§ 98.1.27524 - D.L. 10 giugno 1977, n. 307 .
Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/06/1977
Numero:307


Sommario
Art. 1.      Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre [...]
Art. 2.      I contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al precedente art. 1, secondo comma, sono esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento [...]
Art. 3.      I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 [...]
Art. 3. bis  [3]
Art. 3. ter  [4]
Art. 3. quater  [5]
Art. 3. quinquies  [6]
Art. 4.      A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio della ripresa dell'attività [...]
Art. 4. bis  [12]
Art. 5.      I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 30 giugno 1977 dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27524 - D.L. 10 giugno 1977, n. 307 [1] .

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

(G.U. 17 giugno 1977, n. 164)

 

     Art. 1.

     Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate aventi scadenza nell'anno 1977, purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma dei predetti articoli concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

     La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1978, con le modalità alle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

 

          Art. 2.

     I contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al precedente art. 1, secondo comma, sono esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilito dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

     Il beneficio di cui al comma precedente è concesso anche ai contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli considerati nel precedente comma, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei predetti comuni.

     La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soggetti di cui ai commi precedenti per il 1975 è effettuata a mezzo ruolo, in quattro rate, a partire dalla rata di giugno 1978 senza l'applicazione di interessi e soprattasse [2] .

     L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 1976 sarà riscossa mediante ruolo, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1979, senza l'applicazione di interessi e soprattasse.

     Con le stesse modalità saranno iscritte a ruolo le imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per gli anni 1977 e 1978 a partire rispettivamente dalle rate di febbraio del 1980 e 1981

 

          Art. 3.

     I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, non sono tenuti al versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alle dichiarazioni annuali da presentare entro il 30 giugno 1977 nonché dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione relativa all'esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977.

     La disposizione del precedente comma si applica anche ai soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, diversi da quelli previsti nel precedente comma, ed esercenti le imprese di cui all'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976. A tal fine deve essere allegato alla dichiarazione annuale un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante la condizione di impresa danneggiata agli effetti del predetto articolo 3.

     Le imposte non versate ai sensi dei precedenti commi sono riscosse mediante ruoli, senza l'applicazione di interessi e soprattasse, in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1978 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento diretto, ed in quattro rate a partire dalla data di febbraio 1979 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo di imposta.

 

          Art. 3. bis [3]

     Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli terremotati, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopraindicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle aziende indicate al precedente articolo 3 del presente decreto non si applicano per gli anni 1977 e 1978 le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata dal decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198.

 

          Art. 3. ter [4]

     Il termine del 31 dicembre 1977 previsto dall'articolo 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1979.

 

          Art. 3. quater [5]

     I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 468, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, per gli anni 1977-78 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

 

          Art. 3. quinquies [6]

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio della ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto, è concesso per il periodo di un anno lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nei periodi suddetti e dovuti dalle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici ubicate:

     a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;

     b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici. [7]

     Lo sgravio di cui al primo comma si applica anche a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per spese attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione nonché nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione. [8]

     L'onere derivante dall'applicazione dello sgravio contributivo di cui al presente articolo è posto a carico dello Stato, che provvederà a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme non riscosse sulla base delle risultanze annuali di gestione.

     Al relativo onere si provvederà con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1977 nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito [9] .

     I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro da approvarsi con decreto del Ministro per il Tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del Tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito. [10]

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto. [11]

 

          Art. 4. bis [12]

     Resta confermato che le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 4-bis, 5, 7,8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano, a far data rispettivamente dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976 e per i periodi previsti dalle leggi medesime, a tutte le aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici, nonché agli esercenti attività professionali ed artistiche operanti nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'art. 20 del decreto stesso ed ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730.

 

          Art. 5.

     I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 30 giugno 1977 dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1977.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 4 agosto 1977, n. 500.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12]  Articolo inserito dalla legge di conversione.