa all'assicurazione mista, si applicano le disposizioni dell'art. 26, lettera b).

 

          Art. 8.

     E' in facoltà dell'iscritto di operare il riscatto del periodo di servizio prestato presso le gestioni imposte di consumo anteriormente alla data di iscrizione al fondo, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica.

     L'istituto nazionale fascista della previdenza sociale calcolerà la riserva predetta, in ragione delle tariffe in vigore al momento del riscatto, sulla base dello stipendio percepito nel primo mese di effettiva iscrizione al fondo e sulla misura di contributo del 10 per cento di detto stipendio.

     Per la misura della pensione, il periodo riscattato è considerato successivo a quello di iscrizione al fondo e si applicano le percentuali di cui all'art. 12, sulla base del contributo del 10 per cento.

     Il beneficio di cui al primo comma è esteso agli iscritti al fondo, che siano mutilati o invalidi di guerra, o per la causa fascista, agli ex-combattenti ed iscritti al P.N.F. per periodi riconosciuti utili dall'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, e dagli art. 4e5 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1076, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137.

     Agli iscritti a norma del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è data facoltà di riscattare eventuali periodi di interruzione della loro iscrizione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     Ai fini del riscatto lo stesso periodo di tempo non può essere fatto valere che una sola volta.

 

          Art. 9.

     La domanda di riscatto, corredata dai necessari documenti, deve essere inviata all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

     E' data facoltà agli iscritti di effettuare il versamento della riserva matematica, di cui al primo comma del precedente articolo, in unica soluzione o in rate uguali trimestrali, comprensive degli interessi al saggio del 5 per cento, calcolate in modo che l'estinzione avvenga non oltre i cinque anni.

     Nel caso che il diritto a prestazioni si maturi prima che sia ultimato il pagamento del capitale di riscatto, è considerato utile il solo periodo corrispondente alla somma effettivamente versata.

 

          Art. 10.

     Gli iscritti, ed a loro favore le aziende da cui dipendono, hanno facoltà di eseguire versamenti unici od annui, in eccedenza al contributo di cui all'art. 4, a destinazione di un'assicurazione pensione per invalidità e vecchiaia con le norme dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o in aumento dell'assicurazione mista sulla vita contemplata dal presente regolamento.

 

          Art. 11.

     In caso di cessazione dal servizio, l'iscritto o i superstiti aventi causa, hanno diritto secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

     1° per i contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia:

     a) ad una pensione in caso d'invalidità, dopo almeno cinque anni di effettiva assicurazione, o dopo qualunque periodo quando trattisi di invalidità dovuta a causa di servizio;

     b) ad una pensione per anzianità, quando l'iscritto abbia compiuto i cinquantacinque anni d'età e raggiunto i trenta di assicurazione, o sessantacinque anni d'età e dieci di assicurazione;

     c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attività, dopo almeno dieci anni di assicurazione, o, dopo qualunque periodo, se la morte è dovuta a causa di servizio;

     d) ad una indennità, una sola volta, in caso di morte dell'iscritto, prima che sia maturato il diritto di cui alla precedente lettera c).

     Per raggiungere il diritto a pensione la frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero.

     I mutilati e invalidi di guerra o della causa fascista possono liquidare la pensione per anzianità dopo venti anni di assicurazione quando abbiano raggiunto almeno l'età di anni cinquantacinque;

     2° per i contributi assegnati alle assicurazioni miste sulla vita, ad un capitale comprensivo dell'indennità per anzianità di servizio dovuta per effetto di legge, di contratti collettivi di lavoro o di regolamenti aziendali. Nel caso in cui le somme garantite con l'assicurazione mista risultino inferiori alla detta indennità di anzianità, esse vengono integrate, fino alla concorrenza dell'indennità stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 34 del presente regolamento.

     Il contributo di cui all'art. 4 è assegnato per il 7,50 per cento della retribuzione alle prestazioni di cui al n. 1, e per il residuo a quelle di cui al n. 2.

 

          Art. 12.

     La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente:

     a) il 26,25% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione nei primi dieci anni di assicurazione;

     b) il 13,125% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione oltre il decimo anno;

     c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni [5] .

     Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all'8 luglio 1938, quello del 7,50% della retribuzione assegnato alle assicurazioni di pensioni dal 9 luglio 1938 al 31 dicembre 1944, e quello del 10% per il periodo successivo a tale data [6].

     All'iscritto che abbia compiuto i trent'anni di assicurazione ed i cinquantacinque o più d'età, e continui nella iscrizione al fondo, all'atto della liquidazione della pensione spetta un aumento del 7 per cento per ogni anno intero di assicurazione protratta, calcolato sulle quote delle lettere a) e b) del primo comma.

     Quando un assicurato abbia un numero di anni d'iscrizione al fondo, inferiore ai venti, gode, in caso di pensione di invalidità per causa di servizio, della pensione corrispondente a venti anni di versamento; i periodi mancanti sono calcolati supponendo versato un contributo mensile pari a quello medio degli ultimi dodici mesi di servizio.

 

          Art. 13.

     Si considera invalido l'iscritto che, per difetto fisico o mentale, non sia più idoneo all'adempimento degli obblighi professionali e che sia perciò esonerato dal servizio.

     Lo stato d'invalidità deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato; a tale fine può essere predisposto apposito formulario.

     L'istituto può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

     Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità è definita da un collegio di tre medici, di cui uno designato dall'istituto, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'assicurato ha la sua residenza.

     L'accertamento del collegio medico è definitivo.

     E' considerato invalido, senza obbligo di accertamento, l'iscritto che abbia compiuto i settanta anni di età.

     L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da cause di servizio, quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità, lesione o morte.

 

          Art. 14.

     L'iscritto che, all'atto della liquidazione della pensione in base al presente regolamento, possa far valere versamenti di contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a norma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ha diritto ad un supplemento annuo uguale al 20 per cento dei contributi stessi; tale supplemento è reversibile alla famiglia, in caso di morte, nella misura e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

 

          Art. 15.

     Quando un iscritto possa far valere periodi di servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, con corrispondente versamento dei contributi al fondo di cui al regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, detti periodi sono ritenuti validi per conseguire il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 11.

     Per il calcolo della quota di pensione relativa a tali versamenti, se i contributi sono stati versati in base all'art. 5 del predetto regolamento, si applicano i coefficienti del 16 per cento e dell'8 per cento secondo che i contributi risultino versati nei primi 10 anni di assicurazione o successivamente, oppure i coefficienti indicati all'art. 12, se i contributi sono stati versati in base all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528.

 

          Art. 16.

     In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, hanno diritto ad una pensione di famiglia la vedova ed i figli minorenni, legittimi, legittimati o naturali purché riconosciuti, escluse le figlie maritate, anche se minorenni. Sono parificati ai minorenni i figli che, alla morte del genitore, sono riconosciuti permanentemente invalidi e inadatti a qualsiasi lavoro.

     Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:

     1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

     2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni [7] .

     Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio [8].

     Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità a di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la pensione di riversibilità a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge [9].

     Uguale diritto spetta al vedovo di donna assicurata quando, alla data della morte della moglie, risulti la sua invalidità e la sua convivenza a totale carico di essa.

     In caso di morte per causa di servizio il diritto alla pensione compete qualunque sia il numero degli anni di servizio ed il tempo trascorso dal matrimonio.

     La vedova decade dal diritto a percepire la pensione quando passi a seconde nozze.

     Quando l'iscritto non lasci coniuge avente diritto a pensione, o questi muoia o decada dal diritto a pensione, questa si riversa sugli orfani minorenni di cui al primo comma.

 

          Art. 17.

     La pensione agli aventi diritto indicati nel precedente articolo è stabilita in un'aliquota della parte di pensione, calcolata come all'art. 12, già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento della morte, escluse le quote di concorso dello Stato di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

     In relazione al numero degli aventi diritto le aliquote sono le seguenti:

     a) per il solo coniuge: 50 per cento;

     b) per i soli orfani: 50 per cento per un orfano, 60 per cento per due, 70 per cento per tre, 80 per cento per quattro o più;

     c) per il coniuge e gli orfani: 60 per cento con un solo orfano, 70 per cento con due, 80 per cento con tre o più.

     Quando la quota mensile della pensione liquidata risulti inferiore a lire 50 si eleva a tale misura per i primi sei mesi.

     Quando il coniuge o qualcuno degli orfani perde il diritto a pensione, questa è soggetta a revisione secondo le quote predette ed in relazione al numero dei superstiti con diritto a pensione.

     Se la morte è dovuta a causa di servizio, la pensione liquidata ai superstiti è calcolata applicando le aliquote sopra indicate alla pensione che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 12, escluse le quote di concorso dello Stato.

     La pensione è corrisposta per intero al coniuge, anche per la quota spettante ai figli minorenni, se si tratta di figli nati dal matrimonio con l'iscritto e se esso convive con i figli stessi; se il coniuge non convive con i propri figli o con alcuni di essi la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge medesimo.

     Se insieme con il coniuge e i figli minorenni, nati in costanza di matrimonio con l'iscritto, vi siano figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o figli legittimi nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge.

     Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo hanno diritto alla pensione nella misura stabilita nel comma precedente anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

     In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti aventi diritto a pensione, questa è assegnata ai genitori in misura pari al 15 per cento per ciascuno, semprechè siano di età superiore ai 65 anni, risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano già titolari di pensione diretta o indiretta. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta, nella misura del 15 per cento per ciascuno, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico [10] .

 

          Art. 18. [11]

     Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:

     coniuge;

     figli;

     genitori;

     fratelli e sorelle;

     e sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo.

 

          Art. 19.

     All'iscritto che raggiunge il diritto alla pensione di anzianità spetta anche il capitale garantito in assicurazione mista, di cui al n. 2 dell'art. 11. Tale capitale è calcolato moltiplicando il contributo annuale, assegnato alle prestazioni di cui al n. 2 dell'art. 11, per il coefficiente stabilito secondo l'apposita tariffa di cui all'art. 30, relativo ad ogni età di ingresso in assicurazione.

     Le variazioni annue, in aumento o in diminuzione del contributo, danno luogo, rispettivamente, ad aumento o diminuzione dei capitali assicurati; dette variazioni sono determinate nel modo indicato nel comma precedente, in base all'età raggiunta ad ogni variazione annua.

     All'iscritto che liquida la pensione di invalidità, oltre alla pensione, spetta il pagamento del valore di riscatto del capitale garantito in assicurazione mista, pagabile alla data di liquidazione della pensione. Tale valore di riscatto è commisurato all'intera riserva matematica della assicurazione, con un minimo del 95 per cento dei contributi assegnati all'assicurazione mista, qualora il riscatto avvenga nei primi cinque anni di assicurazione, e del 100 per cento dei contributi stessi, qualora il riscatto si verifichi dopo i primi cinque anni di assicurazione.

     Qualora il valore di riscatto risulti inferiore alla indennità di anzianità dovuta per legge o per contratto collettivo o per regolamento aziendale, esso sarà integrato prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 34 del presente regolamento.

 

          Art. 20.

     L'iscritto ha facoltà di convertire in tutto o in parte il capitale liquidato a norma del precedente articolo in una delle seguenti forme assicurative:

     a) rendita vitalizia, ed aumento della pensione liquidata, con diritto di trasferire, in caso di morte, parte della stessa alla vedova ed orfani, nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17;

     b) rendita vitalizia, senza diritto di trasferimento ai superstiti.

 

          Art. 21.

     In caso di morte dell'iscritto prima che abbia raggiunto il diritto alla pensione di anzianità o liquidata la pensione di invalidità, spetta al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che vivono a carico, giusta il disposto dell'art. 13 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o, in loro assenza, agli aventi diritto secondo le disposizioni del codice civile in materia di diritto successorio, il capitale costituito con i contributi assegnati all'assicurazione mista e calcolato secondo le norme del comma primo dell'art. 19.

     L'attribuzione del beneficio del capitale suddetto può essere fatta a favore di terzi, ove non esistano gli aventi diritto di cui al precedente comma, ma è sempre subordinata ai vincoli che possono derivare dalle variate condizioni di famiglia.

     Ogni attribuzione di beneficio che, al momento della morte ed in base alle condizioni di famiglia risultanti a tale data, fosse contraria alle disposizioni di cui al comma precedente, è nulla e priva di ogni effetto.

 

          Art. 22.

     Al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e a quello assunto in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che alla data di assunzione abbia un'età superiore ai cinquant'anni, non si applicano le norme relative alle prestazioni stabilite dagli art. 11 e seguenti.

     I contributi versati a norma dell'art. 4 sono attribuiti alle date di versamento:

     a) per il 7,50% della retribuzione per il periodo fino al 31 dicembre 1944 e per il 10% per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità;

     b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50% all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 11 [12].

     Per il personale che alla data di iscrizione al fondo abbia una età superiore ai cinquantacinque anni l'integrale contributo di cui all'art. 4, dedotti i contributi per l'assicurazione obbligatoria a favore di coloro che alla stessa sono soggetti, è investito in capitalizzazione finanziaria al 4,50 per cento all'anno.

 

          Art. 23.

     Per il personale già iscritto al fondo, a norma del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e che all'entrata in vigore del presente regolamento abbia età superiore ai cinquant'anni, valgono, per la parte dei contributi versati a norma del presente regolamento ed assegnata alle assicurazioni di pensioni dirette o di famiglia, le disposizioni degli art. 11 e seguenti; la parte residua è investita in capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 per cento all'anno.

 

          Art. 24.

     L'iscritto che cessi dal prestar servizio, senza aver raggiunto il diritto a pensione, ha facoltà, per la parte di prestazioni contemplata dal n. 1 dell'art. 11:

     a) di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10% della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio [13];

     b) di sospendere il versamento del contributo, quando siano raggiunti almeno 20 anni di assicurazione. In tal caso, per il raggiungimento degli anni di assicurazione di cui alla lettera b) dell'art. 11, gli anni decorsi dalla sospensione si aggiungono a quelli di effettiva assicurazione.

     L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso aziende di gestioni di imposte di consumo o sospenda, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera a) del presente articolo, qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio, può richiedere il pagamento per una volta tanto di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'iscritto fu soggetto a tale assicurazione e che sono alla stessa assegnati. Tale facoltà è estesa anche al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217.

     La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese della cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all'8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, è trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruoli dei contributi riversati), dedotta la parte corrispondente alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia [14].

     Per la durata di due anni dalla cessazione dal servizio, o, in caso di rimborso di cui al comma precedente, fino alla data di presentazione della domanda, l'iscritto o i suoi aventi causa conservano il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 11.

 

          Art. 25. [15]

     Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sui quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'art. 1 del presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.

     Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:

     a) al Fondo di cui all'art. 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;

     b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;

     c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

     Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purché il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.

     Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, la riserva matematica sarà corrisposta:

     a) interamente al Fondo di cui all'art. 34, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione della indennità di anzianità;

     b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'art. 34, nei casi per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità.

     In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'art. 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrate prelevando la differenza dal Fondo di cui all'art. 34 del presente regolamento.

 

          Art. 26.

     L'iscritto che cessi dal prestare servizio prima di aver conseguito il diritto alla liquidazione di cui all'art. 19 e che, a norma dell'art. 25, abbia diritto all'indennità di anzianità, ha facoltà, in sostituzione dell'indennità stessa:

     a) di continuare l'assicurazione mista di cui all'art. 11, n. 2, versando un contributo annuo pari al contributo versato negli ultimi dodici mesi di servizio per l'assicurazione mista e destinando a contributo unico la somma spettantegli a norma del precedente art. 25;

     b) di sospendere, per un periodo non superiore a due anni, durante la sua comprovata disoccupazione come dipendente da gestioni imposte di consumo, il versamento del contributo, purché l'assicurazione sia già in vigore da almeno un biennio. In tal caso l'assicurazione mista rimane in vigore senza alcun versamento di contributi, fermo restando il diritto all'integrazione di cui al precedente art. 25 per il caso in cui la indennità di anzianità, spettantegli alla data di cessazione dal servizio, risulti maggiore della riserva matematica a quella data.

     L'importo dei contributi scaduti e non corrisposti, con i relativi interessi composti del 4,50 per cento, può essere versato in qualunque momento, durante l'ulteriore periodo di assicurazione e, in caso di non avvenuto versamento, è trattenuto all'atto della liquidazione;

     c) di richiedere in qualsiasi momento un'assicurazione liberata dall'obbligo di ogni ulteriore versamento dei contributi. In tal caso, il capitale assicurato è ridotto alla misura risultante, considerando come contributo unico alla data di cessazione del versamento, l'intera riserva matematica.

     Le facoltà di cui al presente articolo devono essere esercitate entro il termine di due anni dalla data di cessazione dal servizio.

     L'iscritto ha, inoltre, in ogni tempo, la facoltà di richiedere il pagamento della riserva matematica dell'assicurazione mista e della eventuale integrazione spettantegli, al netto di quanto dovuto ai sensi del secondo comma della precedente lettera b).

 

          Art. 27.

     Per gli iscritti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la gestione deve liberarsi dagli obblighi ad essa derivanti per le indennità di anzianità maturate fino all'8 luglio 1938, mediante il versamento di un contributo unico, a totale suo carico, corrispondente a detta indennità di anzianità per il proprio personale secondo le norme di legge vigenti o in base ai contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali. La misura del predetto contributo, qualora competa all'impiegato l'indennità nella misura di legge, è determinata in ragione del 3,50 per cento della retribuzione annua, di cui all'art. 4, risultante all'8 luglio 1938 per anno di anzianità di servizio maturata alla data medesima.

     Qualora, invece, competa un'indennità superiore a quella di legge, il contributo del 3,50 per cento è proporzionalmente aumentato. Il contributo può essere prelevato dai fondi di previdenza aziendali precostituiti dalla gestione, salvo patti espressi in contrario.

     Il contributo unico è investito in assicurazione mista per un capitale risultante dal prodotto del suo importo per il coefficiente stabilito dalla tariffa di cui all'art. 30.

     Se l'iscritto alla data dell'8 luglio 1938 aveva età superiore ai cinquanta anni, l'importo del contributo unico viene investito in capitalizzazione finanziaria al tasso del 5 per cento all'anno.

     Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianità anteriori all'8 luglio 1938, superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base del riscatto è quella corrisposta al dipendente al momento del riconoscimento. L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in 80 trimestralità, secondo le norme di cui all'art. 29, è a carico, per le rate scadute, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento [16].

     I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunziata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianità [17] .

     Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo [18].

     I contributi relativi a periodi di anzianità successivi all'8 luglio 1938 devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianità [19].

 

          Art. 28.

     Agli effetti delle prestazioni valgono, per il contributo unico di cui al precedente articolo, le norme stabilite nell'art. 11, parte seconda e seguenti.

     Quando si debba provvedere a liquidazione del capitale di riscatto dell'assicurazione mista, il valore corrispondente al contributo unico di cui sopra sarà uguale all'intera riserva matematica, con un minimo pari al contributo unico stesso.

 

          Art. 29.

     Il contributo unico, di cui all'art. 27, può essere versato dalla gestione in ottanta rate trimestrali, anticipate e costanti, comprensive del capitale e interesse al saggio del 5 per cento, previa annotazione di obbligo sui capitoli speciali di appalto.

     La prima rata di ammortamento deve essere riportata al 9 luglio 1938, con l'aggiunta degli interessi decorsi da quella data.

     In caso di passaggio tra due gestioni appaltate, la gestione subentrante è tenuta alla corresponsione delle rate di ammortamento residue in pagamento del contributo suddetto.

     In caso di passaggio da una gestione appaltata alla conduzione diretta l'azienda cessante potrà:

     a) o versare, prima della liquidazione dei conti col comune, con le norme stabilite dal ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, il valore attuale delle residue rate di ammortamento;

     b) o continuare nella prevista rateazione del contributo, costituendo però un'idonea garanzia, fino alla costituzione dalla quale non potrà essere svincolata la cauzione della gestione.

     Nel caso di cui alla lettera b), se, mentre dura l'ammortamento del contributo unico, la gestione dell'imposta è concessa ad un nuovo appaltatore l'onere dell'ulteriore ammortamento passa all'appaltatore medesimo, secondo le norme del quarto comma del presente articolo. In tal caso la cauzione dell'azienda appaltatrice resta a garanzia del debito e il comune non potrà autorizzare lo svincolo senza il preventivo benestare dell'istituto nazionale delle assicurazioni.

 

          Art. 30.

     Le assicurazioni miste sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie, contemplate nel presente regolamento, sono affidate all'istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e modalità che saranno approvate dal comitato speciale e stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra detto istituto e l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

     L'istituto nazionale delle assicurazioni assume l'operazione finanziaria relativa all'indennità di anzianità maturata all'8 luglio 1938 e garantisce la liquidazione dei capitali assicurati col contributo unico, anche quando detto contributo sia versato ratealmente. L'istituto medesimo è surrogato, per la riscossione delle rate di ammortamento del contributo unico di cui all'art. 27, nei diritti e privilegi concessi agli impiegati dall'art. 15 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oltre alle garanzie di cui all'art. 29.

     Le tariffe di assicurazione mista e capitalizzazione, richiamate negli art. 19 e 27, sono approvate con decreto del ministero delle corporazioni.

     La partecipazione, spettante agli assicurati dell'istituto nazionale delle assicurazioni, sugli utili annuali di gestione, per gli iscritti a norma del presente regolamento, è versata al fondo e assegnata al fondo di cui all'art. 34.

     L'istituto nazionale delle assicurazioni tiene, per le prestazioni ad esso affidate con il presente articolo, una gestione contabile separata dalle altre assicurazioni.

 

          Art. 31.

     L'istituto nazionale fascista della previdenza sociale accredita, annualmente, alle attività del fondo, da esso gestite, l'interesse medio risultante dagli investimenti dell'istituto stesso.

     Le spese di gestione sostenute, sia dall'istituto nazionale fascista della previdenza sociale che dall'istituto nazionale fascista delle assicurazioni sono imputate rispettivamente ai fondi costituiti con le quote di contributo assegnate alle assicurazioni, di pensioni e con le quote di contributo assegnate alle assicurazioni miste sulla vita, salvo le spese comuni alle due forme di assicurazione che saranno annualmente ripartite, in ragione, rispettivamente, dei tre quinti e due quinti.

 

          Art. 32.

     Alla fine di ogni quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1939, è compilato il bilancio tecnico del fondo.

     Tale bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dei comitato speciale e quindi trasmesso ai ministeri delle corporazioni e delle finanze.

     Il ministero delle corporazioni, sentite le associazioni professionali interessate, su proposta del comitato speciale, può promuovere i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni in relazione alle risultanze del bilancio tecnico.

 

          Art. 33.

     Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio o alla morte dell'iscritto.

     In caso di cessazione dal servizio, prima che l'iscritto abbia conseguito il diritto alla pensione, e che tale diritto sia maturato in base all'art. 21, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

     Per tutto quanto non è specificatamente contemplato dal presente regolamento e, in particolare, per quanto si riferisce alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e dei capitali ed alle controversie inerenti alla applicazione del presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e relativo regolamento.

     La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda [20].

 

          Art. 34. [21]

     E' istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme dell'art. 1 del presente regolamento. Ad esso affluiscono:

     1) le penalità di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;

     2) i proventi relativi al personale dimissionario nel 1° e 2° quinquennio e quelli relativi al personale licenziato per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui all'art. 40);

     3) il 5% dei contributi unici ed il 10% dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste [22];

     4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui sarà fissato;

     5) ogni altro provento previsto dal regolamento.

     Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennità di anzianità, che, in ogni caso, saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali.

     Annualmente verrà sottoposto al Comitato la situazione contabile del fondo di integrazione e, ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potrà disporne l'accantonamento per eventuali future passività, o l'assegnazione, in tutto o in parte, a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.

     Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato ha facoltà di proporne la riduzione al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale disporrà in conseguenza a mezzo di suo decreto di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Nel caso, invece, di insufficienza del fondo d'integrazione, il Comitato medesimo proporrà allo stesso Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale la nuova aliquota alla quale riterrà necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che sarà fissata a mezzo di decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni interessate.

 

          Art. 35.

     Il personale già iscritto al fondo che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia età superiore ai cinquant'anni, ha facoltà di accettare le prestazioni di pensione in questo indicate, o di optare per quelle stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, con le modificazioni di cui all'articolo seguente, destinando ad esse un contributo pari al 10 per cento delle retribuzioni.

     In caso di opzione, l'eccedenza di contributo, oltre il suddetto 10 per cento è investita in capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 per cento all'anno.

     La somma risultante è sostitutiva delle indennità di anzianità in dipendenza del periodo di servizio successivo all'8 luglio 1938.

     Qualora tale somma, aumentata del montante costituito con il contributo unico, risulti inferiore all'indennità di anzianità essa viene integrata, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 34, fino alla concorrenza dell'indennità stessa.

     L'opzione deve essere esercitata dall'iscritto entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Trascorso tale termine, senza che sia stata esercitata tale facoltà, si intendono applicate le disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 36.

     In caso di opzione, ai sensi del precedente articolo, la pensione è liquidata per invalidità dopo dieci anni di assicurazione, o anche prima, se l'invalidità e dovuta a causa di servizio; e per anzianità, a sessantacinque anno d'età con almeno dieci di assicurazione.

     La misura annua della pensione è calcolata come segue:

     a) il 33,75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi dieci anni di assicurazione;

     b) il 16,875% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il decimo anno di assicurazione;

     c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni [23].

     La pensione non può essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi dell'ultimo triennio precedente la cessazione dal servizio, presi a base per il calcolo del contributo, quando sia liquidata per invalidità contratta in servizio.

     In caso di morte, la pensione spetta alla vedova e agli orfani, secondo le norme di cui agli art. 16 e 17 del presente regolamento quando la morte dell'iscritto avvenga:

     a) dopo almeno dieci anni interi di assicurazione;

     b) o per causa di servizio;

     c) o dopo liquidata la pensione d'invalidità o di anzianità.

 

          Art. 37.

     Il personale iscritto al fondo dal 1° gennaio 1925, che cessi dal servizio presso le gestioni imposte di consumo e non si avvalga della facoltà di opzione, a norma dell'art. 35, ha facoltà di liquidare la pensione, anche prima dei sessantacinque anni di età, ma non prima dei cinquantacinque, pur non avendo raggiunto i trenta anni di assicurazione, quando possa dimostrare di aver prestato servizio alle dipendenze di aziende di gestione d'imposte di consumo per un periodo complessivo non inferiore a trenta anni. La misura della pensione è calcolata in base al solo periodo di contribuzione al fondo.

 

          Art. 38.

     La misura delle pensioni d'invalidità e vecchiaia, già liquidate all'entrata in vigore del presente regolamento secondo le norme dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è aumentata del 20 per cento sulla parte calcolata in base alle lettere a) e b) dello stesso articolo, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

     Il personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che, alla data di cessazione dal servizio, aveva raggiunto i dieci anni d'iscrizione al fondo, e le condizioni indicate nella lettera b) dell'art. 11, ha facoltà di chiedere la liquidazione della pensione con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e con le norme di cui all'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, aumentata successivamente come al comma precedente. Tale facoltà deve essere esercitata entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

     Nel caso che per tale periodo d'iscrizione sia stata liquidata una pensione secondo le norme delle assicurazioni obbligatoria e facoltativa, questa si intende compresa nella nuova gestione e le rate già riscosse sono dedotte dagli arretrati spettanti per la nuova liquidazione.

     In caso di morte di persone che abbiano liquidata la pensione a norma dei precedenti due comma, si procede alla liquidazione della pensione al coniuge ed agli orfani, secondo l'art. 17 del presente regolamento.

     A decorrere dalla data indicata nel primo comma, le pensioni già liquidate a vedove ed orfani a norma del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, sono modificate secondo le aliquote di cui all'articolo 17 del presente regolamento e sulla base della pensione diretta aumentata del 20 per cento.

     Per il personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le somme attribuite all'assicurazione facoltativa, a norma degli art. 3 e 14 del regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, possono essere versate all'assicurato, con l'interesse del 4,50 per cento dalla data di cessazione dal servizio, purché ne sia fatta domanda non oltre i dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e in quanto non sia già stata liquidata la pensione nell'assicurazione facoltativa.

 

          Art. 39.

     Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento le gestioni delle imposte di consumo devono trasmettere all'istituto nazionale delle assicurazioni, in triplice copia, l'elenco di tutto il personale in servizio da assicurare, con annotazione delle rispettive generalità e competenze, dell'anzianità di servizio maturata alla data dell'8 luglio 1938 e della misura della retribuzione per il calcolo dell'indennità di anzianità di cui all'art. 27.

     Alla fine di ciascun trimestre, con il versamento del contributo, le gestioni trasmetteranno all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in triplice copia, l'elenco del personale in servizio durante il trimestre, con il contributo spettante a ciascuno.

     A ciascun iscritto sarà rilasciato dall'istituto nazionale fascista della previdenza sociale un libretto sul quale sarà ad ogni quinquennio, registrato l'ammontare dei contributi versati, e saranno riportate le tabelle di coefficienti per l'applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 40.

     In caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa, ai sensi dell'art. 25, durante il periodo nel quale è ammessa la rateizzazione di cui all'art. 29, le quote da attribuirsi al fondo di integrazione, ai sensi del detto art. 25 sono accreditate alla gestione, fino a concorrenza della somma effettivamente dovuta dalla gestione stessa, in pagamento del contributo unico, relativo all'iscritto.

     Le singole rate trimestrali ancora dovute dall'azienda, ai sensi dell'articolo 29, saranno di conseguenza proporzionalmente diminuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del rapporto.

 

          Art. 41.

     Ai sensi e per gli effetti della lettera c), art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è costituita presso il ministero delle corporazioni una commissione presieduta dal capo dei servizi della previdenza del ministero stesso e composta da:

     a) un rappresentante del ministero dell'interno;

     b) un rappresentante del ministero delle finanze;

     c) un rappresentante del P.N.F.

     Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ministero delle corporazioni.

 

          Art. 42.

     Agli effetti del presente regolamento l'istituto nazionale gestione imposte consumo è considerato come appaltatore, in ogni caso, compresa la forma di gestione prevista dall' art. 2, comma quarto del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640.


[1] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 1 luglio 1948, n. 1134.

[4] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 6 giugno 1952, n. 736.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 1 luglio 1975, n. 296.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 1 luglio 1975, n. 296.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 1 luglio 1975, n. 296.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 24 maggio 1966, n. 370.

[11] Articolo modificato dal D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313 e così sostituito dall'art. 7 della L. 24 maggio 1966, n. 370.

[12] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.

[13] Lettera così modificata dall'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.

[14] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1963, n. 156.

[16] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 1° luglio 1948, n. 1134.

[17] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 6 giugno 1952, n. 736.

[18] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 6 giugno 1952, n. 736.

[19] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 6 giugno 1952, n. 736.

[20] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 6 giugno 1952, n. 736.

[21] Articolo così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 1° luglio 1948, n. 1134.

[22] Per una modifica del presente numero vedi l'art. unico della L. 31 maggio 1971, n. 424.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.