§ 95.21.10 – L. 8 aprile 1976, n. 116.
Correzione della disposizione dell'art. 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:08/04/1976
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Nel secondo comma, lettera b), dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.21.10 – L. 8 aprile 1976, n. 116.

Correzione della disposizione dell'art. 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(G.U. 20 aprile 1976, n. 103).

 

     Art. 1.

     Nel secondo comma, lettera b), dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione" sono sostituite con le parole: "o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.