§ 80.5.321 – L. 31 luglio 1975, n. 364.
Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/07/1975
Numero:364


Sommario
Art. 1.      A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1975, l'indennità integrativa speciale mensile è fissata in L. 57.700 per il personale in attività di servizio ed in lire 46.160 per quello in [...]
Art. 3.      A decorrere dall'anno 1976, l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta, al personale in attività ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo [...]
Art. 6.      Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e [...]
Art. 7.      A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e [...]
Art. 8.      Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nellalegge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 [...]
Art. 9.      Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in L. 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con [...]
Art. 11.      Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.321 – L. 31 luglio 1975, n. 364.

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

(G.U. 14 agosto 1975, n. 216).

 

     Art. 1.

     A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1° maggio-31 ottobre e 1° novembre-30 aprile.

     Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

     Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attività di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:

     semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008;

     semestre 1° maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;

     semestre 1° novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260;

     semestre 1° maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;

     semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764;

     semestre 1° maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;

     semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L. 2.389.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1975, l'indennità integrativa speciale mensile è fissata in L. 57.700 per il personale in attività di servizio ed in lire 46.160 per quello in quiescenza.

     Dal 1° gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di L. 3.100 per il personale in attività e di L. 2.480 per quello in quiescenza, nonchè degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedenteart. 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

     Gli aumenti dell'indennità integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1° maggio-31 ottobre 1975 e 1° novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1° luglio 1976.

     A partire dal 1° gennaio 1977, la misura dell'indennità integrativa speciale sarà ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     A decorrere dall'anno 1976, l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta, al personale in attività ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1° gennaio 1975 in L. 48.400 per il personale in attività di servizio ed in L. 38.720 per quello in quiescenza [1] .

     Per l'anno 1975, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 4.650 per il personale in attività e di L. 3.720 per quello in quiescenza [2] .

     Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di L. 2.000. La nuova misura non può in ogni caso superare l'importo di L. 9.880.

     L'aumento di cui al precedente comma non spetta per il figlio la cui quota mensile supera il limite suindicato.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma per il resto la disciplina, competono nella misura mensile lorda di L. 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e di L. 4.870 per ciascun genitore a carico. Sono fatte salve le misure superiori in godimento.

     Con effetto dalla stessa data, cessano di operare le discriminazioni nelle misure delle quote in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, alla pluralità dei redditi del nucleo familiare, all'ordine del carico dei figli ed alla differenziazione dei medesimi in quanto di età superiore o inferiore ai 14 anni.

     A decorrere dal 1° luglio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono nella misura mensile unica di L. 9.880, con la maggiorazione del 10 per cento nei confronti del personale assoggettato a ritenuta d'imposta alla fonte. Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma.

 

          Art. 6.

     Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate:

     dal 1° settembre 1975: L. 4.500 per ciascuna persona;

     dal 1° luglio 1976: L. 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore;

     dal 1° luglio 1977: L. 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore.

     L'importo di L. 9.880 di cui al precedente comma è aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.

 

          Art. 7.

     A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, competono al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per i figli a carico che non abbiano compiuto il 21° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1963, n. 79.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1977, le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo quanto già previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto col successivo comma.

     Le quote sono corrisposte fino al 21° anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

 

          Art. 8.

     Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nellalegge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 dicembre 1974, a titolo di pensione e di indennità integrativa speciale complessivamente non superiore alle L. 100.000 mensili lorde, è corrisposta per l'anno 1975, una integrazione mensile lorda di L. 13.000, comprensiva dell'aumento concesso sulla predetta indennità con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno. Ai titolari di pensione o assegni con trattamento, alla stessa data, compreso tra le L. 100.000 e le L. 113.000 mensili lorde, la predetta integrazione è corrisposta nella misura necessaria per assicurare complessivamente quest'ultimo importo.

     L'integrazione di cui al precedente comma:

     a) sarà riassorbita, sino a concorrenza del suo intero importo, con gli aumenti dell'indennità integrativa speciale spettanti per l'anno 1975;

     b) è corrisposta, anche in unica soluzione per un intero semestre, dalle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni o assegni e dalle amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie;

     c) è assoggettata, per quanto non previsto dal presente articolo, alla stessa disciplina dell'indennità integrativa speciale;

     d) non spetta al titolare di pensione o assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, compresi quelli che svolgano attività lucrativa, o che comunque non fruisca sul trattamento pensionistico dell'indennità integrativa speciale;

     e) spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

 

          Art. 9.

     Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei predetti enti e delle gestioni previdenziali.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in L. 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo 4496 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 agosto 1975, n. 227.

[2] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 agosto 1975, n. 227.