§ 27.6.13A - Legge 23 aprile 1981, n. 153.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:23/04/1981
Numero:153


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.
Art. 3.      Le aziende degli enti locali, per i quali le vigenti disposizioni prevedono la redazione del bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 1982 sono tenute ad adottare un piano-programma, [...]
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e la CISPEL, si provvede, entro il 31 dicembre 1981, ad emanare il nuovo regolamento di [...]
Art. 5. 


§ 27.6.13A - Legge 23 aprile 1981, n. 153.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

(G.U. 27 aprile 1981, n. 114)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, nel primo comma, le parole: "30 aprile 1981" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1981".

     All'art. 2, nel secondo comma, dopo le parole: "mezzi ordinari di bilancio", sono aggiunte le seguenti: "comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 e".

     Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

     "Art. 2 bis.

     Al quarto comma dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: “I soggetti contemplati dall'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni''".

     All'art. 3:

     nel primo comma del nuovo testo dell'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte, in fine le parole: "I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi";

     nell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole: "il servizio di cui all'art. 16, primo comma, sia gestito da ente diverso" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi";

     nell'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio".

     All'art. 5, nel sesto comma, le parole:

     "Nei confronti dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato A del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonchè nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla stessa data, nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco di cui all'allegato B del detto decreto-legge n. 19 del 1981," sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti".

     All'art. 6, nel quarto comma, le parole:

     "entro il 31 marzo 1981" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

     All'art. 7, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

     Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1981".

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle provincie colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

     La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

     Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

     a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dall'art. 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per metà tra i territori del Mezzogiorno individuati dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

     La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979.

     Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

     I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi".

     Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente:

     "Art. 9-bis. - Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:

     “Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni.

     Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti''".

     All'art. 10, nel terzo comma, sono soppresse le parole:

     "con le medesime modalità e condizioni" e, dopo le parole: "27 marzo 1980", sono aggiunte le seguenti: "con le modalità e condizioni ivi previste".

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le provincie possono fare ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

     a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate dagli stessi istituti con contratti stipulati alla data del 31 dicembre 1980;

     b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti, nonchè per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

     c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera b).

     Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonchè l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'art. 24, mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

     La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito, secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

     Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le provincie, nel limite annuo del 5 per cento della potenzialità di indebitamento, che rimane fissata al 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

     Le limitazioni e modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo; per la realizzazione di impianti di base, nonchè ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro".

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed all'art. 11, quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è estesa alle aziende consortili e ai consorzi che gestiscono in economia tali servizi, e quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica. Quando i servizi sono gestiti in economia da comuni, provincie o loro consorzi, il terzo delle entrate delegabili è riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato".

     All'art. 13, il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti".

     All'art. 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i comuni e le provincie la cui spesa pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'art. 25, per i comuni e le provincie del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non può superare il 18 per cento".

     All'art. 16, nel secondo comma, le parole:

     "la percentuale d'incremento dei" sono sostituite dalle seguenti: "una percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i".

     All'art. 17 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'art. 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

     La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto”.

     L'art. 18 è sostituito dal seguente:

     "La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto comunque costituiti e per servizi di trasporto pubblici gestiti in forme diverse non possono subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge.

     Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati la tariffa minima per percorsi urbani di L. 200 e l'adeguamento dei prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento del prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea, salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validità ridotta a specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonchè per abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 50 per cento del prezzo del corrispondente biglietto di una corsa semplice. La nuova disciplina tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di adozione della delibera.

     Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non eroga la quarta trimestralità di cui all'art. 23.

     Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe sono finanziate dallo Stato a consuntivo, con le modalità di cui all'art. 24, entro il limite massimo di un incremento del 16 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980, tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.

     Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 e per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".

     All'art. 19, il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, non può nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento".

     All'art. 20:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I comuni e le provincie con livello di spesa pro capite superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'art. 25, non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui conseguano maggiori spese, se non per i casi di dimostrata insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette condizioni, una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e di servizi";

     nel secondo comma, dopo le parole: "40 per cento nell'anno 1983", sono aggiunte le seguenti:

     "E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere";

     dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "Resta ferma la facoltà di cui al quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299";

     il terzo comma è sostituito dai seguenti:

     "Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente pro capite desunta dal certificato relativo al bilancio di previsione 1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere a) e b) del quarto comma dell'art. 25, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50 per cento nell'anno 1981 e del 50 per cento nell'anno 1982.

     Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980 e come tali riconosciuti dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi".

     All'art. 21, i primi tre commi sono soppressi.

     All'art. 22:

     nel primo comma, le parole: "E' fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali non è consentita";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Agli enti locali non è altresì consentita la soppressione, con contestuale trasformazione in altri, dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che la modifica non avvenga nell'ambito di qualifiche appartenenti allo stesso livello retributivo".

     Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente:

     "Art. 22-bis. - I comuni, le provincie e i loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'art. 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, possono provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti nell'art. 2 del suddetto accordo, salvo per le qualifiche individuate, per la collocazione nei livelli V e VII, dall'accordo stesso.

     Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita commissione prevista dall'art. 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si procede al definitivo inquadramento a regime, nel rispetto delle compatibilità previste, provvedendo:

     1) ad adeguare i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano nazionale, ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale;

     2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

     Il termine previsto dall'art. 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, è prorogato al 30 maggio 1981".

     All'art. 24:

     nel secondo comma, le parole: "31 marzo 1981" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto, da emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica";

     il terzo comma è soppresso;

     al quarto comma, le parole: "30 giugno 1981" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 1981";

     nel quinto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 30 settembre".

     All'art. 25:

     nel primo comma, le parole: "230 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "A valere sul fondo di cui al comma precedente è attribuito, ai comuni la cui spesa corrente media pro capite per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa";

     nel quarto comma, alla lettera a), sono soppresse le parole: "fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese una tantum, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione" e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) per il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo".

     All'art. 26, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

     "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.

     Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.

     Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per l'assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43".

     Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente:

     "Art. 26-bis. - La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unità sanitarie locali, è disciplinata come segue.

     a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nel bilanci comunali;

     b) l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non può subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma dell'art. 14;

     c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.

     Eventuali oneri connessi a passività patrimoniali che i comuni dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale".

     L'art. 27 è sostituito dal seguente:

     "Per il personale dei comuni, delle comunità montane, delle province, dei loro consorzi ed aziende, nonchè delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, comprese le voci del trattamento retributivo del personale ospedaliero equiparato a quello medico, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo".

     L'art. 29 è sostituito dal seguente:

     "Con effetto dal 1° gennaio 1981, il quarto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dai seguenti:

     “Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

     Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'art. 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonchè nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza''.

     Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1981 con l'applicazione dell'art. 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1982".

     All'art. 33 è aggiunto il seguente comma:

     "Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento".

     Dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis. - Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo, dell'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformità ai principi, criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile dello Stato, fermo restando lo strumento attuativo di cui al secondo comma dell'

     "art. 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125".

     All'art. 39, nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da definire sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle provincie d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCEM) e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL)".

     All'art. 42, nel secondo comma, le parole: "di cui al decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 1 del decreto".L'art. 44 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

 

          Art. 3.

     Le aziende degli enti locali, per i quali le vigenti disposizioni prevedono la redazione del bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 1982 sono tenute ad adottare un piano-programma, inteso come lo strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obbiettivi assunti dall'azienda, secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.

     Le aziende sono tenute altresì ad adottare il bilancio pluriennale previsionale redatto in termini economici che quantifichi gli investimenti da effettuare sulla base del piano-programma e i relativi riflessi sia sui costi che sui ricavi.

     Le aziende devono produrre in allegato al loro bilancio di previsione economica una relazione illustrativa del coordinamento attuato con il bilancio pluriennale degli enti locali di appartenenza.

     I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere rimessi dalle aziende ai rispettivi enti in tempo utile per la contestuale approvazione con il bilancio dell'ente e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere estese alle aziende non comprese nella previsione di cui al primo comma.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e la CISPEL, si provvede, entro il 31 dicembre 1981, ad emanare il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità per le aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, che tenga conto delle peculiarità gestionali delle predette aziende, dello schema tipo del conto consuntivo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè delle necessità informative sui flussi di cassa di cui all'art. 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

          Art. 5. [1]

 


[1] Abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.