§ 95.28.10 – D.L. 21 giugno 1961, n. 498.
Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.28 uffici finanziari
Data:21/06/1961
Numero:498


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le cambiali e gli altri titoli di credito non potuti assoggettare regolarmente all'imposta di bollo a causa degli eventi indicati nell'art. 1, acquistano la qualità di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto [...]


§ 95.28.10 – D.L. 21 giugno 1961, n. 498. [1]

Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari

(G.U. 22 giugno 1961, n. 152).

 

     Art. 1. [2]

     Qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3 [3].

 

          Art. 2.

     Le cambiali e gli altri titoli di credito non potuti assoggettare regolarmente all'imposta di bollo a causa degli eventi indicati nell'art. 1, acquistano la qualità di titolo esecutivo se, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 3, vengono presentati agli Uffici del registro per la regolarizzazione mediante pagamento della sola imposta di bollo.

 

          Art. 3. [4]

     Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima [5].

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° giugno 1961.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 28 luglio 1961, n. 770.

[2] Articolo modificato dall'art. 18 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 25 ottobre 1985, n. 592.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

[4] Articolo già sostituito dalla L. di conversione 28 luglio 1961, n. 770 e dall'art. 2 della L. 25 ottobre 1985, n. 592 e così ulteriormente sostituito dall'art. 33 della L. 18 febbraio 1999, n. 28.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.