§ 95.1.45 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti l'imposta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:24/12/1976
Numero:920


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 599, recante istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, è apportata la seguente modifica
Art. 2.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le [...]
Art. 3.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, sono apportate le [...]
Art. 4.      Le integrazioni e correzioni apportate dal presente decreto, salvo quanto stabilito nei commi seguenti, hanno effetto dal 1° gennaio 1974
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.45 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti l'imposta locale sui redditi, l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.

(G.U. 19 gennaio 1977, n. 16)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 599, recante istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, è apportata la seguente modifica:

     Art. 6 - nel primo comma le parole: "Per i redditi fondiari", sono sostituite dalle parole: "Per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari".

 

          Art. 2.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 1 - al quarto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue L. 360.000".

     Art. 36-bis - è aggiunto, dopo l'art. 36, il seguente:

     "36-bis - Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. Gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.

     Ai fini della liquidazione delle imposte, senza pregiudizio dell'accertamento in rettifica di cui agli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

     a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

     b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;

     c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

     d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;

     e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".

     Art. 46 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

     "Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

     Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis".

     Art. 47 - nel terzo comma sono soppresse le parole "del quinto e".

     Art. 49 - nell'ultimo periodo le parole "dell'art. 46" sono sostituite con le parole "dell'art. 55".

     Art. 55 - è aggiunto il seguente comma:

     "Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".

 

          Art. 3.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 3 - nel primo comma è soppresso il n. 2).

     Nel secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

     "c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".

     È inserito il seguente articolo:

     "Art. 3-bis - Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e delle date in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro".

     Art. 6 - nell'ultimo comma è soppresso il secondo periodo.

     Art. 8 - nel primo comma:

     è soppresso il n. 2);

     il n. 3) è sostituito dal seguente:

     "Nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c)";

     nel n. 5) sono soppresse le parole "di cui al terzo comma dello stesso articolo".

     Art. 9 - nel primo comma le parole "cinque per cento" sono sostituite con le parole "dodici per cento".

     È aggiunto il seguente comma:

     "L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

     Art. 11 - i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

     "Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonché l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali.

     Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica.

     Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonché quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio".

     Il sesto comma diventa quinto ed è soppresso il settimo comma.

     Art. 12 - nel terzo comma le parole "l'ammontare dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2)" sono sostituite con le parole "l'ammontare dei versamenti diretti".

     Art. 13 - è sostituito dal seguente:

     "I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

     Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza".

     Art. 14 - è sostituito dal seguente:

     "Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

     a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse;

     b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

     c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

     d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie".

     Art. 15 - è aggiunto il seguente comma:

     "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi".

     Art. 16 - è soppresso.

     Art. 17 - è sostituito dal seguente:

     "Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e non versate.

     L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale l'imposta stessa è dovuta.

     Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

     Art. 18 - è sostituito dal seguente:

     "Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

     L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

     Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile".

     Art. 19 - nel primo comma le parole "dodici rate" sono sostituite con le parole "dieci rate".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari".

     Art. 20 - nel primo e nel terzo comma le parole "2,50 per cento" sono sostituite con "sei per cento".

     Art. 21 - nel primo comma le parole "2,50 per cento" sono sostituite con "sei per cento".

     Art. 25 - le parole "l'importo dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2)" sono sostituite con le parole "l'importo dei versamenti diretti effettuati".

     Art. 38 - nel quinto comma le parole "dei versamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), è superiore all'imposta dovuta in base alla dichiarazione" sono sostituite con le parole "del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

     Art. 39 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il ricorso può essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio può procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso".

     Art. 41 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis".

     Art. 44 - nel primo comma le parole "2,50 per cento" sono sostituite con "sei per cento".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma".

     Art. 79 - sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'esattore può omettere la procedura immobiliare quando l'ammontare delle quote d'imposta erariale per le quali deve procedere non è superiore a lire centomila.

     Tale limite potrà essere aggiornato ogni triennio con apposito decreto del Ministro per le finanze, sulla base delle eventuali variazioni delle rendite catastali".

     Art. 92 - nel primo comma:

     le parole "dai numeri 2), 3, e 6) dell'art. 3, primo comma" sono sostituite con parole "dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera e)";

     la parola "dieci" è sostituita con "quindici";

     è aggiunta la seguente disposizione: "Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

     Nel secondo comma le parole "due per cento" sono sostituite con "tre per cento".

     Art. 98 - è aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma:

     "Le sopratasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono".

     Art. 100 - nel quinto comma le parole "sei rate consecutive" sono sostituite con le parole "due rate consecutive".

 

          Art. 4.

     Le integrazioni e correzioni apportate dal presente decreto, salvo quanto stabilito nei commi seguenti, hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

     La disposizione concernente l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applica dal 1° gennaio 1976.

     Le disposizioni concernenti gli artt. 3, 3-bis e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi posseduti a partire dal 1° gennaio 1975 [1] .

     Le disposizioni concernenti gli artt. 9, primo comma, 20, 21, 44, 92, 98 e 100 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applicano dal 6 marzo 1976, tenendo conto di quanto stabilito in proposito nell'art. 3 del decreto legge 4 marzo 1976, n. 30, convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160. Tuttavia, l'elevazione della misura degli interessi per omesso o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3, n. 6), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e per omesso o ritardato versamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d'imposta, ha effetto per i versamenti da eseguire dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Le disposizioni concernenti gli artt. 11, 12, 13, 17, 18 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente ai ruoli formati a decorrere da tale data.

     Le disposizioni concernenti gli artt. 1 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data.

     Le disposizioni concernenti gli artt. 19 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 26 gennaio 1977, n. 23.