§ 98.1.30698 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.
Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1976
Numero:937


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.30698 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

(G.U. 26 gennaio 1977, n. 23)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 8. - nel primo comma:

     le parole: "in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "in servizio, anche se temporaneo, alla data del 31 dicembre 1972";

     dopo le parole: "limitatamente alla consistenza" sono aggiunte le seguenti: "numerica globale".

     Nel terzo comma:

     al n. 1) dopo le parole: "consistenza numerica" è aggiunta la parola: "globale";

     sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'iscrizione ha decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1973 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato.

     Il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di effettiva assunzione in servizio, viene considerato coperto presso il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo da contribuzione pari a quella dovuta al momento dell'effettiva assunzione agli effetti sia delle prestazioni di pensione sia delle prestazioni di capitale. Le eventuali contribuzioni previdenziali dovute per prestazioni lavorative rese in detto periodo dagli interessati dovranno essere devolute al suindicato fondo".

     Articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. Iscrizione nel quadro.

     L'iscrizione nel quadro è effettuata con decreto del Ministro per le finanze su proposta della commissione di cui al successivo art. 10 in base alla posizione giuridica singolarmente posseduta da ciascun dipendente al 31 dicembre 1972 con riferimento unicamente alle qualifiche previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro o nei rispettivi regolamenti comunali. In mancanza del regolamento comunale si ha riguardo alla qualifica posseduta dall'interessato in base alla pianta organica dei dipendenti comunali.

     Si fanno salvi, ai fini dell'inquadramento, gli effetti delle controversie per l'attribuzione di qualifiche in corso al 31 dicembre 1976.

     Le qualifiche riconosciute in base al comma precedente dopo l'entrata in vigore del presente decreto vengono attribuite in soprannumero.

     L'iscrizione nel quadro, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, avviene in ordine progressivo nelle singole qualifiche in relazione all'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale e, nei casi di pari anzianità, all'età.

     Fermi restando i criteri di iscrizione nel quadro di cui al comma precedente, la data di decorrenza del conferimento della qualifica, ove non sia possibile determinarla diversamente, potrà essere attestata con dichiarazione resa dai singoli interessati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

Art. 13 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "A tal fine, i capi degli uffici cui sono destinati i suddetti impiegati redigono un rapporto informativo annuale che verrà acquisito al fascicolo personale di ciascun dipendente, previa notificazione all'interessato del relativo giudizio complessivo. Ultimate le operazioni di iscrizione nel quadro, per la redazione del rapporto informativo saranno osservate le norme vigenti per gli impiegati civili di ruolo degli uffici nei quali i singoli dipendenti saranno utilizzati".

     E' aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 26. Amministrazione del personale iscritto nel quadro.

     Ultimata l'iscrizione nel quadro ai sensi del precedente art. 9, con decreto del Ministro per le finanze sarà determinato il passaggio del servizio di amministrazione del personale alla Direzione generale per gli affari generali e del personale presso il Ministero delle finanze".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.