§ 22.3.10 - L. 3 aprile 1957, n. 233.
Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:03/04/1957
Numero:233


Sommario
Art. 1.      Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, [...]
Art. 2.      Nei ruoli aggiunti di cui all'art. 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i [...]
Art. 3.      Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'art. [...]
Art. 4.      I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonché sul trattamento di quiescenza, dei [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al [...]
Art. 9.      Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.


§ 22.3.10 - L. 3 aprile 1957, n. 233.

Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

(G.U. 27 aprile 1957, n. 108).

 

Art. 1.

     Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

 

     Art. 2.

     Nei ruoli aggiunti di cui all'art. 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

     Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

     Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

     Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate.

 

     Art. 3.

     Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'art. 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

     Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.

 

     Art. 4.

     I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

     Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo si può prescindere dal titolo di studio.

     Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli aggiunti.

 

     Art. 5. [1]

     Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive variazioni.

     Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

 

     Art. 6.

     Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonché sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.

 

     Art. 7. [2]

     Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2ª classe, per la carriera di concetto, nonché al Concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivista, per la carriera esecutiva nei ruoli organici corrispondenti.

 

     Art. 8.

     Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, sempreché ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.

     Con le modalità previste nel precedente comma, è conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere [3].

 

     Art. 9.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 aprile 1962, n. 234.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 18 aprile 1962, n. 234.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 18 aprile 1962, n. 234.