§ 22.3.18 - L. 23 febbraio 1968, n. 125.
Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:23/02/1968
Numero:125


Sommario
Art. 1.      La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, è abolita.
Art. 2.      E' istituito il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella A allegata alla presente [...]
Art. 3.      Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del [...]
Art. 4.      I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.
Art. 5.      Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, [...]
Art. 6.      Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge, richiesti per il [...]
Art. 7.      Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per [...]
Art. 8.      Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, [...]
Art. 9.      La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e [...]
Art. 10.      La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a [...]
Art. 11.      Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a bandire [...]
Art. 12.      E' fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.


§ 22.3.18 - L. 23 febbraio 1968, n. 125.

Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(G.U. 9 marzo 1968, n. 64).

 

Capo I

ABOLIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

Art. 1.

     La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, è abolita.

 

Capo II

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

 

     Art. 2.

     E' istituito il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella A allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed è formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dal successivo art. 8.

     I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

     Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella A, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate.

 

     Art. 3.

     Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella B) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo.

     La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al comma precedente sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

     Per il personale delle aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

     La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella B si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

     Il regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovrà prevedere che nelle giunte camerali, in veste di consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 4.

     I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

 

     Art. 5.

     Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'art. 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

     Sono pure immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso del titolo di studio occorrente, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I predetti impiegati vengono collocati, nell'organico della carriera superiore, dopo il personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente art. 4.

     In conformità di quanto previsto dall'art. 4 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono, sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.

     Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

     I collocamenti nei ruoli organici previsti dalla presente legge sono disposti in soprannumero da assorbire con le promozioni alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso ovvero con la cessazione dal servizio.

 

     Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità siano inferiori ad un biennio.

     Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

     Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame.

 

     Art. 7.

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per cento mediante concorsi interni per esami.

     Entro i limiti di tempo previsti dal comma precedente, il personale ausiliario di ruolo organico che per il periodo di almeno un triennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbia permanentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio può ottenere il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva con le norme previste dal precedente art. 5 per il personale non di ruolo.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di età.

 

     Art. 8.

     Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella A. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella A, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandirà un concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorità tutoria.

     Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente art. 6.

 

     Art. 9.

     La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601, è sostituita dalla tabella C, allegata alla presente legge.

     I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscrittovi.

     Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella A, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella C, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 670, 500 e 402 risulti inferiore alle unità da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonché con la cessazione di appartenenza al ruolo.

 

     Art. 10.

     La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

     I bandi di concorso di cui al precedente comma stabiliscono le prove scritte di esame, delle quali una di carattere teorico-pratico e la prova orale.

     Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

     La graduatoria è formata in base alla votazione complessiva risultante dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

     Ai concorsi in cui al presente articolo possono essere ammessi gli impiegati delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere e siano muniti di laurea.

 

     Art. 11.

     Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella C, al quale saranno ammessi a partecipare i segretari generali ed i vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso nonché i segretari generali e i vicesegretari generali che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto le funzioni sopraddette di almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorità tutoria.

     Ai concorsi, di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonché i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragioniere capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorità tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza.

 

Capo III

COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

 

     Art. 12.

     E' fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.

 

 

Tabella A

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

 

Qualifiche            ex-coefficiente       numero posti

Ispettore generale    670                   9

Segretario generale   670                   91

 

 

     Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sulle camere di commercio.

 

 

Tabella B

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

 

Qualifiche                                    ex-coefficiente

Carriera direttiva:

Vice segretario generale                      550

Capo servizio                                 500

Capo reparto                                  402

Vice capo reparto                             325

Primo consigliere                             271

Consigliere                                   229

Carriera di concetto:

Segretario capo o ragioniere capo             500

Vice segretario capo o vice ragioniere capo   402

Primo segretario o primo ragioniere           325

Segretario o ragioniere                       271

Vice segretario o vice ragioniere             229

Vice segretario aggiunto o vice ragioniere    202

aggiunto

Carriera esecutiva:

Archivista capo superiore                     325

Archivista capo                               271

Primo archivista                              229

 

Archivista                                    202

Applicato                                     180

Applicato aggiunto                            157

Carriera personale ausiliario:

Agente tecnico superiore                      180

Agente tecnico capo                           173

Primo agente tecnico                          163

Agente tecnico                                159

Commesso capo                                 180

Commesso                                      173

Usciere capo                                  159

Usciere                                       151

Inserviente                                   142

 

 

 

Tabella C

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

 

Qualifiche            ex-coefficiente       numero posti

Ispettore generale    670                   11

Direttore capo        500                   43

Direttore             402                   46

                                             100

 

 

     Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sugli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.