§ 95.5.D - Legge 16 maggio 1977, n. 198.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga del termine per la presentazione della dichiarazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:16/05/1977
Numero:198


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.5.D - Legge 16 maggio 1977, n. 198.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(G.U. 19 maggio 1977, n. 135)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis.

     In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.

     Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.

     La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.